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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43050/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen..

Il ricorso lamenta: 1) violazione dell'art. 337, cit., per essersi l'imputato limitato a fuggire in moto nel traffico, senza alcuna violenza minaccia verso gli agenti di polizia; 2) violazione dell'art. 499, cod. proc. pen., per avere il giudice formulato domande suggestive; 3) violazione dell'art. 50, CDFUE, per violazione del ne bis in idem, essendo state elevate all'imputato le sanzioni amministrative per la medesima condotta di guida pericolosa.

2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di doglianze già compiutamente esaminate e disattese dai giudici d'appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni; ovvero che: a) non si è trattato di un mero divincolarsi, ma di una pericolosa fuga nel traffico cittadino con slalom tra i veicoli ed inseguimento per un chilometro; b) il divieto di domande suggestive non opera per il giudice, ma comunque non risultavano tali quelle censurate; c) oltre ad essere diversa l'oggettività giuridica delle disposizioni, comunque non risulta l'applicazione definitiva delle sanzioni amministrative.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta: 1) violazione dell'art. 337, cit., per essersi l'imputato limitato a fuggire in moto nel traffico, senza alcuna violenza minaccia verso gli agenti di polizia; 2) violazione dell'art. 499, cod. proc. pen., per avere il giudice formulato domande suggestive; 3) violazione dell'art. 50, CDFUE, per violazione del ne bis in idem, essendo state elevate all'imputato le sanzioni amministrative per la medesima condotta di guida pericolosa. 2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di doglianze già compiutamente esaminate e disattese dai giudici d'appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni; ovvero che: a) non si è trattato di un mero divincolarsi, ma di una pericolosa fuga nel traffico cittadino con slalom tra i veicoli ed inseguimento per un chilometro; b) il divieto di domande suggestive non opera per il giudice, ma comunque non risultavano tali quelle censurate; c) oltre ad essere diversa l'oggettività giuridica delle disposizioni, comunque non risulta l'applicazione definitiva delle sanzioni amministrative. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ott
Sentenza Cassazione n. 43050/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris