CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2021
Cassazione n. 25112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudic'e di merito, nonché manifestamente infondato in quanto assertivo di vizi che dalla linearità e coerente logicità della motivazione risultano inesistenti (si vedano, in particolare pag. 2 e 3 della pronuncia della Corte di appello di Caltanissetta, emessa in data 12 gennaio 2021 nei confronti del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in cui in maniera netta si esclude la ricorrenza dell'attenuante della provocazione per avere le persone offese, i coniugi Costarelli-Crocetta, fatto semplicemente una rimostranza e una conseguente richiesta di rispetto della propria proprietà chiedendo all'imputato di evitare di gettare gli escrementi del cane dinnanzi alla loro abitazione, e si osserva, altresì, che in ogni caso non possa ravvisarsi alcuna proporzione tra l'eventuale rimprovero, seppure aspro e reiterato, e la gravità nella reazione avuta dal Tuccio, descritta in modo univoco anche dai vicini, consistita nella prospettazione della morte, la sottolineatura della possibilità di usare un'arma, l'evocazione della possibilità di fare intervenire altre persone, e unitamente ad esse anche un tentativo di aggressione fisica corpo a corpo). Del pari, aspecifico e manifestamente infondato è il secondo motivo in quanto afferente al diniego del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in aderenza ai principi da questa Corte enunciati in relazione alla valutazione dei presupposti per l'applicazione del chiesto beneficio e alla stessa portata del disposto normativo di cui all'art. 163 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato in cui vengono specificamente indicate le ragioni ulteriori, rispetto ai precedenti penali, per le quali non potesse riconoscersi il beneficio richiesto). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara- inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il