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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 08005/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 4.

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta di affidamento terapeutico, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, proposta da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena in esecuzione di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari, resa in data 8 gennaio 2020, Siep n. 22/2021.

2. Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione) devolvono censure non consentite in sede di legittimità in quanto costituite da doglianze in -punto di fatto e riproduttive di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti in diritto dal giudice di sorveglianza.

2.1. Rilevato, in ogni caso, che nel testo del provvedimento censurato, si fa comunque ampio ed esauriente riferimento alle considerazioni che il Tribunale ha svolto circa la personalità del condannato, reputata con ragionamento non manifestamente illogico e privo di vizi di altro tipo, non anc:ora ispirata a una presa dì coscienza dello stile di vita attuato sino alla carcerazione, nonché espressione di spiccata pericolosità pur rilevando la collocazione nell'anno 2016, degli ultimi fatti-reato, condotta comunque interrotta solo a seguito di carcerazione.

2.2. Ritenuto di condividere l'indirizzo interpretativo secondo il quale, in tema di applicazione dell'art. 94 TU Stup. il giudice non è tenuto a recepire in modo acritico il programma terapeutico proposto dal Sert, traendo dall'esistenza dello stesso in modo automatico l'accoglimento della richiesta formulata, ma deve valutare se la misura richiesta possa contribuire alla rieducazione del reo, con un giudizio prognostico che tenga conto di ogni elemento a sua disposizione (Sez. 1, ord. n. 19782 del 11/04/2006, Rv. 233881; Sez. 1, n. 38055 del 14/11/2006, Rv. 235376). 2.3.Reputato, peraltro, che detti elementi risultano compiutamente esaminati (cfr. pag. 2 dell'ordinanza) e che non è consentito, in questa sede, il proposto riesame di fonti informative in quanto involgente una rivalutazione di elementi di prova inibita in sede di legittimità.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 4. 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta di affidamento terapeutico, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, proposta da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena in esecuzione di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari, resa in data 8 gennaio 2020, Siep n. 22/2021. 2. Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione) devolvono censure non consentite in sede di legittimità in quanto costituite da doglianze in -punto di fatto e riproduttive di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti in diritto dal giudice di sorveglianza. 2.1. Rilevato, in ogni caso, che nel testo del provvedimento censurato, si fa comunque ampio ed esauriente riferimento alle considerazioni che il Tribunale ha svolto circa la personalità del condannato, reputata con ragionamento non manifestamente illogico e privo di vizi di altro tipo, non anc:ora ispirata a una presa dì coscienza dello stile di vita attuato sino alla carcerazione, nonché espressione di spiccata pericolosità pur rilevando la collocazione nell'anno 2016, degli ultimi fatti-reato, condotta comunque interrotta solo a seguito di carcerazione. 2.2. Ritenuto di condividere l'indirizzo interpretativo secondo il quale, in tema di applicazione dell'art. 94 TU Stup. il giudice non è tenuto a recepire in modo acritico il programma terapeutico proposto dal Sert, traendo dall'esistenza dello stesso in modo automatico l'accoglimento della richiesta formulata, ma deve valutare se la misura richiesta possa contribuire alla rieducazione del reo, con un giudizio prognostico che tenga conto di ogni elemento a sua disposizione (Sez. 1, ord. n. 19782 del 11/04/2006, Rv. 233881; Sez. 1, n. 38055 del 14/11/2006, Rv. 235376). 2.3.Reputato, peraltro, che detti elementi risultano compiutamente esaminati (cfr. pag. 2 dell'ordinanza) e che non è consentito, in questa sede, il proposto riesame di fonti informative in quanto involgente una rivalutazione di elementi di prova inibita in sede di legittimità. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 08005/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris