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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 26722/2026

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in camera di consiglio con contraddittorioscritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazioneorale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, RobertoPastcot, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata in data 08/05/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame,respingeva l’appello proposto avverso il provvedimento del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Livorno in data 06/12/2025 che aveva rigettato larichiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcereapplicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato del delittodi rapina aggravata in danno di due furgoni portavalori, con il ruolo di basista.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato,tramite il difensore di fiducia il quale ha articolato tre motivi.2.1.

Con il primo motivo ed il terzo motivo si deducono la violazione degli artt.292, 299 e 274 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza dicautelare della custodia in carcere.La difesa ricorrente rileva che l’indagato è ristretto in carcere da oltre undicimesi e che il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui un lasso di tempo cosìsignificativo non abbia in alcun modo inciso sulla esigenza cautelare del pericolodi recidiva originariamente ravvisata.Il collegio della cautela ha ritenuto tale fattore del tutto neutro el’affermazione è apodittica se si considera che la circostanza de qua avrebbedovuto essere valutata congiuntamente ad una serie di altri elementi “tuttifavorevoli all’indagato”: il ruolo meramente logistico rispetto alla rapina contestatasenza alcuna partecipazione alla fase esecutiva e violenta dell’assalto ai furgoniportavalori, la sostanziale incensuratezza (atteso che l’unico precedente penalerisale a 16 anni fa), il radicamento familiare e sociale, l’avvenuta conclusione delleindagini a fronte della quale non residua alcuna esigenza di carattere probatorio,la positiva condotta in carcere, con stabile svolgimento di attività lavorativaintramuraria.Il Tribunale ha desunto la permanenza e concretezza del pericolo di recidivain via automatica dalla gravità oggettiva del fatto – realizzato con armi da guerraed esplosivo – e dalla struttura organizzata degli autori materiali, senza valutarela specifica posizione individuale dell’indagato.2.2.

Con il secondo motivo si deducono la violazione dell’art. 275 cod. proc.pen. e la mera apparenza della motivazione con riferimento alla ritenutainadeguatezza di misure meno afflittive, in particolare della cautela degli arrestidomiciliari anche con eventuale controllo elettronico.La difesa ricorrente evidenzia che il Tribunale non ha proceduto alla verificadella proporzionalità della misura carceraria che pure avrebbe dovuto esserecondotta alla stregua degli elementi favorevoli già indicati nei primi due motivi esi è limitato, anche sotto tale profilo, a valorizzare la gravità oggettiva del fatto ela struttura organizzata del gruppo criminale, senza valutare la posizioneindividuale dell’indagato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.

Generici e comunque manifestamente infondati sono il primo e terzo motivocon i quali si censurano la ritenuta sussistenza di attuali esigenze cautelari el’irrilevanza del tempo di sottoposizione alla misura della custodia in carcere.Il Tribunale del riesame ha affermato che gli argomenti difensivi sui quali sifondava il preteso affievolimento delle esigenze cautelari in capo all’odiernoricorrente erano quelli (puntualmente richiamati nell’ordinanza impugnata) giàprospettati e disattesi sia in sede di riesame proposto avverso l’ordinanza geneticadi applicazione della misura carceraria che di successivo appello avversoprecedente ed identica istanza formulata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen; chenon era pertanto ravvisabile alcun concreto elemento sopravvenuto idoneo adelidere o affievolire la necessità special preventiva originariamente ravvisata e talenon poteva considerarsi il tempo di carcerazione sofferta, fattore, di per sé solo,privo di rilievo in rapporto alla gravità del fatto sotto il profilo delle modalità edell’offesa arrecata (l’indagato era gravemente indiziato, con il ruolo di basista, diuna rapina materialmente realizzata in danno di due portavalori blindati ad operadi un commando di otto persone armate di kalashnikov, fucile e pistole che eranostate utilizzate per minacciare le guardie giurate e per fare esplodere il mezzocontenente il denaro, con sottrazione di più di tre milioni di euro) e alla ulteriorecircostanza che, a due mesi di distanza da tale azione predatoria, pressol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], erano stati sequestrati una carabina, proiettili per varie armi,esplosivo, detonatore, passamontagna e abbigliamento mimetico; che elementonuovo idoneo non poteva considerarsi neppure il lavoro inframurario digiardinaggio, tenuto che anche al momento della grave azione predatorial’indagato svolgeva attività lavorativa analoga.Il presente ricorso si limita ad esprimere un generico dissenso rispetto alladecisione impugnata con la quale omette il dovuto confronto e riproponepedissequamente le doglianze già prospettate nell’appello cautelare che ilTribunale del riesame ha disatteso con corretta e puntuale motivazioneevidenziando l’assenza di elementi nuovi tali da incidere sulla prognosi cautelaree l’irrilevanza, ex sé, del periodo di tempo patito in stato di custodia.Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cheil collegio condivide e ribadisce, il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovverodella sostituzione di una misura coercitiva con altra meno grave, deve esserecostituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delleesigenze cautelari originariamente ravvisate, risultando all'uopo inconferenti ilmero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura e l'osservanzapuntuale delle relative prescrizioni (Sez. 6, n. 40999 del 29/10/2025, Albano, Rv.289040; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassari, Rv. 268634; Sez. 2, n.39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763)L’istanza di revoca o di modifica della misura coercitiva non può quindi limitarsi arimettere in discussione, puramente e semplicemente, gli stessi elementi chehanno già formato oggetto di decisione e che siano rimasti sostanzialmenteimmutati; essa presuppone, invece, un mutamento, in senso favorevoleall'imputato, degli elementi di accusa o il venir meno delle esigenze cautelari, chel'istante ha l'onere di indicare, per evitare, lo svolgersi di procedimenti del tuttoinutili e il ripetersi di provvedimenti negativi con motivazione priva di ogni novità.Quanto al fattore tempo, il mero decorso di un pur lungo periodo dicarcerazione non assume rilievo, di per sé solo, come fattore di attenuazione aifini dell'eventuale sostituzione della misura, esaurendo la sua valenzaesclusivamente nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima dellacustodia; esso rappresenta, pertanto, un dato neutro quando intervenga comeelemento isolato nella prognosi cautelare e quindi necessita di essere consideratounitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delleesigenze cautelari (Sez. 6, n. 40999 del 29/10/2025, Albano, Rv. 289040, già cit.,Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, Nisi, Rv. 286207; Sez. 2, n. 12807 del19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 273139; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832).Il Tribunale del riesame si è conformato a tali consolidati principi di diritto e,con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha escluso ilcarattere di novità delle allegazioni difensive affermando altresì l’irrilevanza delfattore tempo.3.

Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla manifestainfondatezza del secondo motivo di ricorso con il quale si censura il giudizio diadeguatezza della misura carcerariaIl Tribunale ha affermato l’assenza elementi nuovi di valutazione idonei adincidere non solo sulla prognosi cautelare ma anche sulla attitudine degli arrestidomiciliari, eventualmente corredati dal presidio del braccialetto elettronico,invocati dalla difesa ricorrente, così escludendo una misura meno afflittiva di quellacarceraria, già ritenuta – dapprima in sede di riesame e poi a seguito di appelloavverso un precedente rigetto di identica istanza - come l’unica adeguata asoddisfare le esigenze cautelari.La decisione impugnata, sotto tale ulteriore profilo, è parimenti corretta attesoche, anche ai fini della sostituzione di una misura cautelare con altra meno grave,il mero decorso del tempo ha valore neutro, ove non sia accompagnato da altrecircostanze suscettibili di incidere sulle esigenze da salvaguardare e,conseguentemente, sulla adeguatezza dell’originario regime restrittivo (Sez. 4, n.17470 del 22/03/2024, Nisi, Rv. 286207, già cit.; Sez. 4, n. 13895 del05/03/2020, Casalini, Rv. 278866; Sez. 5 n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv.274133)4.

Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualinonché al versamento, in favore della cassa delle Ammende, di una somma che sidetermina equitativamente in euro tremila.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 94,comma 1-ter, delle disposizioni didirettore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod. proc. pen.Così deciso il giorno 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in camera di consiglio con contraddittorioscritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazioneorale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, RobertoPastcot, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata in data 08/05/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame,respingeva l’appello proposto avverso il provvedimento del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Livorno in data 06/12/2025 che aveva rigettato larichiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcereapplicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato del delittodi rapina aggravata in danno di due furgoni portavalori, con il ruolo di basista.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato,tramite il difensore di fiducia il quale ha articolato tre motivi.2.1. Con il primo motivo ed il terzo motivo si deducono la violazione degli artt.292, 299 e 274 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza dicautelare della custodia in carcere.La difesa ricorrente rileva che l’indagato è ristretto in carcere da oltre undicimesi e che il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui un lasso di tempo cosìsignificativo non abbia in alcun modo inciso sulla esigenza cautelare del pericolodi recidiva originariamente ravvisata.Il collegio della cautela ha ritenuto tale fattore del tutto neutro el’affermazione è apodittica se si considera che la circostanza de qua avrebbedovuto essere valutata congiuntamente ad una serie di altri elementi “tuttifavorevoli all’indagato”: il ruolo meramente logistico rispetto alla rapina contestatasenza alcuna partecipazione alla fase esecutiva e violenta dell’assalto ai furgoniportavalori, la sostanziale incensuratezza (atteso che l’unico precedente penalerisale a 16 anni fa), il radicamento familiare e sociale, l’avvenuta conclusione delleindagini a fronte della quale non residua alcuna esigenza di carattere probatorio,la positiva condotta in carcere, con stabile svolgimento di attività lavorativaintramuraria.Il Tribunale ha desunto la permanenza e concretezza del pericolo di recidivain via automatica dalla gravità oggettiva del fatto – realizzato con armi da guerraed esplosivo – e dalla struttura organizzata degli autori materiali, senza valutarela specifica posizione individuale dell’indagato.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione dell’art. 275 cod. proc.pen. e la mera apparenza della motivazione con riferimento alla ritenutainadeguatezza di misure meno afflittive, in particolare della cautela degli arrestidomiciliari anche con eventuale controllo elettronico.La difesa ricorrente evidenzia che il Tribunale non ha proceduto alla verificadella proporzionalità della misura carceraria che pure avrebbe dovuto esserecondotta alla stregua degli elementi favorevoli già indicati nei primi due motivi esi è limitato, anche sotto tale profilo, a valorizzare la gravità oggettiva del fatto ela struttura organizzata del gruppo criminale, senza valutare la posizioneindividuale dell’indagato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Generici e comunque manifestamente infondati sono il primo e terzo motivocon i quali si censurano la ritenuta sussistenza di attuali esigenze cautelari el’irrilevanza del tempo di sottoposizione alla misura della custodia in carcere.Il Tribunale del riesame ha affermato che gli argomenti difensivi sui quali sifondava il preteso affievolimento delle esigenze cautelari in capo all’odiernoricorrente erano quelli (puntualmente richiamati nell’ordinanza impugnata) giàprospettati e disattesi sia in sede di riesame proposto avverso l’ordinanza geneticadi applicazione della misura carceraria che di successivo appello avversoprecedente ed identica istanza formulata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen; chenon era pertanto ravvisabile alcun concreto elemento sopravvenuto idoneo adelidere o affievolire la necessità special preventiva originariamente ravvisata e talenon poteva considerarsi il tempo di carcerazione sofferta, fattore, di per sé solo,privo di rilievo in rapporto alla gravità del fatto sotto il profilo delle modalità edell’offesa arrecata (l’indagato era gravemente indiziato, con il ruolo di basista, diuna rapina materialmente realizzata in danno di due portavalori blindati ad operadi un commando di otto persone armate di kalashnikov, fucile e pistole che eranostate utilizzate per minacciare le guardie giurate e per fare esplodere il mezzocontenente il denaro, con sottrazione di più di tre milioni di euro) e alla ulteriorecircostanza che, a due mesi di distanza da tale azione predatoria, pressol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], erano stati sequestrati una carabina, proiettili per varie armi,esplosivo, detonatore, passamontagna e abbigliamento mimetico; che elementonuovo idoneo non poteva considerarsi neppure il lavoro inframurario digiardinaggio, tenuto che anche al momento della grave azione predatorial’indagato svolgeva attività lavorativa analoga.Il presente ricorso si limita ad esprimere un generico dissenso rispetto alladecisione impugnata con la quale omette il dovuto confronto e riproponepedissequamente le doglianze già prospettate nell’appello cautelare che ilTribunale del riesame ha disatteso con corretta e puntuale motivazioneevidenziando l’assenza di elementi nuovi tali da incidere sulla prognosi cautelaree l’irrilevanza, ex sé, del periodo di tempo patito in stato di custodia.Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cheil collegio condivide e ribadisce, il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovverodella sostituzione di una misura coercitiva con altra meno grave, deve esserecostituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delleesigenze cautelari originariamente ravvisate, risultando all'uopo inconferenti ilmero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura e l'osservanzapuntuale delle relative prescrizioni (Sez. 6, n. 40999 del 29/10/2025, Albano, Rv.289040; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassari, Rv. 268634; Sez. 2, n.39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763)L’istanza di revoca o di modifica della misura coercitiva non può quindi limitarsi arimettere in discussione, puramente e semplicemente, gli stessi elementi chehanno già formato oggetto di decisione e che siano rimasti sostanzialmenteimmutati; essa presuppone, invece, un mutamento, in senso favorevoleall'imputato, degli elementi di accusa o il venir meno delle esigenze cautelari, chel'istante ha l'onere di indicare, per evitare, lo svolgersi di procedimenti del tuttoinutili e il ripetersi di provvedimenti negativi con motivazione priva di ogni novità.Quanto al fattore tempo, il mero decorso di un pur lungo periodo dicarcerazione non assume rilievo, di per sé solo, come fattore di attenuazione aifini dell'eventuale sostituzione della misura, esaurendo la sua valenzaesclusivamente nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima dellacustodia; esso rappresenta, pertanto, un dato neutro quando intervenga comeelemento isolato nella prognosi cautelare e quindi necessita di essere consideratounitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delleesigenze cautelari (Sez. 6, n. 40999 del 29/10/2025, Albano, Rv. 289040, già cit.,Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, Nisi, Rv. 286207; Sez. 2, n. 12807 del19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 273139; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832).Il Tribunale del riesame si è conformato a tali consolidati principi di diritto e,con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha escluso ilcarattere di novità delle allegazioni difensive affermando altresì l’irrilevanza delfattore tempo.3. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla manifestainfondatezza del secondo motivo di ricorso con il quale si censura il giudizio diadeguatezza della misura carcerariaIl Tribunale ha affermato l’assenza elementi nuovi di valutazione idonei adincidere non solo sulla prognosi cautelare ma anche sulla attitudine degli arrestidomiciliari, eventualmente corredati dal presidio del braccialetto elettronico,invocati dalla difesa ricorrente, così escludendo una misura meno afflittiva di quellacarceraria, già ritenuta – dapprima in sede di riesame e poi a seguito di appelloavverso un precedente rigetto di identica istanza - come l’unica adeguata asoddisfare le esigenze cautelari.La decisione impugnata, sotto tale ulteriore profilo, è parimenti corretta attesoche, anche ai fini della sostituzione di una misura cautelare con altra meno grave,il mero decorso del tempo ha valore neutro, ove non sia accompagnato da altrecircostanze suscettibili di incidere sulle esigenze da salvaguardare e,conseguentemente, sulla adeguatezza dell’originario regime restrittivo (Sez. 4, n.17470 del 22/03/2024, Nisi, Rv. 286207, già cit.; Sez. 4, n. 13895 del05/03/2020, Casalini, Rv. 278866; Sez. 5 n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv.274133)4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualinonché al versamento, in favore della cassa delle Ammende, di una somma che sidetermina equitativamente in euro tremila.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 94,comma 1-ter, delle disposizioni didirettore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod. proc. pen.Così deciso il giorno 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]
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