CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31402/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 14 dicembre 2017 del Tribunale di Firenze che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato e per il delitto di cui all'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007 e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i due reati contestati, sono meramente reiterativi di quelli proposti con l'atto di gravame e comunque tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; - che il terzo motivo, che lamenta la violazione di legge in ordine alle ritenute aggravanti del furto, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stato proposto con i motivi di appello; - che il quarto motivo, che censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d