CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08000/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co D.L. n. 137/2020 Motivi della decisione Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del tribunale di Catania che il 20 luglio 2023 ha confermato la misura cautelare della detenzione in carcere emessa dal Gip in ordine ai reati di concorso in rapina ai danni dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena agenzia di Vittoria (Ragusa) e di ricettazione di due motocicli provento di furto. Deduce il ricorrente: 1. vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria. La motivazione "racchiusa in poche righe" si porrebbe in insanabile contrasto con la giurisprudenza della suprema Corte e sotto il profilo logico con quanto asserito dalla difesa. Il Tribunale del riesame si è limitato, secondo la difesa, ad elencare circostanze indiziarie alle quali viene dato un "rilievo probatorio ben superiore a quanto oggettivamente acquisito" e dalla quali vengono dedotte conclusioni palesemente apodittiche. L'aggancio della cella telefonica non proverebbe affatto con certezza che l'imputato si trovava a quell'ora nel luogo indicato. Contraddittorie sarebbero anche le motivazioni enunciate in ordine alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e del suo ruolo. 2. violazione di legge con riguardo alle esigenze cautelari. Il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie sarebbe smentito "già dal dato temporale". Il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha insistito nei motivi del ricorso. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico, per mancato confronto argomentativo con la motivazione del provvedimento censurato, e versato in fatto. Lo sviluppo argomentativo della motivazione del provvedimento impugnato è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella rapina in danno dell'istituto di credito Monte dei Paschí di Siena. I gravi indizi sono stati individuati nelle immagini del circuito di videosorveglianza, nei rilievi concernenti i tabulati telefonici e le celle di aggancio riguardanti sia il cellulare del [OSCURATO:PERSONA] che quello del Garofalo, il giorno della rapina, e nei risultati delle intercettazioni. Considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può che arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art.273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Quanto alle esigenze cautelari, l'apprezzamento dei giudici a quibus si rivela del tutto congruo e lineare, considerata anche la particolare natura e le specifiche modalità della rapina contestato4 in una con la personalità dell'imputato, valutata non soltanto in relazione ai precedenti penali, ma anche in relazione all'accertato attuale pericolo di reiterazione desumibile dalla progettazione dell'ulteriore crimine ai danni dell'Unicredit, come emerso dalle conversazioni intercettate successivamente ai fatti in argomento. Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter [OSCURATO:PERSONA] cod proc pen. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il giudice estensore La presidente [OSCURATO:PERSONA] na Petr eli' DEPOSIT