CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 1989
Cassazione n. 14800/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1989 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è genericamente volto a prospettare un alternativo approccio valutativo, inerente al merito e non consentito in questa sede, a fronte della valutazione operata dalla Corte, secondo la quale la condotta era idonea, alla luce dei plurimi precedenti, ad esprimere maggiore pericolosità della ricorrente, che si era resa irreperibile per lungo tempo, violando le prescrizioni connesse al regime detentivo e palesando dunque proclività alla violazione dei precetti; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a' pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]