CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 11666/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in relazione all’aumento stabilito a titolo di continuazione esterna tra itre reati di rapina, avvinti dal vincolo di continuazione tra loro, di cui al presenteprocedimento, ed altri tre, parimenti avvinti dal vincolo di continuazione tra loro, oggetto dialtro procedimento definito con sentenza divenuta irrevocabile, oltre che manifestamenteinfondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendoriproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, che ha correttamente evidenziato come l’aumento determinato a titolo dicontinuazione esterna dal giudice di primo grado risulta congruamente determinato, in lineacon il limite del triplo prescritto dall’art. 81 cod. pen. e dei consolidati principi giurisprudenziali(si veda pag. 6 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato come l’aumento di penadeterminato per i reati-satellite nella sentenza divenuta irrevocabile non rappresenti alcunvincolo per la quantificazione degli aumenti di pena stabiliti per i reati-satellite del presenteprocedimento);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11666/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4567/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39342/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in relazione all’aumento stabilito a titolo di continuazione esterna tra itre reati di rapina, avvinti dal vincolo di continuazione tra loro, di cui al presenteprocedimento, ed altri tre, parimenti avvinti dal vincolo di continuazione tra loro, oggetto dialtro procedimento definito con sentenza divenuta irrevocabile, oltre che manifestamenteinfondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendoriproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, che ha correttamente evidenziato come l’aumento determinato a titolo dicontinuazione esterna dal giudice di primo grado risulta congruamente determinato, in lineacon il limite del triplo prescritto dall’art. 81 cod. pen. e dei consolidati principi giurisprudenziali(si veda pag. 6 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato come l’aumento di penadeterminato per i reati-satellite nella sentenza divenuta irrevocabile non rappresenti alcunvincolo per la quantificazione degli aumenti di pena stabiliti per i reati-satellite del presenteprocedimento);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]