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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 30942/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17054-2019 proposto da: A.T.A.M. [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del processo per rinuncia R.G.N. 17054/2019 Cron.

Rep.

Ud. 05/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 322/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 26/03/2019 R.G.N. 980/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del ricorso.

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della predetta alle dipendenze dell’ATAM - [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - con decorrenza dal 17.1.2005 e inquadramento nel parametro di cui all’art. 175 del c.c.n.l. autoferrotranvieri e internavigatori; ha condannato la società a riammettere in servizio la dipendente e a risarcirle il danno, parametrato all’ultima retribuzione globale di fatto, dal 19.2.2014, oltre accessori di legge; ha respinto l’opposizione della società al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della lavoratrice per il pagamento delle differenze retributive come quantificate nel verbale di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che l’obbligo, introdotto dall'art. 18, d.l. 112 del 2008, conv. dalla legge 133 del 2008, di esperimento delle procedure selettive per l'assunzione di personale da parte delle società a partecipazione pubblica, non operasse per i contratti stipulati in epoca anteriore all’entrata in vigore del citato decreto legge; che, nel caso di specie, il primo contratto a progetto era stato concluso nel 2005 e pertanto non potesse operare il divieto di applicazione della disciplina di conversione di cui agli articoli 61 e 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003; ha accertato che il primo contratto concluso tra le parti del 25.1.2005 non conteneva uno specifico progetto, con le conseguenze di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. 276 del 2003.

3. Avverso tale sentenza l’ATAM - [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

4. Preliminarmente, è stato depositato presso questa Corte atto di rinuncia al ricorso per cassazione dell’ATAM - [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -, con accettazione della lavoratrice, a seguito della conciliazione intervenuta con verbale sottoscritto in data 8.11.2022 dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro.

5. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la adesione della controricorrente alla rinuncia.6.

La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (v.

Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17054-2019 proposto da: A.T.A.M. [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del processo per rinuncia R.G.N. 17054/2019 Cron. Rep. Ud. 05/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 322/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 26/03/2019 R.G.N. 980/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del ricorso. Fatti di causa 1. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della predetta alle dipendenze dell’ATAM - [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - con decorrenza dal 17.1.2005 e inquadramento nel parametro di cui all’art. 175 del c.c.n.l. autoferrotranvieri e internavigatori; ha condannato la società a riammettere in servizio la dipendente e a risarcirle il danno, parametrato all’ultima retribuzione globale di fatto, dal 19.2.2014, oltre accessori di legge; ha respinto l’opposizione della società al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della lavoratrice per il pagamento delle differenze retributive come quantificate nel verbale di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che l’obbligo, introdotto dall'art. 18, d.l. 112 del 2008, conv. dalla legge 133 del 2008, di esperimento delle procedure selettive per l'assunzione di personale da parte delle società a partecipazione pubblica, non operasse per i contratti stipulati in epoca anteriore all’entrata in vigore del citato decreto legge; che, nel caso di specie, il primo contratto a progetto era stato concluso nel 2005 e pertanto non potesse operare il divieto di applicazione della disciplina di conversione di cui agli articoli 61 e 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003; ha accertato che il primo contratto concluso tra le parti del 25.1.2005 non conteneva uno specifico progetto, con le conseguenze di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. 276 del 2003. 3. Avverso tale sentenza l’ATAM - [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 4. Preliminarmente, è stato depositato presso questa Corte atto di rinuncia al ricorso per cassazione dell’ATAM - [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -, con accettazione della lavoratrice, a seguito della conciliazione intervenuta con verbale sottoscritto in data 8.11.2022 dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro. 5. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la adesione della controricorrente alla rinuncia.6. La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (v. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo. Così deci
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