CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 40998/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Agrezia, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 25 gennaio 2024 con cui la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha assolto dal delitto di cui all'art. 73, comma 4,. d.P.R. n. 309/1990 e lo ha condannato, per i soli delitti di cui agli artt. 648 cod. pen., 2 e 7 legge n. 895/1967, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.200 di multa; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di motivare in merito alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e in merito al trattamento sanzionatorio; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha valutato la concedibilità delle attenuanti generiche e l'ha esclusa alla luce dei suoi precedenti penali e dell'assenza di altre emergenze favorevoli, ed ha motivato sufficientemente anche l'entità della pena inflitta, definendola "congrua" e peraltro mantenendola in termini molto prossimi al minimo edittale, quanto alla pena per il reato-base, ed applicando un aumento modesto quanto al residuo reato-satellite, così soddisfacendo il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso