CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 16887/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4137-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato [OSCURATO:PERSONA] specificazione R.G.N.4137/2018 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC e difeso dagli avvocatiLELIO MARITATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 5902/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/11/2018 R.G.N. 347/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] agiva in virtù di una sentenza , passata in giudicato, per la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 della legge nr. 1338 del 1962:era stata accertata la natura retributiva di determinate somme, corrispostegli nei periodi di svolgimento della prestazione lavorativa all’estero, in relazione alle quali, il Banco di Napoli, poiIntesa Sanpaolo(di seguito, solo Banco o Banca ) , non aveva provveduto al versamento dei contributi,poi prescrittisi; 2. l a Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello principale dell’INPS e in riforma della decisione di primo grado, dichiarava che la condanna dell’Istituto previdenziale, stabilita dal Tribunale, potesse eseguirsi solo dopo il versamento, da parte della Banca, della rendita matematica. Inoltre, in parziale accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], correggeva la sentenza di primo gradoin relazione alla parte dispositiva: la somma ivi indicata di euro «51.302,00 quale arretrati » andava rettificata in quella di euro «451.271,61». Respingeva, invece, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; 3. per i Giudici territori ali, in base alla sentenza passata in cosa giudicata e posta a fondamento della domanda, l’accertamento della natura retributiva delle som me percepite all’estero valeva « a tutti gli effetti » anche ai fini «(de)ll’entità dei ratei pensionistici»; 4. i n relazione a dette somme vi era l’obbligo di versamento della contribuzione secondo le regole dell’A.G.O. Si trattava, in definitiva,di questione «assorbita dagli stessi giudicati»; 5. quanto al l’eccezione di prescrizione del diritto alla costituzione della rendita, trovava applicazione il termine decennale, come correttamente sostenuto dalla Banca appellante. Tuttavia, il rilievo non aveva ricadute in relazione alla fattispecie concreta, per la sussistenza di atti interruttivi deltermine di prescrizione; 6. in fine, dall ’importo dell a rendita andavano detratte le somme erogate dal Banco di Napoli (e poi dal Fondo). In parte qua,era dunque infondato l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, doveva accogliersi solo quanto alla rettifica della somma effettivamente dovuta « individuata [ … ] con certezza in motivazione» e, per mero errore materiale del Tribunale, riportata in modo inesattoin dispositivo; 7. per la cassazione della decisione, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, successivamente illustrati con memoria, la parte in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha depositato, altresì, memoria. L’INPS ha rilasciato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, senza svolgere attività difensiva; 8. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 9. c on il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione dell’art. 2909 cod.civ.nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; 10.per la Banca ricorrente, la sentenza passata in giudicato, che aveva riconosciuto, nel giudizio proposto dall’Arcari, la natura retributiva delle indennità estere ai fini del trattamento di fine rapporto, non poteva avere effetto immediato e diretto sul trattamento pensionistico, come risultava da una serie di circostanze, tra cui la mancata partecipazione dell’INPS al giudizio; 11.il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità,per difetto di specificità; 12.è sufficiente osservare come le censure, relative alla violazione del giudicato esterno, non poss a no essere scrutinate nel merito perché formulate senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod. proc. civ.; 13.in più occasioni, la Corte ha chiarito che l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità ma a condizione che il ricorso per cassazione risponda ai requisiti di specificità e di completezza e, quindi, che nello stesso venga riprodotto nelle parti rilevanti il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo (cfr. in tal senso Cass. nr. 5508 del 2018 e, più recentemente, Cass. nr. 17310 del 2020, che ha precisato non essere all'uopo sufficiente il richiamo a stralci della motivazione. E x multis anche Cass. nr. 29749del 2022 , in motiv azione ); 14.nella specie, il giudicato controverso non è debitamente trascritto nel corpo del ricorso per cassazione; peraltro, lo stesso non è neppure ritualmente localizzato in atti;15.con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. - è dedotta la v iolazione e falsa applicazione dell’all. T, art. 39, della legge n. 486del 1985, con riferimento a quanto previsto dai regolamenti del 1988 (artt. 102 e all. F), 1981 e 1975 (art. 104 ed all. F); della legge nr. 218 del 1990 e del d.lgs. nr. 357del 1990; delle disposizioni di legge in materia di assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti italiani distaccati all’estero che prevedono un sistema di tassazione e di contribuzione sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di cui alla lett. c, comma 3,dell’art. 3 DPR nr. 917 del 19 86; dell’ art. 5 d.lgs. nr. 314 del 1997; dell’art. 48, comma 8 bis,d.P.R . nr. 917 del 1986; dell’ art. 4, comma 1, d.l. 31 luglio 1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n r . 398 del 1987 . Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ nonché omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.); 16.la Banca assume l’erroneità della statuizione che , accertata la natura retributiva delle indennità estere, ha ritenuto le stesse utili ai fini del computo de i contributi , secondo la normativa dell’[OSCURATO:PERSONA]; 17.la ricorrente deduce, da un lato, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, che almeno fino all’entrata in vigore del d.lgs. n r . 357 del 1 990, il Banco di Napoli non era tenuto ad alcun versamento contributivo in relazione agli emolumenti retributivi corrisposti a i propri dipendentie, quindi, anche per quelli percepiti per il servizio effettuato all’estero. Pertanto, sicuramente per tale periodo, non poteva parlarsi di inadempimento contributivo. Per il Banco, comunque, anche in relazione a l periodo successivo , in base alla normativa dell’AGO, non vi era stata alcuna omissione contributiva da parte datoriale; 18.ad un medesimo rilievo di inammissibilità si arresta pure il secondo motivo; 19.in primo luogo, la sentenza impugnata non indic a affatto i periodi di omissione contributiva in base ai quali si è proceduto al calcolo della rendita; non è dato sapere se essi si riferiscano effettivamente al periodo compreso tra il 1985 ed il 1990. In ogni caso, difetta la trascrizione della consulenza tecnica, sulla cui base è stato determinato il quantume che, invece, andrebbe depurata , secondo la parte ricorrente (v. pag. 12 del ricorso) , d e lle « variazioni di imponibile relative agli anni in questione». In definitiva, le censure incontrano gli stessi limiti di autosufficienza già evidenziati in relazione al primo motivo; 20.è pur vero che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, l’autosufficienza del ricorso, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (tra le altre Cass. nr. 11325 del 2023), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte-oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ., come novellato dald.lgs. nr. 149 del 2022- e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, dellaCEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. nr. 12481 del 2022). Nella specie, però, il contenutodelle censure non consente in alcun modo al Collegio una chiara e completa cognizione dei fatti necessari ad apprezzare la decisività dei rilievi;21.a monte , vi è l’omessa illustrazione della sentenza sulla cui base [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto la lite. L’accertamento di sussistenza dell’obbligo di contribuzione, in relazione alle indennità estere, è fondato sul giudicato : il difetto di trascrizione dello stessoimpedisce ogni controllo al riguardo ; 22.con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione della legge nr. 218 del 199 0 e del d.lgs. nr. 357 del 1990 nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod.proc.civ. Nullità della sentenza per insanabile contrasto tra la parte motiva e quella dispositiva. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; 23.con l’ultimo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] assume che i giudici territoriali avrebbero erroneamente motivato l’accoglimento dell’appello incidentale dell’Arcari in termini di mera correzione di un errore materiale. Per parte ricorrente, così non era. La divergenza tra dispositivo e motivazione costituiva motivo sostanziale del gravame, nel senso che il Tribunale aveva detratto,dall’ importo dovuto, il trattamento integrativo corrisposto dal Banco, prima , e dal Fondo, poi. L’importo di euro 51.302,88 , i ndicato nel dispositivo della sentenza di primo grado, rappresentava il differenziale di pensione che l’Arcari avrebbe dovuto percepire dall’1.7.96 al 31.12.2012.Il giudice di appello, nel confermare la decisione in punto di corretta detrazione di tutto quanto era già stato corrisposto , ha, però, equivocato sui dati della CTU. L’importo di euro 451.271,61 rappresentava, infatti , il differenziale che , secondo la consulenza tecnica, sarebbe spettato ove la detrazione avesse riguardato solo le somme corrisposte direttamente dal Banco e non anche quelle poi erogate dal Fondo;24.in modo evidente, anche l’ultimo motivo difetta di specificità. Non sono riportati, in ricorso, né la sentenza di primo grado né, come già detto, la consulenza tecnica : il prospettato «equivoco»non è pertanto riscontrabile; 25.in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; 26.le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti con la parte controricorrente. Nulla deve provvedersi in relazione alla parte rimasta intimata che non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrenteal pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,inserito dalla l egge nr. 228 del 2012, art. 1 , comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo