CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30124/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6261-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 3569/23/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione staccata di Brescia ha respinto il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia, che aveva accolto il ricorso della Cartiera di nave s.p.a. contro l'avviso d'accertamento catastale che, dopo la presentazione della pratica do.c.fa. da parte della stessa contribuente ed all'esito di sopralluogo, pur confermando l'accatastamento in categoria Dl dell'edificio, aveva rideterminato in aumento la rendita catastale dell'opificio destinato a cartiera. La contribuente si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, primo comma, della legge n. 212 del 2000, in combinato disposto con l'art. 2697 cod. civ. e con l'art. 1, comma 10, d.m. 19 aprile 1994, n. 701. Ric. 2020 n. 06261 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nel rigettare il relativo motivo d'appello erariale, avrebbe erroneamente confermato la sentenza di primo grado in ordine alla nullità della motivazione dell'accertamento catastale, sul presupposto che essa dovesse essere puntuale in ordine alla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dalla contribuente nella dichiarazione do.c.fa.. Tale ipotesi, secondo le [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe ricorrente nel caso di specie, nel quale l'accertamento non avrebbe disatteso gli elementi di fatto indicati dalla contribuente, ma, all'esito del sopralluogo, avrebbe da un lato rettificato alcuni dei valori dei fabbricati e dall'altro avrebbe aggiunto il valore di impianti fissi e di un lotto eccedente, sulla base della documentazione fiscale prodotta dalla parte in sede amministrativa. Il motivo è infondato. Infatti costituisce orientamento consolidato di questa Corte che «In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. Ric. 2020 n. 06261 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- 23237 del 31/10/2014; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12497 del 16/06/2016; Cass. ez. 5 - , Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018; Cass. ez. 6 - 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019). Le predette esigenze di motivazione dell'accertamento sono state ravvisate, ad esempio, nell' ipotesi di rideterminazione del numero dei vani catastali dell'immobile, quale caso non di una mera diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto di cui alla dichiarazione del contribuente, ma di mutamento di questi ultimi, trattandosi di un parametro in grado di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento ( Cass. Sez. 5 - , Ordinanza (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12278 del 10/05/2021). Presupposti che, tanto più, ricorrono nel caso di specie, nel quale la stessa Agenzia ammette di aver considerato, ai fini della quantificazione della maggiore rendita, anche beni (in particolare impianti fissi e lotto eccedente) ulteriori e diversi rispetto a quelli originariamente valorizzati e dichiarati dalla contribuente, da cui il mutamento della situazione di fatto che rendeva necessaria la motivazione più approfondita. La sentenza impugnata si è uniformata a tali principi. Va quindi rigettato il ricorso. 2.Le spese seguono la soccombenza. 3.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 . P. Q. M. Ric. 2020 n. 06261 sez. MT - ud. 13-07-2021 -4- Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]