CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 35899/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso relativo alla sussistenza della recidiva Considerato che trattasi di motivo privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, a pag. 4 della sentenza impugnata, ha evidenziato la genericità del motivo di appello, nel quale la difesa non indicava le motivazioni a fondamento della richiesta, nè allegava deduzioni contrarie a quanto esposto sul punto nella sentenza appellata. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] I iere _estsore e-R [OSCURATO:PERSONA] nte