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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 20862/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 7381/2019R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesocome in atti contro [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ( controricorrent e ) ; [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti (controricorrente) Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e va dichiara ta l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., si deve provvedere sulle speseprocessuali, da liquida re come in dispositivo ; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore d i ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria dicomunicare il presente decreto alle parti costituite.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 7381/2019R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesocome in atti contro [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ( controricorrent e ) ; [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti (controricorrente) Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e va dichiara ta l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., si deve provvedere sulle speseprocessuali, da liquida re come in dispositivo ; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore d i ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria dicomunicare il presente decreto alle parti costituite.
Decreto Cassazione n. 20862/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris