CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02589/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen. - così qualificata la fattispecie prevista dall'art. 423-bis, primo comma, cod. pen. originariamente contestata all'imputato -, commesso a Castellamare del Golfo il 25 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] che l'atto di impugnazione in esame, articolato in un'unica doglianza, mirava a ottenere il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del giudizio dosimetrico formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che l'elevato disvalore della condotta illecita contestata a [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 56 e 423 cod. pen., che aveva provocato un incendio boschivo di elevata pericolosità, che non si diffondeva solo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena alle emergenze del caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione processuale dell'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso