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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43248/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 21 luglio 2015 del Tribunale di Fermo, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 5 cod.pen.: gli si è addebitato di essersi impossessato, a fine di profitto, in concorso con altri due complici, di due computers portatili sottratti all'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] di Grottammare; fatto commesso 1'8 settembre 2010.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, deducendo, con un solo motivo, il vizio di motivazione da travisamento della prova, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe frainteso l'informativa dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto del 9 settembre 2010, l'annotazione della [OSCURATO:PERSONA] di Magenta del 9 settembre 2010 e il contenuto della denuncia della parte offesa [OSCURATO:PERSONA] presentata nella stessa data.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo il proposto motivo manifestamente infondato e affidato a doglianze non consentite nel giudizio di legittimità.

In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Al lume di tale condiviso principio è di tutta evidenza come lo stesso incedere motivazionale dell'articolata doglianza ("Niente prova che.....") tradisca l'intenzione del deducente non di sottoporre all'attenzione del Collegio individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085), ma di suggerire un'alternativa valutazione delle prove complessivamente considerate, non ammessa in questa sede (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944)

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 21 luglio 2015 del Tribunale di Fermo, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 5 cod.pen.: gli si è addebitato di essersi impossessato, a fine di profitto, in concorso con altri due complici, di due computers portatili sottratti all'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] di Grottammare; fatto commesso 1'8 settembre 2010. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, deducendo, con un solo motivo, il vizio di motivazione da travisamento della prova, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe frainteso l'informativa dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto del 9 settembre 2010, l'annotazione della [OSCURATO:PERSONA] di Magenta del 9 settembre 2010 e il contenuto della denuncia della parte offesa [OSCURATO:PERSONA] presentata nella stessa data. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo il proposto motivo manifestamente infondato e affidato a doglianze non consentite nel giudizio di legittimità. In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Al lume di tale condiviso principio è di tutta evidenza come lo stesso incedere motivazionale dell'articolata doglianza ("Niente prova che.....") tradisca l'intenzione del deducente non di sottoporre all'attenzione del Collegio individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085), ma di suggerire un'alternativa valutazione delle prove complessivamente considerate, non ammessa in questa sede (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]