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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14262/2026

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ROSIO unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesiDALL'[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 2300/2023Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 14262/2026Data pubblicazione 14/05/2026BIANCO GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], POLISE-intimati-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 4962/2022depositata il 23/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Nola chiedendo di accertare lasimulazione relativa ad un atto pubblico di donazione di un fondo, a suodire dissimulante una vendita, e, per l’effetto, di riconoscere il propriodiritto di prelazione agraria, con conseguente riscatto e subentro neltrasferimento del fondo.Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAnna [OSCURATO:PERSONA], contestando sia l’esistenza della vendita sia lasussistenza dei requisiti soggettivi dell’attore per esercitare la prelazioneex art. 7 L. 817/1971. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace.Il giudizio veniva interrotto per il decesso dell’attore [OSCURATO:PERSONA] epoi riassunto dai suoi eredi, che chiamavano in causa anche gli eredi diLanza Maria, deceduta a sua volta durante il procedimento; ad unasuccessiva udienza si costituiva [OSCURATO:PERSONA], coerede di [OSCURATO:PERSONA],riconoscendo che il trasferimento immobiliare era avvenuto a titolooneroso.2.

Con sentenza n. 1679/2015 il Tribunale di Nola dichiarava lasimulazione relativa dell’atto di donazione, qualificandolo come vendita;rigettava, tuttavia, la domanda di riscatto agrario; compensavaintegralmente le spese di lite tra le parti e poneva a carico degli attori lespese dell’espletata c.t.u.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali erediNumero registro generale 2300/2023Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 14262/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’originario attore [OSCURATO:PERSONA], proponevano appello, chiedendone lariforma là dove aveva rigettato la domanda di riscatto agrario.Resistevano, chiedendo il rigetto del gravame e l’integrale confermadella decisione, gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnnaDi Palma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AngelaMagnetta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RosaBianco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA].4.

Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’Appello di Napoliriformava la decisione di primo grado e accoglieva la domanda diriscatto agrario, sul presupposto, ritenuto dirimente, della qualità dicoltivatore diretto di [OSCURATO:PERSONA].5.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];restano intimate le altre parti indicate in epigrafe.6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.I controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 134 2° co. nullità della sentenza in relazione all’art.360 primo comma nr. 3 e 4 c.p.c.”.Lamentano “il difetto assoluto della comunicazione dell’ordinanza diassegnazione della causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.ledendo così insanabilmente il diritto alla difesa non potendo depositaretempestivamente la comparsa conclusionale e le successive replichedando luogo alla nullità processuale che travolge ogni atto successivocompreso la sentenza impugnata” (v. p. 4 del ricorso).2.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano “Omesso esameNumero registro generale 2300/2023Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 14262/2026Data pubblicazione 14/05/2026circa una circostanza o fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360 co. 1 e 5 c.p.c.”.Lamentano che la corte di merito ha omesso di considerare che nellafattispecie era prevalente il diritto di prelazione esercitato dai coeredirispetto al diritto del confinante agricoltore diretto.3.

Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano “Violazione degli artt.115-116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 4, in quanto la decisioneimpugnata è fondata su prove reputate esistenti, ma in realtà maiofferte”.Lamentano che il giudice di appello ha errato nel ritenere fatti ecircostanze provate a mezzo di documenti non forniti dalla parte, bensì,e peraltro in maniera parziale ed assolutamente insufficiente dalconsulente tecnico d’ufficio, che ha così inammissibilmente sopperito allecarenze dell’onere probatorio gravante sull’attore.4.

Il primo motivo è fondato.4.1.

Valga, al riguardo, rammentare che questa Suprema Corteaveva già avuto modo di affermare, a sezione semplice, che “Lamancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, aisensi dell’art. 176 c.p.c., comma 2, dell’ordinanza del 10 ottobre 2018pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell’ordinanzastessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento delloscopo, nonché la conseguente nullità, ai sensi dell’art. 159 c.p.c., degliper violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c.,riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento delprocesso” (Cass., n. 4020/2021; Cass. Sez. 6 – 2, 19/07/2017, n.17847; Cass. Sez. 3, 02/04/2009, n. 8002).Il principio è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite,secondo cui “La parte che proponga l'impugnazione della sentenzad'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto laNumero registro generale 2300/2023Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 14262/2026Data pubblicazione 14/05/2026possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare allacomparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare inconcreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre inprospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso lacontroversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senzaper impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti disvolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione delprincipio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non èriferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che ilcontraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tuttolo svolgimento del processo” (v.

Cass., Sez.

Un., n. 36596/2021).4.2.

Orbene, nel caso di specie, in primo luogo espressamenterisulta dall’impugnata sentenza che le odierne ricorrenti, in allora partiappellate, si erano “ritualmente costituite in giudizio” e che “All’udienzadel 29 giugno 2021, svoltasi mediante il deposito telematico di notescritte ai sensi dell’art. 83 comma 7 lettera h) del decreto legge17.03.2000 n.18 e successive integrazioni e modificazioni, la causa eratrattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 cpc, per ildeposito di comparse conclusionali e repliche” (cfr. p. 4 della sentenza diappello).In secondo luogo, dalla rilasciata attestazione di cancelleria che leodierne ricorrenti hanno prodotto e che questa Corte può direttamentevisionare in quanto giudice del fatto processuale (v.

Cass., Sez.

Un., n.8077/2012) risulta espressamente dichiarata l’omessa notifica deiverbali di udienza cartolare del 29/06/2021 e del pedissequo decreto diassegnazione della causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.In applicazione dei suindicati principi di diritto, che vanno quiNumero registro generale 2300/2023Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 14262/2026Data pubblicazione 14/05/2026ribaditi, la mancata comunicazione della fissazione dell’udienza diassegnazione della causa in decisione con relativa concessione deitermini ex art. 190 c.p.c. in allora vigente ratione temporis, costituisceviolazione “autoevidente” del diritto di difesa, non avendo la parte alcunonere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe statonecessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del meritodella controversia; tale violazione comporta di per sé la nullità dellasentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delleparti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto laviolazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa siassocia, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implicache il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durantetutto lo svolgimento del processo.5.

Il primo motivo va pertanto accolto, con conseguenteassorbimento degli altri.L’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello diNapoli, in altra sezione e comunque in diversa composizione, per nuovoesame, in applicazione dei sopra indicati principi di diritto, ed anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri.Cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, inaltra sezione e comunque in diversa composizione, anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 5 marzo 2026.Il PresidenteLINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROSIO unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesiDALL'[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 2300/2023Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 14262/2026Data pubblicazione 14/05/2026BIANCO GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], POLISE-intimati-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 4962/2022depositata il 23/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Nola chiedendo di accertare lasimulazione relativa ad un atto pubblico di donazione di un fondo, a suodire dissimulante una vendita, e, per l’effetto, di riconoscere il propriodiritto di prelazione agraria, con conseguente riscatto e subentro neltrasferimento del fondo.Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAnna [OSCURATO:PERSONA], contestando sia l’esistenza della vendita sia lasussistenza dei requisiti soggettivi dell’attore per esercitare la prelazioneex art. 7 L. 817/1971. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace.Il giudizio veniva interrotto per il decesso dell’attore [OSCURATO:PERSONA] epoi riassunto dai suoi eredi, che chiamavano in causa anche gli eredi diLanza Maria, deceduta a sua volta durante il procedimento; ad unasuccessiva udienza si costituiva [OSCURATO:PERSONA], coerede di [OSCURATO:PERSONA],riconoscendo che il trasferimento immobiliare era avvenuto a titolooneroso.2. Con sentenza n. 1679/2015 il Tribunale di Nola dichiarava lasimulazione relativa dell’atto di donazione, qualificandolo come vendita;rigettava, tuttavia, la domanda di riscatto agrario; compensavaintegralmente le spese di lite tra le parti e poneva a carico degli attori lespese dell’espletata c.t.u.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali erediNumero registro generale 2300/2023Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 14262/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’originario attore [OSCURATO:PERSONA], proponevano appello, chiedendone lariforma là dove aveva rigettato la domanda di riscatto agrario.Resistevano, chiedendo il rigetto del gravame e l’integrale confermadella decisione, gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnnaDi Palma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AngelaMagnetta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RosaBianco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA].4. Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’Appello di Napoliriformava la decisione di primo grado e accoglieva la domanda diriscatto agrario, sul presupposto, ritenuto dirimente, della qualità dicoltivatore diretto di [OSCURATO:PERSONA].5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];restano intimate le altre parti indicate in epigrafe.6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.I controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 134 2° co. nullità della sentenza in relazione all’art.360 primo comma nr. 3 e 4 c.p.c.”.Lamentano “il difetto assoluto della comunicazione dell’ordinanza diassegnazione della causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.ledendo così insanabilmente il diritto alla difesa non potendo depositaretempestivamente la comparsa conclusionale e le successive replichedando luogo alla nullità processuale che travolge ogni atto successivocompreso la sentenza impugnata” (v. p. 4 del ricorso).2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano “Omesso esameNumero registro generale 2300/2023Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 14262/2026Data pubblicazione 14/05/2026circa una circostanza o fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360 co. 1 e 5 c.p.c.”.Lamentano che la corte di merito ha omesso di considerare che nellafattispecie era prevalente il diritto di prelazione esercitato dai coeredirispetto al diritto del confinante agricoltore diretto.3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano “Violazione degli artt.115-116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 4, in quanto la decisioneimpugnata è fondata su prove reputate esistenti, ma in realtà maiofferte”.Lamentano che il giudice di appello ha errato nel ritenere fatti ecircostanze provate a mezzo di documenti non forniti dalla parte, bensì,e peraltro in maniera parziale ed assolutamente insufficiente dalconsulente tecnico d’ufficio, che ha così inammissibilmente sopperito allecarenze dell’onere probatorio gravante sull’attore.4. Il primo motivo è fondato.4.1. Valga, al riguardo, rammentare che questa Suprema Corteaveva già avuto modo di affermare, a sezione semplice, che “Lamancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, aisensi dell’art. 176 c.p.c., comma 2, dell’ordinanza del 10 ottobre 2018pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell’ordinanzastessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento delloscopo, nonché la conseguente nullità, ai sensi dell’art. 159 c.p.c., degliper violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c.,riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento delprocesso” (Cass., n. 4020/2021; Cass. Sez. 6 – 2, 19/07/2017, n.17847; Cass. Sez. 3, 02/04/2009, n. 8002).Il principio è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite,secondo cui “La parte che proponga l'impugnazione della sentenzad'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto laNumero registro generale 2300/2023Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 14262/2026Data pubblicazione 14/05/2026possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare allacomparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare inconcreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre inprospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso lacontroversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senzaper impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti disvolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione delprincipio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non èriferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che ilcontraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tuttolo svolgimento del processo” (v. Cass., Sez. Un., n. 36596/2021).4.2. Orbene, nel caso di specie, in primo luogo espressamenterisulta dall’impugnata sentenza che le odierne ricorrenti, in allora partiappellate, si erano “ritualmente costituite in giudizio” e che “All’udienzadel 29 giugno 2021, svoltasi mediante il deposito telematico di notescritte ai sensi dell’art. 83 comma 7 lettera h) del decreto legge17.03.2000 n.18 e successive integrazioni e modificazioni, la causa eratrattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 cpc, per ildeposito di comparse conclusionali e repliche” (cfr. p. 4 della sentenza diappello).In secondo luogo, dalla rilasciata attestazione di cancelleria che leodierne ricorrenti hanno prodotto e che questa Corte può direttamentevisionare in quanto giudice del fatto processuale (v. Cass., Sez. Un., n.8077/2012) risulta espressamente dichiarata l’omessa notifica deiverbali di udienza cartolare del 29/06/2021 e del pedissequo decreto diassegnazione della causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.In applicazione dei suindicati principi di diritto, che vanno quiNumero registro generale 2300/2023Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 14262/2026Data pubblicazione 14/05/2026ribaditi, la mancata comunicazione della fissazione dell’udienza diassegnazione della causa in decisione con relativa concessione deitermini ex art. 190 c.p.c. in allora vigente ratione temporis, costituisceviolazione “autoevidente” del diritto di difesa, non avendo la parte alcunonere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe statonecessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del meritodella controversia; tale violazione comporta di per sé la nullità dellasentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delleparti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto laviolazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa siassocia, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implicache il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durantetutto lo svolgimento del processo.5. Il primo motivo va pertanto accolto, con conseguenteassorbimento degli altri.L’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello diNapoli, in altra sezione e comunque in diversa composizione, per nuovoesame, in applicazione dei sopra indicati principi di diritto, ed anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri.Cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, inaltra sezione e comunque in diversa composizione, anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 5 marzo 2026.Il PresidenteLINA RUBINO
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