CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha ribadito la responsabilità in ordine a plurimi episodi del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado di un anno e sei mesi di reclusione ed C 4.000,00 di multa. Con un unico motivo di censura, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena irrogatagli. La doglianza risulta inammissibile perché attiene al trattamento punitivo che risulta sorretto da congrua e non illogica motivazione, previo adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 4 sent.) Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere