CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 41357/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma disponeva la revoca della detenzione domiciliare che era stata concessa al condannato [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 21 maggio 2020. La revoca era basata sul rilievo che costui il 19 ottobre 2020, durante lo svolgimento della misura, era stato arrestato in flagranza, e condannato, per i reati di rapina ed evasione. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione, per mancato esame della memoria difensiva che era stata depositata sia in forma cartacea sia a mezzo pec il 14 dicembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato; quindi deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di procedimento di sorveglianza, il giudice non deve tenere conto delle memorie depositate oltre il termine del quinto giorno antecedente l'udienza previsto dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., cui rimanda l'art. 666 cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., atteso che l'inosservanza di detto termine configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto al contraddittorio (Sez. 1, n. 11569 del 06/11/2018, dep. 2019, Rv. 274995 - 01). 1.2. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha spiegato che, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva, può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 - 01). 1.3. In applicazione dei suddetti principi, deve affermarsi, come anticipato, la manifesta infondatezza del ricorso qui esaminato, sia perché la memoria difensiva per [OSCURATO:PERSONA] è stata presentata, come indicato dallo stesso ricorrente, il 14 dicembre 2020, oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza celebrata dal Tribunale di sorveglianza il 16 dicembre 2020; sia perché nel ricorso per cassazione in esame non è esplicitato il percorso logico che avrebbe potuto condurre il Tribunale di sorveglianza a non disporre la revoca della detenzione domiciliare se avesse tenuto conto della memoria difensiva; sia perché nel provvedimento di revoca della detenzione domiciliare risultano valutati la consistenza e il livello di gravità del comportamento criminoso in discussione, con il sostanziale superamento degli argomenti esposti nella memoria difensiva per sollecitare l'autonoma valutazione del comportamento stesso. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 29 aprile 2021. IL C