CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 50194/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricors1; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che avverso la sentenza descritta in epigrafe sono stati interposti, con la medesima difesa tecnica, due autonomi ricorsi, uno risalente al 13 febbraio 2023 e 'altro depositato il 3 marzo 2023; Rilevato che il primo ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche di natura meramente assertiva sulla sussistenza del vizio in tema di responsabilità, comunque travolte dalla puntuale e corretta valutazione resa sui tratti costitutivi della resistenza contestata da parte della Corte di appello (pagg. 2-3 del provvedimento impugnato); Rilevato che il secondo ricorso è inammissibile perché tardivo e che lo stesso non può essere valorizzato quale momento di espressione di motivi aggiunti (che andavano depositati presso questa Corte e non presso la cancelleria del giudice a quo) e che comunque la doglianza prospettata, diretta a contestare il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondata, risultando la sentenza impugnata anche in parte qua sorretta da una puntuale e logica motivazione che rende la relatìuva valutazione dì merito non censurabile ìn questa sede Rilevato, pertanto, che ricorse deve:tessere dichiaratisi inammissibilé, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile l ricorse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso