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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32617/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Il ricorso, proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], imputata in ordine alla fattispecie ex art. 256 del Dlgs. 152/06, è inammissibile.

Riguardo al motivo inerente la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., si osserva che il comportamento successivo al reato è solo uno degli indici valutabili, come tale di per sé non dirimente a fronte di altri profili ritenuti, al contrario, ostativi ad un giudizio di lievità dell'offesa, e che nel caso in esame i giudici hanno coerentemente valorizzato la particolare, significativa quantità e varietà dei rifiuti abbandonati, su un'area di 560 mq., laddove peraltro in sentenza si rappresenta anche la presenza di rifiuti pericolosi quali lastre di eternit e materiali di coibentazione interna di elettrodomestici.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Il ricorso, proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], imputata in ordine alla fattispecie ex art. 256 del Dlgs. 152/06, è inammissibile. Riguardo al motivo inerente la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., si osserva che il comportamento successivo al reato è solo uno degli indici valutabili, come tale di per sé non dirimente a fronte di altri profili ritenuti, al contrario, ostativi ad un giudizio di lievità dell'offesa, e che nel caso in esame i giudici hanno coerentemente valorizzato la particolare, significativa quantità e varietà dei rifiuti abbandonati, su un'area di 560 mq., laddove peraltro in sentenza si rappresenta anche la presenza di rifiuti pericolosi quali lastre di eternit e materiali di coibentazione interna di elettrodomestici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24
Sentenza Cassazione n. 32617/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris