CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 30054/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.260/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain R oma, via Pollia n. 29, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]FRANCESCO che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" Fossano (Cn), Ministero dell'istruzione e del merito, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore,rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliano; -controricorrenti- avverso ordinanza emessa nel giudizio pendente presso la Corte d'appello di Torinon. 630/2023 depositata i l 13/12/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero,in persona del [OSCURATO:PERSONA]',ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso rubricato “Regolamento necessario di competenza” proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], premesse alcune vicende concernenti un giudizio cautelare promosso in ordine ad un contratto di lavoro sottoscritto per il profilo di collaboratore scolastico e successivamente dichiarato cessato di effetti con determina della dirigente scolastica, si intende impugnare – per quanto è dato di compren dere – il decreto emesso dal Presidente di collegio della Corte d’appello di Torino nell’ambito del procedimento n. R.G. n. 630/2023, con il quale è stato fissata l’udienza per la discussione ed è stato altresì precisato che “Al fine di ottenere un’eventuale decisione sull’istanza di sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 431/3° comma C.P.C., prima dell’udienza di discussione è necessario presenta r e separato ricorso ex art. 351/2° c., C.P.C.”. 2. Il Ministero dell’istruzione e del merito e l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” – Fossano hanno depositato memoria, instando per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso. 3. Il Pubblico M inistero ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso, osservando, fra l’altro, che i fatti del processo sono narrati parzialmente e confusamente, nell’ottica e con la principale finalità di mettere in luce le gravi illegittimità in cui sarebbero incorsi i giudici di merito e muovere loro pesanti accuse, risultando finanche poco chiaro quale sia il provvedimento di cui si chiede la cassazione. 4. E’ stata depositata memoria nell’interesse della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. 2. In primo luogo, il provvedimento impugnato è di carattere meramente ordinatorio e, pertanto, privo di contenuto decisorio , inidoneo, in quanto tale a pregiudicare la decisione della causa (così, fra molte, Cass., Sez. L, 16 novembre 2010, n. 23112, Cass., Sez. 6-3, 29 novembre 2011, n. 37160). 3. In ogni caso, è inammissibile il regolamento di competenza nell’ambito di procedimenti cautelari, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l ’ eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi (Cass., Sez. 6-3, 20 gennaio 2017, n. 1613). 4. Le spese vengono regolate secondo soccombenza nell’ammontare indicato in dispositivo. 5. In ragione della declaratoria di inammissibilità delregolamento, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 –della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315), pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1- bis dello stesso art. 13, applicandosi tale norma, in ipotesi, anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass., Sez. 6 - Lav., 22 /05/ 2014, n. 11331; Cass., Sez. 3, 14/11/2024 n. 29383; Cass., Sez. 1, 1/6/2023 n. 15486). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso