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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 11351/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7541/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 554/2020,pubblicata il 24/09/2020 , R.G.N. 114/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che 1.la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale TRENORD è stata condannata al pagamento di somma al dipendente in epigrafe a seguito di a c certamento del diritto all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini del computo dei correlativi aumenti retributivi; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso la società con 4 motivi; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente la società ha depositato rinuncia agli atti del giudizio; ha allegatodichiarazione di accettazione della rinuncia ; ha dato atto che le parti hanno separatamente regolato le spese del presente giudizio; ha chiesto l’estinzione del pr esente procedimento a spese compensate; Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto, con spese compensate; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7541/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 554/2020,pubblicata il 24/09/2020 , R.G.N. 114/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale TRENORD è stata condannata al pagamento di somma al dipendente in epigrafe a seguito di a c certamento del diritto all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini del computo dei correlativi aumenti retributivi; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso la società con 4 motivi; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente la società ha depositato rinuncia agli atti del giudizio; ha allegatodichiarazione di accettazione della rinuncia ; ha dato atto che le parti hanno separatamente regolato le spese del presente giudizio; ha chiesto l’estinzione del pr esente procedimento a spese compensate; Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto, con spese compensate; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Così dec
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