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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20575/2026

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confronti diAmco - [OSCURATO:PERSONA] company s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA],controricorrente;nonché nei confronti diLucia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlessiaBelluomo,intimati;avverso la sentenza n. 1341/2021 emessa dalla Corte di appello di Catania il 21giugno 2021.Numero registro generale 25690/2021Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 20575/2026Data pubblicazione 18/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., premettendo di essere creditrice nei confrontidel Sig. [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore della società correntista Italgeos.p.a., della somma di €. 241.099.58, oltre interessi e spese, in forzadell'ordinanza di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. del 29 dicembre 2011 e dellasentenza n. 1225/14 del 7 aprile 2014, emesse dal Tribunale di Catania,conveniva in giudizio, dinanzi al predetto Tribunale, i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alfine di sentire dichiarare la simulazione assoluta, ovvero in subordine dichiarareinefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto del 16 luglio 2009 (redatto dalnotaio [OSCURATO:PERSONA], rep.263773) con il quale i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] avevano ceduto alle Sig.re [OSCURATO:PERSONA] ed AlessiaBelluomo, riservandosi l’usufrutto, la nuda proprietà di un appartamento e di unvano garage verso il prezzo di €. 87.000,00 corrisposti dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] MichelaSantagati (nonna delle acquirenti) nonché dell’atto del 28 gennaio 2010 (redattodal notaio [OSCURATO:PERSONA], rep. 265070) con il quale i Sig.ri GianfrancoBelluomo e [OSCURATO:PERSONA] cedevano alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA],riservandosi l’usufrutto, la proprietà di una bottega.Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2268/2019 pubblicata in data 30maggio 2019, accoglieva la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c.limitatamente al primo dei due atti menzionati e rigettava ogni altra domandaproposta.Nel corso del processo, il rapporto contenzioso veniva ceduto, nell'ambitodi una operazione di cartolarizzazione, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ad Ambra SPVs.r.l. che, successivamente, conferiva procura speciale alla Società per lagestione di attività - [OSCURATO:SOCIETA]. che mutava la propria ragione sociale in Amco -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la quale si costituiva in appello qualemandataria della cessionaria.Numero registro generale 25690/2021Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 20575/2026Data pubblicazione 18/06/20262. - Rigettato l’appello proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], questipropone ricorso in cassazione affidato a tre motivi.Resiste con controricorso la Amco - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Rimanevano intimati i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiadaBelluomo e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto inrelazione agli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 2727, 2729, 2901 c.c. per averritenuto la sussistenza del consilium fraudis in capo alle figlie [OSCURATO:PERSONA] eBelluomo Alessia.Secondo parte ricorrente, infatti, il giudice di merito non avrebbe fattonella specie buon governo delle norme di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.difettando, nel caso concreto, i caratteri della gravità, della precisione e dellaconcordanza.In particolare, la corte territoriale, aderendo alla motivazione del primogiudice, ha ritenuto che «le figlie del debitore, conviventi con il padre, fossero aconoscenza della sua situazione debitoria, senza che a tale proposito talepresunzione di conoscenza potesse essere esclusa in dipendenza della giovaneetà delle medesime (che, comunque, erano già maggiorenni) o della natura deldebito (di garanzia e non personale) o, ancora, della mancata pubblicità legaledella situazione debitoria, elemento quest’ultimo inidoneo ai fini dell’esclusionedella consapevolezza da parte del terzo in ordine al pregiudizio per le ragioni delcreditore, potendo l’azione revocatoria ordinaria essere esperita anche inrelazione ad un credito ancora incerto o illiquido».Al contrario, secondo i ricorrenti, tali elementi - la giovane età, la naturadel debito del padre derivante da una garanzia e non da una attività personale ela mancanza di una pubblicità della pregressa posizione debitoria - non potevanoconsentire di pervenire all’accertamento del consilium fraudis in capo alle figlie.Sempre secondo i ricorrenti, «viceversa nel caso di specie vi sono aspetti tali daNumero registro generale 25690/2021Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 20575/2026Data pubblicazione 18/06/2026indurre a dubitare che le acquirenti avessero consapevolezza di pregiudicare leragioni di un terzo creditore, quanto piuttosto fossero convinte della finalità delnegozio diretto alla estinzione del debito verso lo zio.

Pertanto, deve ritenersi chegli elementi considerati dal decidente non inducono a conclusioni univoche econcordanti (…).

Sicché qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sottoi tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza)fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativoragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. competendo allaCorte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se lanorma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello diproclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione afattispecie concrete che effettivamente risultino ascrvibili alla fattispecieastratta».Il motivo non è fondato.Sebbene formulato come violazione dell’art. 2727 c.c., esso non individuaalcun errore di sussunzione, ma si limita a contestare la valutazione delcompendio indiziario operata dal giudice di merito, sollecitando una diversaricostruzione dei fatti.

Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, essendoriservato al giudice di merito l’apprezzamento della prova, anche presuntiva, e laselezione degli elementi ritenuti idonei a sorreggere l’inferenza logica (Cass.,Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476).

In questa prospettiva, perché possaconfigurarsi una violazione dell’art. 2727 c.c., è necessario che la critica riguardi– diversamente da quanto accade nella specie – la corretta applicazione deiparametri normativi che governano il ragionamento presuntivo, e non giàl’attendibilità, la consistenza o il peso degli indizi.

La violazione di legge ricorreinfatti soltanto quando il giudice, dopo aver qualificato gli indizi come gravi,precisi e concordanti, li ritenga poi inidonei a fondare la presunzione, ovvero, alcontrario, reputi sufficienti elementi da lui stesso considerati non rispondenti airequisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541;Cass., 30 giugno 2021, n. 18611).Nel caso in esame, invece, nessun rilievo di tal genere viene efficacementearticolato, in quanto la doglianza si risolve in una contestazione del percorsologico-valutativo seguito dal giudice territoriale: il ricorrente, contrapponendoNumero registro generale 25690/2021Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 20575/2026Data pubblicazione 18/06/2026una diversa lettura della prova presuntiva, mira a ottenere un nuovo giudizio dimerito, estraneo al sindacato di legittimità, che non consente la revisionedell’apprezzamento delle prove né del convincimento del giudice di merito (Cass.,19 luglio 2021, n. 20553; Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042).Ne deriva che il motivo, pur evocando l’art. 2727 c.c., è inammissibileperché diretto a far rivalutare il merito dell’inferenza presuntiva, senzadenunciare alcun effettivo vizio di sussunzione.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione di norme di dirittoin relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 2727, 2729, 2901 c.c. nonchéex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art 112 c.p.c. per aver ritenuto la Corteterritoriale la sussistenza del consilium fraudis in capo alle figlie [OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo il quale non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensidell'art. 2901 cod. civ., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitorequando il relativo prezzo sia stato destinato, anche solo in parte, al pagamento didebiti scaduti del venditore-debitore, non applicandosi alla predetta azione ilprincipio della par condicio, sancito a tutela di tutti i creditori nell'esecuzioneconcorsuale, e salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbiadisposto della somma residua (Cass. Sez. 3, 22/06/2009, n. 14557, Rv. 608611 -01, nonché da, ultimo, Cass. Sez. 6, 15/05/2020, n. 8992, Rv. 657941 - 01;Cass.

Sez. 3, 16/11/2023, n. 31941, Rv. 669581 - 01 secondo la qualel’alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debitiscaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3,c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel benerispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essarappresentava l'unico modo per poter saldare il debito).Ora, a prescindere dalla circostanza che l’indirizzo richiamato non appareunivoco - in senso difforme può richiamarsi Cass. Sez. 6, 27/01/2023, n. 2552,Rv. 666543 - 01 secondo la quale è assoggettabile ad azione revocatoriaordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da partedel debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, alNumero registro generale 25690/2021Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 20575/2026Data pubblicazione 18/06/2026pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanzaex se escludere la sussistenza dell'eventus damni - il mezzo risulta inammissibilein quanto non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.Infatti, il giudice del merito ha dato espressamente atto dell’orientamentocui si rifà parte ricorrente, ma, nello specifico, ha rilevato che «la vendita inquestione è stata stipulata il 16 luglio 2009 (e trascritta il 13 agosto 2009) e intale epoca il Belluomo risultava ancora proprietario - oltre che del locale vendutoalla Condorelli (e in relazione al quale non vi è prova che il prezzo di vendita siastato utilizzato “come dedotto dal Belluomo: pagina 2 della comparsa dicostituzione nel giudizio di primo grado” per integrare le somme dovute alfratello)- di altri immobili nel comune di Nicolosi, venduti (secondo quanto risultadall’ispezione ipotecaria in atti (…)) in data 29 ottobre 2009 (con trascrizione del2 novembre 2009).

Dunque, la vendita oggetto di azione revocatoria noncostituiva, al momento della sua stipulazione, l’unico mezzo a disposizionedell’appellante per estinguere un debito scaduto, e lo stesso Belluomo avrebbepotuto fornire prova della sua complessiva situazione economico-patrimoniale,quanto meno relativamente agli immobili».

«In secondo luogo, alla stregua siadella circostanza che la vendita oggetto di domanda revocatoria è consistita nellacessione della sola nuda proprietà (…) sia della relativa modalità anomala dipagamento (…), appare logica e plausibile l’ipotesi, già formulata dal primogiudice (…) che l’intera operazione negoziale costituisca espressione di unaccordo di famiglia, mirante a sottrarre alla garanzia dei creditori uno dei cespitiimmobiliari del debitore».In altre parole, la Corte ha dato espressamente conto delle ragioni per lequali l’indirizzo giurisprudenziale richiamato oggi dal ricorrente non può trovareingresso per regolamentare la fattispecie in esame.

E tale motivazione non vienead essere efficacemente aggradita con il motivo di ricorso.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto inrelazione agli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 2697, 2727, 2729, 2901 c.c. pernon aver ritenuto provato per presunzione che la vendita de qua fossestrumentale al pagamento del debito.Numero registro generale 25690/2021Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 20575/2026Data pubblicazione 18/06/2026In particolare, secondo il ricorrente «il rilevante debito bancario cheimpedisce da un lato carenza di liquidità e dall’altro impossibilità di far ricorso adaltro credito, le stesse azioni proposte dalle due banche nel presente giudizio chenon risulta aver tentato un pignoramento presso terzi avente ad oggetto altregiacenze bancaria, nonostante le stesse dispongano al riguardo di informazioniprivilegiate, ovvero attivato altre procedure di soddisfazione coattiva del credito,costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti tali da autorizzare laconclusione che il fatto ignoto sia provato sulla base di quello noto, cioè che perpagare il debito l’unica risorsa disponibile per il Belluomo fosse quello di alienaregli immobili».Anche in tal caso il motivo si presenta inammissibile, in quanto, attraversodi esso, il ricorrente chiede una rivalutazione degli accertamenti compiuti dalgiudice del merito.Tuttavia, come è noto, il giudizio di legittimità non può esseresurrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado dimerito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata,non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altripiù consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra lepiù recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490,9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015,7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn.4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024); iii)come puntualizzato da Cass. n. 8671 del 2025 (cfr. in motivazione), «il compitodi questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividere laricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello diprocedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quellacompiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrenteprospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007),dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1,n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fattodella loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparenteNumero registro generale 25690/2021Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 20575/2026Data pubblicazione 18/06/2026ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n.8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual èreso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si siamantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevolee del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».4. ― Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso va quindi dichiaratoinammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Amco - AssetManagement company s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€. 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
confronti diAmco - [OSCURATO:PERSONA] company s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA],controricorrente;nonché nei confronti diLucia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlessiaBelluomo,intimati;avverso la sentenza n. 1341/2021 emessa dalla Corte di appello di Catania il 21giugno 2021.Numero registro generale 25690/2021Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 20575/2026Data pubblicazione 18/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., premettendo di essere creditrice nei confrontidel Sig. [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore della società correntista Italgeos.p.a., della somma di €. 241.099.58, oltre interessi e spese, in forzadell'ordinanza di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. del 29 dicembre 2011 e dellasentenza n. 1225/14 del 7 aprile 2014, emesse dal Tribunale di Catania,conveniva in giudizio, dinanzi al predetto Tribunale, i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alfine di sentire dichiarare la simulazione assoluta, ovvero in subordine dichiarareinefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto del 16 luglio 2009 (redatto dalnotaio [OSCURATO:PERSONA], rep.263773) con il quale i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] avevano ceduto alle Sig.re [OSCURATO:PERSONA] ed AlessiaBelluomo, riservandosi l’usufrutto, la nuda proprietà di un appartamento e di unvano garage verso il prezzo di €. 87.000,00 corrisposti dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] MichelaSantagati (nonna delle acquirenti) nonché dell’atto del 28 gennaio 2010 (redattodal notaio [OSCURATO:PERSONA], rep. 265070) con il quale i Sig.ri GianfrancoBelluomo e [OSCURATO:PERSONA] cedevano alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA],riservandosi l’usufrutto, la proprietà di una bottega.Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2268/2019 pubblicata in data 30maggio 2019, accoglieva la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c.limitatamente al primo dei due atti menzionati e rigettava ogni altra domandaproposta.Nel corso del processo, il rapporto contenzioso veniva ceduto, nell'ambitodi una operazione di cartolarizzazione, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ad Ambra SPVs.r.l. che, successivamente, conferiva procura speciale alla Società per lagestione di attività - [OSCURATO:SOCIETA]. che mutava la propria ragione sociale in Amco -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la quale si costituiva in appello qualemandataria della cessionaria.Numero registro generale 25690/2021Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 20575/2026Data pubblicazione 18/06/20262. - Rigettato l’appello proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], questipropone ricorso in cassazione affidato a tre motivi.Resiste con controricorso la Amco - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Rimanevano intimati i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiadaBelluomo e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto inrelazione agli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 2727, 2729, 2901 c.c. per averritenuto la sussistenza del consilium fraudis in capo alle figlie [OSCURATO:PERSONA] eBelluomo Alessia.Secondo parte ricorrente, infatti, il giudice di merito non avrebbe fattonella specie buon governo delle norme di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.difettando, nel caso concreto, i caratteri della gravità, della precisione e dellaconcordanza.In particolare, la corte territoriale, aderendo alla motivazione del primogiudice, ha ritenuto che «le figlie del debitore, conviventi con il padre, fossero aconoscenza della sua situazione debitoria, senza che a tale proposito talepresunzione di conoscenza potesse essere esclusa in dipendenza della giovaneetà delle medesime (che, comunque, erano già maggiorenni) o della natura deldebito (di garanzia e non personale) o, ancora, della mancata pubblicità legaledella situazione debitoria, elemento quest’ultimo inidoneo ai fini dell’esclusionedella consapevolezza da parte del terzo in ordine al pregiudizio per le ragioni delcreditore, potendo l’azione revocatoria ordinaria essere esperita anche inrelazione ad un credito ancora incerto o illiquido».Al contrario, secondo i ricorrenti, tali elementi - la giovane età, la naturadel debito del padre derivante da una garanzia e non da una attività personale ela mancanza di una pubblicità della pregressa posizione debitoria - non potevanoconsentire di pervenire all’accertamento del consilium fraudis in capo alle figlie.Sempre secondo i ricorrenti, «viceversa nel caso di specie vi sono aspetti tali daNumero registro generale 25690/2021Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 20575/2026Data pubblicazione 18/06/2026indurre a dubitare che le acquirenti avessero consapevolezza di pregiudicare leragioni di un terzo creditore, quanto piuttosto fossero convinte della finalità delnegozio diretto alla estinzione del debito verso lo zio. Pertanto, deve ritenersi chegli elementi considerati dal decidente non inducono a conclusioni univoche econcordanti (…). Sicché qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sottoi tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza)fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativoragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. competendo allaCorte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se lanorma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello diproclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione afattispecie concrete che effettivamente risultino ascrvibili alla fattispecieastratta».Il motivo non è fondato.Sebbene formulato come violazione dell’art. 2727 c.c., esso non individuaalcun errore di sussunzione, ma si limita a contestare la valutazione delcompendio indiziario operata dal giudice di merito, sollecitando una diversaricostruzione dei fatti. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, essendoriservato al giudice di merito l’apprezzamento della prova, anche presuntiva, e laselezione degli elementi ritenuti idonei a sorreggere l’inferenza logica (Cass.,Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476). In questa prospettiva, perché possaconfigurarsi una violazione dell’art. 2727 c.c., è necessario che la critica riguardi– diversamente da quanto accade nella specie – la corretta applicazione deiparametri normativi che governano il ragionamento presuntivo, e non giàl’attendibilità, la consistenza o il peso degli indizi. La violazione di legge ricorreinfatti soltanto quando il giudice, dopo aver qualificato gli indizi come gravi,precisi e concordanti, li ritenga poi inidonei a fondare la presunzione, ovvero, alcontrario, reputi sufficienti elementi da lui stesso considerati non rispondenti airequisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541;Cass., 30 giugno 2021, n. 18611).Nel caso in esame, invece, nessun rilievo di tal genere viene efficacementearticolato, in quanto la doglianza si risolve in una contestazione del percorsologico-valutativo seguito dal giudice territoriale: il ricorrente, contrapponendoNumero registro generale 25690/2021Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 20575/2026Data pubblicazione 18/06/2026una diversa lettura della prova presuntiva, mira a ottenere un nuovo giudizio dimerito, estraneo al sindacato di legittimità, che non consente la revisionedell’apprezzamento delle prove né del convincimento del giudice di merito (Cass.,19 luglio 2021, n. 20553; Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042).Ne deriva che il motivo, pur evocando l’art. 2727 c.c., è inammissibileperché diretto a far rivalutare il merito dell’inferenza presuntiva, senzadenunciare alcun effettivo vizio di sussunzione.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione di norme di dirittoin relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 2727, 2729, 2901 c.c. nonchéex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art 112 c.p.c. per aver ritenuto la Corteterritoriale la sussistenza del consilium fraudis in capo alle figlie [OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo il quale non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensidell'art. 2901 cod. civ., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitorequando il relativo prezzo sia stato destinato, anche solo in parte, al pagamento didebiti scaduti del venditore-debitore, non applicandosi alla predetta azione ilprincipio della par condicio, sancito a tutela di tutti i creditori nell'esecuzioneconcorsuale, e salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbiadisposto della somma residua (Cass. Sez. 3, 22/06/2009, n. 14557, Rv. 608611 -01, nonché da, ultimo, Cass. Sez. 6, 15/05/2020, n. 8992, Rv. 657941 - 01;Cass. Sez. 3, 16/11/2023, n. 31941, Rv. 669581 - 01 secondo la qualel’alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debitiscaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3,c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel benerispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essarappresentava l'unico modo per poter saldare il debito).Ora, a prescindere dalla circostanza che l’indirizzo richiamato non appareunivoco - in senso difforme può richiamarsi Cass. Sez. 6, 27/01/2023, n. 2552,Rv. 666543 - 01 secondo la quale è assoggettabile ad azione revocatoriaordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da partedel debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, alNumero registro generale 25690/2021Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 20575/2026Data pubblicazione 18/06/2026pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanzaex se escludere la sussistenza dell'eventus damni - il mezzo risulta inammissibilein quanto non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.Infatti, il giudice del merito ha dato espressamente atto dell’orientamentocui si rifà parte ricorrente, ma, nello specifico, ha rilevato che «la vendita inquestione è stata stipulata il 16 luglio 2009 (e trascritta il 13 agosto 2009) e intale epoca il Belluomo risultava ancora proprietario - oltre che del locale vendutoalla Condorelli (e in relazione al quale non vi è prova che il prezzo di vendita siastato utilizzato “come dedotto dal Belluomo: pagina 2 della comparsa dicostituzione nel giudizio di primo grado” per integrare le somme dovute alfratello)- di altri immobili nel comune di Nicolosi, venduti (secondo quanto risultadall’ispezione ipotecaria in atti (…)) in data 29 ottobre 2009 (con trascrizione del2 novembre 2009). Dunque, la vendita oggetto di azione revocatoria noncostituiva, al momento della sua stipulazione, l’unico mezzo a disposizionedell’appellante per estinguere un debito scaduto, e lo stesso Belluomo avrebbepotuto fornire prova della sua complessiva situazione economico-patrimoniale,quanto meno relativamente agli immobili». «In secondo luogo, alla stregua siadella circostanza che la vendita oggetto di domanda revocatoria è consistita nellacessione della sola nuda proprietà (…) sia della relativa modalità anomala dipagamento (…), appare logica e plausibile l’ipotesi, già formulata dal primogiudice (…) che l’intera operazione negoziale costituisca espressione di unaccordo di famiglia, mirante a sottrarre alla garanzia dei creditori uno dei cespitiimmobiliari del debitore».In altre parole, la Corte ha dato espressamente conto delle ragioni per lequali l’indirizzo giurisprudenziale richiamato oggi dal ricorrente non può trovareingresso per regolamentare la fattispecie in esame. E tale motivazione non vienead essere efficacemente aggradita con il motivo di ricorso.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto inrelazione agli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 2697, 2727, 2729, 2901 c.c. pernon aver ritenuto provato per presunzione che la vendita de qua fossestrumentale al pagamento del debito.Numero registro generale 25690/2021Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 20575/2026Data pubblicazione 18/06/2026In particolare, secondo il ricorrente «il rilevante debito bancario cheimpedisce da un lato carenza di liquidità e dall’altro impossibilità di far ricorso adaltro credito, le stesse azioni proposte dalle due banche nel presente giudizio chenon risulta aver tentato un pignoramento presso terzi avente ad oggetto altregiacenze bancaria, nonostante le stesse dispongano al riguardo di informazioniprivilegiate, ovvero attivato altre procedure di soddisfazione coattiva del credito,costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti tali da autorizzare laconclusione che il fatto ignoto sia provato sulla base di quello noto, cioè che perpagare il debito l’unica risorsa disponibile per il Belluomo fosse quello di alienaregli immobili».Anche in tal caso il motivo si presenta inammissibile, in quanto, attraversodi esso, il ricorrente chiede una rivalutazione degli accertamenti compiuti dalgiudice del merito.Tuttavia, come è noto, il giudizio di legittimità non può esseresurrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado dimerito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata,non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altripiù consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra lepiù recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490,9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015,7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn.4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024); iii)come puntualizzato da Cass. n. 8671 del 2025 (cfr. in motivazione), «il compitodi questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividere laricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello diprocedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quellacompiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrenteprospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007),dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1,n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fattodella loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparenteNumero registro generale 25690/2021Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 20575/2026Data pubblicazione 18/06/2026ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n.8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual èreso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si siamantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevolee del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».4. ― Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso va quindi dichiaratoinammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Amco - AssetManagement company s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€. 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20575/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris