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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13954/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente disattese dalla Corte di merito (p. 8, ove, con motivazione esente da vizi, ha chiarito come all'atto della loro assunzione non fossero emersi i presupposti per procedersi con l'incidente probatorio, poiché, salva l'età avanzata, non emergevi« alcuna compromissione delle capacità cognitive del dichiarante, in effetti poi deceduto a distanza di anni; cfr. in termini, Sez. 5, n. 31728 del 20/06/2023, L., Rv. 285768-01) e comunque generico, laddove, a fronte di un variegato compendio istruttorio, non illustra la possibile incidenza dell'eventuale espunzione di questo elemento, alla luce del criterio della cosiddetta "prova di resistenza" delle residue emergenze (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente disattese dalla Corte di merito (p. 8, ove, con motivazione esente da vizi, ha chiarito come all'atto della loro assunzione non fossero emersi i presupposti per procedersi con l'incidente probatorio, poiché, salva l'età avanzata, non emergevi« alcuna compromissione delle capacità cognitive del dichiarante, in effetti poi deceduto a distanza di anni; cfr. in termini, Sez. 5, n. 31728 del 20/06/2023, L., Rv. 285768-01) e comunque generico, laddove, a fronte di un variegato compendio istruttorio, non illustra la possibile incidenza dell'eventuale espunzione di questo elemento, alla luce del criterio della cosiddetta "prova di resistenza" delle residue emergenze (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7
Sentenza Cassazione n. 13954/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris