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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 21000/2024

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o la seguente ORDINANZA Sulla richiesta di correzione di errore materiale avanzata da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], parti civili nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rispetto alla sentenza del 14/11/2023 della Corte di cassazione Roma; visti gli atti; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di provvedere alla correzione dell'errore materiale; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Cornicello, che ha insistito nell'accoglimento dell'istanza; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la richiesta in epigrafe volta alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, emessa il 14 novembre 2023, nella parte in cui, nel dispositivo, per mero errore materiale, non è stato indicato che la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese nei confronti delle parti civili dovesse essere imputata a carico dello Stato stante la loro ammissione al gratuito patrocinio; lette le conclusioni della parte civile ritualmente depositate; rilevato che può darsi luogo alla correzione P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 49965 del 2023 di questa sezione, nel senso che, ove è scritto "nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 6000,00 oltre accessori di legge", deve essere scritto: "Condanna inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.04.2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sulla richiesta di correzione di errore materiale avanzata da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], parti civili nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rispetto alla sentenza del 14/11/2023 della Corte di cassazione Roma; visti gli atti; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di provvedere alla correzione dell'errore materiale; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Cornicello, che ha insistito nell'accoglimento dell'istanza; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la richiesta in epigrafe volta alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, emessa il 14 novembre 2023, nella parte in cui, nel dispositivo, per mero errore materiale, non è stato indicato che la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese nei confronti delle parti civili dovesse essere imputata a carico dello Stato stante la loro ammissione al gratuito patrocinio; lette le conclusioni della parte civile ritualmente depositate; rilevato che può darsi luogo alla correzione P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 49965 del 2023 di questa sezione, nel senso che, ove è scritto "nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 6000,00 oltre accessori di legge", deve essere scritto: "Condanna inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.04.2024.
Sentenza Cassazione n. 21000/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris