CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Triesteudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] FrancescoSettimio volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati divendita di sostanza stupefacente oggetto della sentenza della Corte di appello di Trieste del22 luglio 2020 per fatti commessi nel gennaio 2018 (irrevocabile il 10 maggio 2022) e dellasentenza della medesima Corte di appello del 25 novembre 2024 per fatti commessi fino afebbraio 2018 (irrevocabile il 24 aprile 2025), già uniti in continuazione, e la sentenza dellaCorte di appello di Trieste del 2 ottobre 2023 per fatti commessi da giugno 2019 a marzo2020 (irrevocabile il 25 marzo 2025).2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] peril tramite del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, lacarenza di motivazione in ordine alla insussistenza del medesimo disegno criminoso.Secondo la difesa, l’ordinanza ha errato nel non ritenere la sussistenza delmedesimo disegno a fronte di condotte sovrapponibili consistenti nell’acquisto di partite dicocaina, che poi il ricorrente rivendeva ai propri clienti, quasi sempre gli stessi, presso lapropria abitazione con le medesime modalità ovvero in conto vendita. La ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, ad avviso della difesa,non può esser fatta derivare dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia dovuto sostituire ilfornitore [OSCURATO:PERSONA], per l’intervenuta collaborazione con la giustizia di quest’ultimo; nédal periodo di stasi dal febbraio 2018 al giugno 2019, giacché in questo periodo il ricorrenteha continuato a vendere la droga avendo acquistato nel mese di febbraio 208 una partita di300 grammi di cocaina. Inoltre, si afferma che il Giudice dell’esecuzione avrebbe contraddittoriamentevalutato le dichiarazioni del ricorrente, valorizzandole solo nella parte in ha dichiarato di averinterrotto l’attività per essersi accorto di essere destinatario di attività investigativa e di nonaverle ritenute rilevanti nella parte in cui lo stesso ha affermato di aver continuato a venderela droga fino al novembre 2018 e di aver ripreso l’attività, dopo la indicata interruzione conun nuovo fornitore.Ad avviso del difensore, dunque, l’intervenuta stasi di alcuni mesi non è indicativadella interruzione del programma criminoso, ma della necessità di dover reperire un nuovocanale di approvvigionamento, tant’ è che una volta individuato, come risulta dallainformativa della [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, l’attività è ripresa con le medesime modalità.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.2. Costituisce, infatti, principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo,Rv. 270074) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosaverifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali,seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, diritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unicadeliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Daquest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, conriferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azionicriminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà,nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, insede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv.264294).Va, infine, ribadito che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimessoall'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).3. Tanto premesso, il giudice dell’esecuzione, con ragionamento lineare e coerente,nonché conforme ai principi sopra ricordati, ha motivato il diniego dell’applicazione dellacontinuazione evidenziando una serie di elementi indicativi della insussistenza di una previaprogrammazione, collocabile nell’ anno 2018, delle condotte di spaccio dello stupefacente.Il provvedimento impugnato correttamente ha posto in rilievo che l’avvenutoriconoscimento del vincolo in relazione ai fatti commessi nel gennaio 2018 non consente diaffermare che quelli commessi da giugno 2019 a marzo 2019, giudicati dalla sentenza del 2ottobre 2023 e dunque a distanza di un anno e mezzo dopo, fossero stati previamenteprogrammati, anche considerando che lo stesso ricorrente ha ammesso di avere in quelperiodo interrotto l’attività criminosa perché riteneva di essere sottoposto ad indagini.Pertanto si sottrae a censure di vizi motivazionali il ragionamento del Giudice ilquale, pur a fronte di condotte analoghe commesse con le medesime modalità, ha negatol’applicazione del beneficio rilevando piuttosto la sussistenza di un progetto di vita ispiratoalla commissione dei reati di spaccio.Alcuna contraddittorietà sussiste in ordine alla valutazione delle allegazioni difensivecirca la stasi dell’attività di spaccio, in quanto la pur evidenziata interruzione della vendita perla necessità di individuare un nuovo fornitore per l’approvvigionamento dello stupefacente èstata correttamente valutata quale indice non sintomatico della previa programmazione.Al riguardo, deve rilevarsi che la necessità di individuare un nuovo fornitore ai finidella prosecuzione dell’attività di cessione di sostanze stupefacenti, nel frattempo sospesaproprio per tale ragione, può ben costituire uno degli elementi indicativi della insussistenzadella previa programmazione dei delitti ai fini del riconoscimento del medesimo disegnocriminoso, pur se poi l’attività criminosa riprende con le medesime modalità. L’individuazione di un diverso canale di reperimento dello stupefacente, nonidentificato sin dall’origine e che pertanto postula la riorganizzazione dell’ attività di spaccioanche quanto ai tempi delle nuove cessioni, in assenza di elementi concreti in senso diversonon consente di ritenere, come correttamente affermato dal Giudice dell’esecuzione, che ireati successivamente commessi siano stati oggetto di un programmo criminoso unitariorispetto a quelli commessi avvalendosi del precedente fornitore.4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]