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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15433/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in questa sede perché solo formalmente deducono la violazione di legge e vizi della motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti e delle prove, asseritamente travisate; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 4 sulla sussistenza del reato, sulle risultanze dell'annotazione di servizio, sulla natura oppositiva della condotta dell'imputato, diretta ad ostacolare e impedire l'atto di ufficio in corso ovvero l'annotazione del controllo nei confronti del padre dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere /estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Anna CriscUolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi,2 O Ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in questa sede perché solo formalmente deducono la violazione di legge e vizi della motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti e delle prove, asseritamente travisate; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 4 sulla sussistenza del reato, sulle risultanze dell'annotazione di servizio, sulla natura oppositiva della condotta dell'imputato, diretta ad ostacolare e impedire l'atto di ufficio in corso ovvero l'annotazione del controllo nei confronti del padre dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere /estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Anna CriscUolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi,2 O Ai