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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12200/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Rilevato che il primo ricorso, con cui deduce vizio di violazione di legge in punto di determinazione della pena, per essersi la sentenza impugnata discostata dal minimo edittale, valutando i medesimi elementi già considerati ai fini dell'aggravamento della pena in relazione al riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 627, n. 7 e 99 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice può valutare ai fini della quantificazione della pena un fatto integrante una specifica circostanza aggravante, pur se ritenuta, all'esito del giudizio di comparazione, equivalente alle circostanze attenuanti (Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 279067 - 03); Considerato che il secondo ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., nonché alla mancata conformazione del trattamento sanzionatorio al minimo edittale, è manifestamente infondato posto che è i us receptu m che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Rilevato che il primo ricorso, con cui deduce vizio di violazione di legge in punto di determinazione della pena, per essersi la sentenza impugnata discostata dal minimo edittale, valutando i medesimi elementi già considerati ai fini dell'aggravamento della pena in relazione al riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 627, n. 7 e 99 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice può valutare ai fini della quantificazione della pena un fatto integrante una specifica circostanza aggravante, pur se ritenuta, all'esito del giudizio di comparazione, equivalente alle circostanze attenuanti (Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 279067 - 03); Considerato che il secondo ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., nonché alla mancata conformazione del trattamento sanzionatorio al minimo edittale, è manifestamente infondato posto che è i us receptu m che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 12200/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris