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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15417/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] CONSORTILEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 20561/2019ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20561/2019 R.G., proposto“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Padova, in persona del consiglieredelegato pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Treviso, ove elettivamentedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]canu [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pilo, con studio in Sassari, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sardegna – sezione staccata di Sassari il 17dicembre 2018, n. 1248/8/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 30 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

L’“[OSCURATO:SOCIETA].”, nella qualità di concessionaria per ilservizio di accertamento e riscossione delle entrate comunaliper conto del Comune di Sassari, ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Sardegna – sezione staccata diSassari il 17 dicembre 2018, n. 1248/8/2018, che, incontroversia su impugnazione dell’avviso di accertamento n.001354/2007 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] peromesso versamento della TOSAP relativa all’anno 2006 daparte dell’associazione temporanea di imprese tra “[OSCURATO:SOCIETA].”,“[OSCURATO:SOCIETA].” ed “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, nella qualità diconcessionaria (poi cessata) per il servizio di accertamento eriscossione delle entrate comunali per conto del Comune diSassari, in relazione a quattro passi carrabili nella zona PreddaNiedda sud - strade nn. 9 e 15, ha rigettato l’appello propostodalla predetta associazione temporanea di imprese (alla qualel’“[OSCURATO:SOCIETA].” era succeduta in corso di causa nella titolaritàdella concessione) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Sassari il 4 giugno 2009, n. 165/3/2009, concondanna alla rifusione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – conla motivazione che vari giudicati tributari avevano accertatol’esclusione delle aree transitabili dalla TOSAP relativa agli anniNumero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/20262005, 2006, 2007, 2008, 2010 e 2014, sul presupposto dellaloro appartenenza al [OSCURATO:PERSONA], a cui ilcontribuente aveva aderito.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a nove motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere statoconsiderato dal giudice di secondo grado che il giudicatoesterno era inopponibile alla nuova concessionaria, che non erastata parte dei relativi giudizi.3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 111 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., pernon essere stato considerato dal giudice di secondo grado cheil giudicato esterno era inopponibile alla nuova concessionaria,che non era stata parte dei relativi giudizi.4.

I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza allaquestione dell’opponibilità del giudicato esterno – sonoinfondati.4.1 Premesso che «Scanu aveva già proposto appello [recte:ricorso] su analoga materia e sui medesimi passaggi conriferimento alle annate 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 e 2014,e la commissione tributaria provinciale di Sassari avevaemesso sentenze favorevoli al contribuente che riconoscevanola non tassabilità di aree di proprietà di un consorzio di cui lostesso ricorrente era consorziato», la sentenza impugnataNumero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/2026aveva accertato che: «Dette sentenze erano divenute definitiveper mancato appello dell’ufficio impositore (…)» e «fanno,pertanto, stato fra le parti e precludono l’obbligo delpagamento della tassa poiché, come da “giudicato esterno”,non sussiste il presupposto per la sua applicazione».4.2 Il che è corretto, dal momento che l’“[OSCURATO:SOCIETA].” èsubentrata all’associazione temporanea di imprese tra “StepSr.l.”, “[OSCURATO:SOCIETA].” ed “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” nellatitolarità della concessione per il servizio di accertamento eriscossione delle entrate comunali per conto del Comune diSassari.

Ne discende che il giudicato le è opponibile ex art.2909 cod. civ. in qualità di “avente causa” della parte originaria(nel rapporto concessorio), essendo subentrato al precedenteconcessionario in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestionedel servizio di accertamento e riscossione delle entratecomunali.

Per cui, esso assume le funzioni di accertamento eriscossione anche in relazione alla pretesa impositiva incontestazione.5.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 44 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata consideratadal giudice di secondo grado la carenza dei requisiti perl’opponibilità del giudicato esterno.5.1 Il predetto motivo è infondato.5.2 Secondo questa Corte, l’efficacia espansiva del giudicatoesterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trovaostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia deiperiodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispeciecostitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodorispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso,Numero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/2026oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovaresignificative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltantoin relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata ecomunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, lacapacità contributiva), e non anche rispetto agli elementicostitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralitàdi periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridichepreliminari all'applicazione di una specifica disciplinatributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029;Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n.8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^,22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre2021, n. 37936; Cass., Sez. Trib., 21 ottobre 2022, n. 31171;Cass., Sez. Trib., 12 ottobre 2023, n. 28527; Cass., Sez. Trib.,31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2025,n. 6535; Cass., Sez. Trib., 25 marzo 2026, n. 7139).5.3 Inoltre, il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto inrelazione a quei fatti che, per legge, hanno efficaciatendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effettiper un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta onei quali l'accertamento concerne la qualificazione di unrapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n.7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass.,Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407; Cass., Sez. Trib., 21ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n.6273; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez.Trib., 15 maggio 2024, n. 13462; Cass., Sez. Trib., 18 febbraio2025, n. 4126; Cass., Sez. Trib., 25 marzo 2026, n. 7139).Numero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/20265.4 Pertanto, l’accertamento in fatto sulla stabile occupazionedi un’area mediante passo carrabile (art. 44 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507) – al di là della riconosciuta sottrazioneal tributo - ha una efficacia tendenzialmente ultrannuale,sorgendo l’obbligo della denuncia successiva soltanto allorché«si verifichino variazioni nella occupazione che determinino unmaggiore ammontare del tributo».6.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 324 cod. proc. civ., 124 disp. att. cod.proc. civ., 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inrelazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice disecondo grado che le sentenze asseritamente passate ingiudicato non erano state prodotte con l’attestazione delpassaggio in giudicato, essendo stati depositati soltanto irelativi dispositivi.6.1 Il predetto motivo è fondato.6.2 Per giurisprudenza costante di questa Corte, nel processotributario, il passaggio in giudicato della sentenza, in mancanzadi una previsione specifica, è certificato secondo quantoprevisto dall'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., applicabile peranalogia legis ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, di modo che il segretario della corte digiustizia tributaria (di primo o secondo grado) deve certificare,in calce alla copia della sentenza contenente la relazione dellanotificazione alla controparte o alla copia della sentenza nonnotificata, che nei termini di legge non è stata propostaimpugnazione, senza che possa ritenersi equipollentel'attestazione della corte di giustizia tributaria di primo gradosecondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termineper la proposizione dell'appello di una sua sentenza, non èNumero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/2026stata chiesta la trasmissione del fascicolo di primo gradoprevista dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2015, n. 21366;Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2019, n. 3621; Cass., Sez. 5^, 23luglio 2020, n. 15737; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n.12478; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2021, n. 25816; Cass.,Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2608; Cass., Sez. Trib., 11 aprile2025, n. 9458).Per cui, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere difornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessain altro procedimento, ma anche corredandola della idoneacertificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla qualerisulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione (tra letante: Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2019, n. 3621; Cass., Sez.5^, 21 luglio 2022, n. 22898; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2023,n. 20932; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2025, n. 14615).È pacifico, quindi, che la parte eccipiente il passaggioin giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirnela prova mediante produzione della stessa, munita dellacertificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., anchenel caso di non contestazione della controparte, restandone,viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammettaesplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno(tra le tante: Cass., Sez. 6^-1, 1 marzo 2018, n. 4803; Cass.,Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40150; Cass., Sez. 5^, 9 marzo2022, n. 7740; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18001;Cass., Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. 36258; Cass., Sez. Trib.,6 maggio 2024, n. 12139; Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2026, n.8404).

Ciò in quanto, affinché il giudicato esterno possa farestato nel processo, è, quindi, necessaria la certezza della suaformazione, che deve essere provata, restando irrilevanteNumero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’assenza di contestazioni per non essere la circostanzadisponibile dalle parti, e ciò per ragioni di ordine pubblicoprocessuale, a tutela della certezza del diritto e dinanzi allamanifesta facilità di conseguire la prova del giudicato (Cass.,Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. 36258).Inoltre, affinché il giudicato esterno - per quanto rilevabiled'ufficio - possa far stato in accoglimento della relativaeccezione, la certezza della sua formazione deve essereprovata attraverso la produzione della sentenza, completadella motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, erecante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp.solo dispositivo (Cass., Sez.

Lav., 24 novembre 2008, n.27881; Cass., Sez.

Lav., 29 novembre 2017, n. 28515).Pertanto, nella specie, non era assolutamente sufficiente laproduzione del solo dispositivo.6.3 Né può invocarsi il principio di non contestazione ex art.115 cod. proc. civ.

Ciò in quanto, affinché il giudicato esternopossa fare stato nel processo, è, quindi, necessaria la certezzadella sua formazione, che deve essere provata, restandoirrilevante l’assenza di contestazioni per non essere lacircostanza disponibile dalle parti, e ciò per ragioni di ordinepubblico processuale, a tutela della certezza del diritto edinanzi alla manifesta facilità di conseguire la prova delgiudicato (Cass., Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. 36258).7.

Con il quinto motivo, si denuncia omessa motivazione inrelazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, inrelazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc. civ., per non essere stata considerata dal giudice disecondo grado la sovrapponibilità della situazione fattuale eNumero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/2026giuridica presa in considerazione nei giudicati con quellainteressata dal presente giudizio.7.1 Il predetto motivo è inammissibile.7.2 La censura impinge nella preclusione derivante dalla c.d.“doppia conforme”.

Difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art.348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensidell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o concitazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopol’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e, del d.lgs.1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022,n. 149, quale modificato dall’art. 380, lett. a, della legge 29dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitarel’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3,del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenzepubblicate dall’11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez.

Lav., 6 agosto 2019, n.20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez.5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022,n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,Sez.

Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025,n. 33622; Cass., Sez.

Lav., 4 febbraio 2026, n. 2334).Numero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/20267.3 Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppiogrado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fattodifferenti a seconda del giudizio; ne discende che le questionisono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici deldoppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcunsindacato da parte del giudice di legittimità in relazione allaviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.).8.

Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 38, 39 e 44 del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stata esclusa dal giudice di secondogrado la sussistenza del presupposto impositivo sulla basedella sola appartenenza dell’area ad un consorzio.8.1 Il predetto motivo è fondato.8.2 L’art. 38, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,prevede che: «La tassa si applica, altresì, alle occupazionirealizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita,nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblicopassaggio».8.3 Laddove, nella specie, l’esclusione dal tributo è stataaffermata soltanto in ragione della natura privata dell’areaoccupata, senza la preventiva verifica della coeva e immanentedestinazione al pubblico transito.9.

Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essere statoconsiderato dal giudice di secondo grado che il contribuentenon aveva provato che le aree transitabili appartenessero adun consorzio.Numero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/20269.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del sestomotivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio.10.

Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essere statoconsiderato dal giudice di secondo grado che il contribuentenon aveva assolto l’onere di provare i presupposti perl’esclusione dei passi carrabili dal tributo.10.1 Il predetto motivo è inammissibile.10.2 Sul piano della distribuzione dell’onere probatorio inmateria di TOSAP, questa Corte ha affermato che, in caso dicontestazione da parte del contribuente, grava sull'enteimpositore - in base al principio generale secondo cui l'enteimpositore è tenuto a fornire la prova del fondamento dellapretesa fiscale - l'onere di provare, anche tramite presunzioni,la misura dell'effettiva occupazione, quale parametroindefettibile per la determinazione della tassa dovuta (Cass.,Sez. 5^, 9 febbraio 2004, n. 2433; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio2006, n. 1612; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2009, n. 17588 e17589; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2009, n. 20082; Cass.,Sez.

Trib., 12 gennaio 2025, n. 800; Cass., Sez. Trib., 17febbraio 2026, n. 3633).10.3 Tuttavia, l’infrazione alla regola generale dell’art. 2697cod. civ. (che è stata lamentata dalla ricorrente) si puòconfigurare soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui essoavrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 23 ottobre 2018, n.26769; Cass., Sez. 1^, 20 aprile 2020, n. 7919; Cass., Sez.Lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., Sez. 5^, 20 ottobreNumero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/20262021, n. 29041; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2286;Cass., Sez. Trib., 7 aprile 2023, n. 9529; Cass., Sez.

Lav., 23maggio 2024, n. 14482; Cass., Sez. 1^, 25 novembre 2024,n. 30389; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2025, n. 34696;Cass., Sez. Trib., 1 maggio 2026, n. 12245), ma non anchenell’ipotesi in cui il giudice abbia erroneamente ritenuto che laparte onerata avesse assolto tale onere (come è accaduto nelcaso di specie), poiché in questo caso vi è un fallaceapprezzamento sull'esito della prova, che è sindacabile in sededi legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., nei limiti in cui questa censura è ammessa(tra le tante: Cass., Sez.

Lav., 19 agosto 2020, n. 17313;Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29041; Cass., Sez.

Lav.,28 marzo 2022, n. 9933; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025,n. 800).10.4 Nella specie, quindi, escludendo l’inversione dell’onusprobandi in base al contenuto del decisum e considerando lapreclusione della c.d.

“doppia conforme”, anche tale profilo dicensura deve essere disatteso.11.

Con il nono motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere state liquidate le spese giudiziali dal giudice di secondogrado con l’applicazione di compensi eccedenti gli importi medidei parametri forensi in relazione al valore della controversia.11.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del quartomotivo e del sesto motivo, rendendosene superfluo ed ultroneolo scrutinio.12.

In conclusione, alla stregua delle suesposteargomentazioni, valutandosi la fondatezza del quarto motivo edel sesto motivo, l’infondatezza/inammissibilità del primoNumero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/2026motivo, del secondo motivo, del terzo motivo, del quintomotivo e dell’ottavo motivo, nonché l’assorbimento del settimomotivo e del nono motivo, il ricorso può trovare accoglimentoentro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sardegna (ai sensidell’art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 31 agosto 2022 n.130), in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto ed il sesto motivo di ricorso; rigettail primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo, il quintomotivo e l’ottavo motivo; dichiara l’assorbimento del settimomotivo e del nono motivo; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sardegna, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimitàCosì deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CONSORTILEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 20561/2019ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20561/2019 R.G., proposto“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Padova, in persona del consiglieredelegato pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Treviso, ove elettivamentedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]canu [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pilo, con studio in Sassari, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sardegna – sezione staccata di Sassari il 17dicembre 2018, n. 1248/8/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 30 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’“[OSCURATO:SOCIETA].”, nella qualità di concessionaria per ilservizio di accertamento e riscossione delle entrate comunaliper conto del Comune di Sassari, ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Sardegna – sezione staccata diSassari il 17 dicembre 2018, n. 1248/8/2018, che, incontroversia su impugnazione dell’avviso di accertamento n.001354/2007 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] peromesso versamento della TOSAP relativa all’anno 2006 daparte dell’associazione temporanea di imprese tra “[OSCURATO:SOCIETA].”,“[OSCURATO:SOCIETA].” ed “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, nella qualità diconcessionaria (poi cessata) per il servizio di accertamento eriscossione delle entrate comunali per conto del Comune diSassari, in relazione a quattro passi carrabili nella zona PreddaNiedda sud - strade nn. 9 e 15, ha rigettato l’appello propostodalla predetta associazione temporanea di imprese (alla qualel’“[OSCURATO:SOCIETA].” era succeduta in corso di causa nella titolaritàdella concessione) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Sassari il 4 giugno 2009, n. 165/3/2009, concondanna alla rifusione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – conla motivazione che vari giudicati tributari avevano accertatol’esclusione delle aree transitabili dalla TOSAP relativa agli anniNumero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/20262005, 2006, 2007, 2008, 2010 e 2014, sul presupposto dellaloro appartenenza al [OSCURATO:PERSONA], a cui ilcontribuente aveva aderito.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a nove motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere statoconsiderato dal giudice di secondo grado che il giudicatoesterno era inopponibile alla nuova concessionaria, che non erastata parte dei relativi giudizi.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 111 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., pernon essere stato considerato dal giudice di secondo grado cheil giudicato esterno era inopponibile alla nuova concessionaria,che non era stata parte dei relativi giudizi.4. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza allaquestione dell’opponibilità del giudicato esterno – sonoinfondati.4.1 Premesso che «Scanu aveva già proposto appello [recte:ricorso] su analoga materia e sui medesimi passaggi conriferimento alle annate 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 e 2014,e la commissione tributaria provinciale di Sassari avevaemesso sentenze favorevoli al contribuente che riconoscevanola non tassabilità di aree di proprietà di un consorzio di cui lostesso ricorrente era consorziato», la sentenza impugnataNumero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/2026aveva accertato che: «Dette sentenze erano divenute definitiveper mancato appello dell’ufficio impositore (…)» e «fanno,pertanto, stato fra le parti e precludono l’obbligo delpagamento della tassa poiché, come da “giudicato esterno”,non sussiste il presupposto per la sua applicazione».4.2 Il che è corretto, dal momento che l’“[OSCURATO:SOCIETA].” èsubentrata all’associazione temporanea di imprese tra “StepSr.l.”, “[OSCURATO:SOCIETA].” ed “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” nellatitolarità della concessione per il servizio di accertamento eriscossione delle entrate comunali per conto del Comune diSassari. Ne discende che il giudicato le è opponibile ex art.2909 cod. civ. in qualità di “avente causa” della parte originaria(nel rapporto concessorio), essendo subentrato al precedenteconcessionario in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestionedel servizio di accertamento e riscossione delle entratecomunali. Per cui, esso assume le funzioni di accertamento eriscossione anche in relazione alla pretesa impositiva incontestazione.5. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 44 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata consideratadal giudice di secondo grado la carenza dei requisiti perl’opponibilità del giudicato esterno.5.1 Il predetto motivo è infondato.5.2 Secondo questa Corte, l’efficacia espansiva del giudicatoesterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trovaostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia deiperiodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispeciecostitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodorispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso,Numero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/2026oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovaresignificative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltantoin relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata ecomunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, lacapacità contributiva), e non anche rispetto agli elementicostitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralitàdi periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridichepreliminari all'applicazione di una specifica disciplinatributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029;Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n.8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^,22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre2021, n. 37936; Cass., Sez. Trib., 21 ottobre 2022, n. 31171;Cass., Sez. Trib., 12 ottobre 2023, n. 28527; Cass., Sez. Trib.,31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2025,n. 6535; Cass., Sez. Trib., 25 marzo 2026, n. 7139).5.3 Inoltre, il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto inrelazione a quei fatti che, per legge, hanno efficaciatendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effettiper un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta onei quali l'accertamento concerne la qualificazione di unrapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n.7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass.,Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407; Cass., Sez. Trib., 21ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n.6273; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez.Trib., 15 maggio 2024, n. 13462; Cass., Sez. Trib., 18 febbraio2025, n. 4126; Cass., Sez. Trib., 25 marzo 2026, n. 7139).Numero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/20265.4 Pertanto, l’accertamento in fatto sulla stabile occupazionedi un’area mediante passo carrabile (art. 44 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507) – al di là della riconosciuta sottrazioneal tributo - ha una efficacia tendenzialmente ultrannuale,sorgendo l’obbligo della denuncia successiva soltanto allorché«si verifichino variazioni nella occupazione che determinino unmaggiore ammontare del tributo».6. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 324 cod. proc. civ., 124 disp. att. cod.proc. civ., 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inrelazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice disecondo grado che le sentenze asseritamente passate ingiudicato non erano state prodotte con l’attestazione delpassaggio in giudicato, essendo stati depositati soltanto irelativi dispositivi.6.1 Il predetto motivo è fondato.6.2 Per giurisprudenza costante di questa Corte, nel processotributario, il passaggio in giudicato della sentenza, in mancanzadi una previsione specifica, è certificato secondo quantoprevisto dall'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., applicabile peranalogia legis ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, di modo che il segretario della corte digiustizia tributaria (di primo o secondo grado) deve certificare,in calce alla copia della sentenza contenente la relazione dellanotificazione alla controparte o alla copia della sentenza nonnotificata, che nei termini di legge non è stata propostaimpugnazione, senza che possa ritenersi equipollentel'attestazione della corte di giustizia tributaria di primo gradosecondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termineper la proposizione dell'appello di una sua sentenza, non èNumero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/2026stata chiesta la trasmissione del fascicolo di primo gradoprevista dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2015, n. 21366;Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2019, n. 3621; Cass., Sez. 5^, 23luglio 2020, n. 15737; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n.12478; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2021, n. 25816; Cass.,Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2608; Cass., Sez. Trib., 11 aprile2025, n. 9458).Per cui, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere difornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessain altro procedimento, ma anche corredandola della idoneacertificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla qualerisulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione (tra letante: Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2019, n. 3621; Cass., Sez.5^, 21 luglio 2022, n. 22898; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2023,n. 20932; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2025, n. 14615).È pacifico, quindi, che la parte eccipiente il passaggioin giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirnela prova mediante produzione della stessa, munita dellacertificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., anchenel caso di non contestazione della controparte, restandone,viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammettaesplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno(tra le tante: Cass., Sez. 6^-1, 1 marzo 2018, n. 4803; Cass.,Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40150; Cass., Sez. 5^, 9 marzo2022, n. 7740; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18001;Cass., Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. 36258; Cass., Sez. Trib.,6 maggio 2024, n. 12139; Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2026, n.8404). Ciò in quanto, affinché il giudicato esterno possa farestato nel processo, è, quindi, necessaria la certezza della suaformazione, che deve essere provata, restando irrilevanteNumero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’assenza di contestazioni per non essere la circostanzadisponibile dalle parti, e ciò per ragioni di ordine pubblicoprocessuale, a tutela della certezza del diritto e dinanzi allamanifesta facilità di conseguire la prova del giudicato (Cass.,Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. 36258).Inoltre, affinché il giudicato esterno - per quanto rilevabiled'ufficio - possa far stato in accoglimento della relativaeccezione, la certezza della sua formazione deve essereprovata attraverso la produzione della sentenza, completadella motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, erecante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp.solo dispositivo (Cass., Sez. Lav., 24 novembre 2008, n.27881; Cass., Sez. Lav., 29 novembre 2017, n. 28515).Pertanto, nella specie, non era assolutamente sufficiente laproduzione del solo dispositivo.6.3 Né può invocarsi il principio di non contestazione ex art.115 cod. proc. civ. Ciò in quanto, affinché il giudicato esternopossa fare stato nel processo, è, quindi, necessaria la certezzadella sua formazione, che deve essere provata, restandoirrilevante l’assenza di contestazioni per non essere lacircostanza disponibile dalle parti, e ciò per ragioni di ordinepubblico processuale, a tutela della certezza del diritto edinanzi alla manifesta facilità di conseguire la prova delgiudicato (Cass., Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. 36258).7. Con il quinto motivo, si denuncia omessa motivazione inrelazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, inrelazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc. civ., per non essere stata considerata dal giudice disecondo grado la sovrapponibilità della situazione fattuale eNumero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/2026giuridica presa in considerazione nei giudicati con quellainteressata dal presente giudizio.7.1 Il predetto motivo è inammissibile.7.2 La censura impinge nella preclusione derivante dalla c.d.“doppia conforme”. Difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art.348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensidell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o concitazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopol’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e, del d.lgs.1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022,n. 149, quale modificato dall’art. 380, lett. a, della legge 29dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitarel’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3,del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenzepubblicate dall’11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n.20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez.5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022,n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025,n. 33622; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2026, n. 2334).Numero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/20267.3 Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppiogrado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fattodifferenti a seconda del giudizio; ne discende che le questionisono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici deldoppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcunsindacato da parte del giudice di legittimità in relazione allaviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.).8. Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 38, 39 e 44 del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stata esclusa dal giudice di secondogrado la sussistenza del presupposto impositivo sulla basedella sola appartenenza dell’area ad un consorzio.8.1 Il predetto motivo è fondato.8.2 L’art. 38, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,prevede che: «La tassa si applica, altresì, alle occupazionirealizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita,nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblicopassaggio».8.3 Laddove, nella specie, l’esclusione dal tributo è stataaffermata soltanto in ragione della natura privata dell’areaoccupata, senza la preventiva verifica della coeva e immanentedestinazione al pubblico transito.9. Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essere statoconsiderato dal giudice di secondo grado che il contribuentenon aveva provato che le aree transitabili appartenessero adun consorzio.Numero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/20269.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del sestomotivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio.10. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essere statoconsiderato dal giudice di secondo grado che il contribuentenon aveva assolto l’onere di provare i presupposti perl’esclusione dei passi carrabili dal tributo.10.1 Il predetto motivo è inammissibile.10.2 Sul piano della distribuzione dell’onere probatorio inmateria di TOSAP, questa Corte ha affermato che, in caso dicontestazione da parte del contribuente, grava sull'enteimpositore - in base al principio generale secondo cui l'enteimpositore è tenuto a fornire la prova del fondamento dellapretesa fiscale - l'onere di provare, anche tramite presunzioni,la misura dell'effettiva occupazione, quale parametroindefettibile per la determinazione della tassa dovuta (Cass.,Sez. 5^, 9 febbraio 2004, n. 2433; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio2006, n. 1612; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2009, n. 17588 e17589; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2009, n. 20082; Cass.,Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 800; Cass., Sez. Trib., 17febbraio 2026, n. 3633).10.3 Tuttavia, l’infrazione alla regola generale dell’art. 2697cod. civ. (che è stata lamentata dalla ricorrente) si puòconfigurare soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui essoavrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 23 ottobre 2018, n.26769; Cass., Sez. 1^, 20 aprile 2020, n. 7919; Cass., Sez.Lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., Sez. 5^, 20 ottobreNumero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/20262021, n. 29041; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2286;Cass., Sez. Trib., 7 aprile 2023, n. 9529; Cass., Sez. Lav., 23maggio 2024, n. 14482; Cass., Sez. 1^, 25 novembre 2024,n. 30389; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2025, n. 34696;Cass., Sez. Trib., 1 maggio 2026, n. 12245), ma non anchenell’ipotesi in cui il giudice abbia erroneamente ritenuto che laparte onerata avesse assolto tale onere (come è accaduto nelcaso di specie), poiché in questo caso vi è un fallaceapprezzamento sull'esito della prova, che è sindacabile in sededi legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., nei limiti in cui questa censura è ammessa(tra le tante: Cass., Sez. Lav., 19 agosto 2020, n. 17313;Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29041; Cass., Sez. Lav.,28 marzo 2022, n. 9933; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025,n. 800).10.4 Nella specie, quindi, escludendo l’inversione dell’onusprobandi in base al contenuto del decisum e considerando lapreclusione della c.d. “doppia conforme”, anche tale profilo dicensura deve essere disatteso.11. Con il nono motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere state liquidate le spese giudiziali dal giudice di secondogrado con l’applicazione di compensi eccedenti gli importi medidei parametri forensi in relazione al valore della controversia.11.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del quartomotivo e del sesto motivo, rendendosene superfluo ed ultroneolo scrutinio.12. In conclusione, alla stregua delle suesposteargomentazioni, valutandosi la fondatezza del quarto motivo edel sesto motivo, l’infondatezza/inammissibilità del primoNumero registro generale 20561/2019Numero sezionale 3760/2026Numero di raccolta generale 15417/2026Data pubblicazione 20/05/2026motivo, del secondo motivo, del terzo motivo, del quintomotivo e dell’ottavo motivo, nonché l’assorbimento del settimomotivo e del nono motivo, il ricorso può trovare accoglimentoentro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sardegna (ai sensidell’art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 31 agosto 2022 n.130), in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto ed il sesto motivo di ricorso; rigettail primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo, il quintomotivo e l’ottavo motivo; dichiara l’assorbimento del settimomotivo e del nono motivo; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sardegna, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimitàCosì deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15417/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris