CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 25399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 15473/2021 sollevato dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. R.G. 5718/2021 del 31/05/2021 nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA], da una parte, INPS - [OSCURATO:PERSONA], dall'altra; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che conclude dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro; conseguenze di legge. RG 15473/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, innanzi al quale era stato riassunto il giudizio relativo alla domanda, proposta originariamente innanzi al Tribunale di Civitavecchia da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS ai fine di sentire dichiarare, mediante accertamento tecnico preventivo, la sussistenza del requisito sanitario necessario per le chieste prestazioni assistenziali, ha sollevato di ufficio conflitto di competenza ex art. 45 cpc, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevando che, essendo l'interessata [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], la competenza a decidere era del Tribunale di Tivoli nel cui circondario si trovava il suddetto Comune e non del Tribunale di Roma, come individuato dal giudice di Civitavecchia. 2. Sospeso il giudizio e trasmesso il fascicolo di ufficio alla cancelleria di questa Corte, le parti non hanno svolto attività difensiva. 3. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte concludendo affinché fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Tivoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva la Corte che -come condivisibilmente osservato dal PG anche relativamente al confuso andamento dell'iter processuale anteriore all'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (iter in cui il Tribunale di Civitavecchia aveva corretto l'errore materiale contenuto nel provvedimento in cui la competenza veniva individuata presso il Tribunale di Roma specificando, invece, che competente per territorio fosse quello di Tivoli e davanti al quale parte ricorrente aveva comunque riassunto il giudizio con udienza fissata all'[OSCURATO:DATA_NASCITA])- si vede in ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 444 cpc (Cass. n. 8426/2019; Cass. n. 9373/2014). 2. Orbene, questa Corte ha sottolineato che il conflitto si verifica anche quando il giudice, davanti al quale sia stata riassunta la causa, ritenga di dovere escludere la propria competenza in relazione alla diversa competenza di un terzo giudice, invece di quello che per primo 1"ha dichiarata e che, quindi, il regolamento di ufficio è ammissibile anche in questo caso (Cass. n. 15126/2002; Cass. n. 4618/1999). 3. Il regolamento di competenza è, quindi, ammissibile.RG 15473/2021 4. Nel merito, va poi osservato che, ricadendo il Comune di residenza dell'interessata pacificamente nel circondario del Tribunale di Tivoli, deve dichiararsi la competenza per territorio a decidere di quest'ultimo ex art.444 cpc. 5. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio. PQM La Corte dichiara la competenza per territorio a decidere del Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nell'Adunanza