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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10341/2026

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unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Catalano-controricorrenti-Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarinoEmilia, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2072/2021depositata il 24/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoLuigi Verginelli convenne innanzi al Tribunale di Palermo l'Agenzia delleDogane, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],affinché fosse accertata e dichiarata la falsità di due verbali di prelevamentocampioni a firma di [OSCURATO:PERSONA], per l'UTIF e di [OSCURATO:PERSONA] perla [OSCURATO:PERSONA], di due avvisi di spedizione campioni e di duecertificati di analisi.L'attore sostenne che mediante tali documenti era stato costruito un alibi,che aveva consentito di scagionare il suo ex socio nella società EnodistilS.p.A., [OSCURATO:PERSONA], dalle accuse di aver adulterato, con la complicitàdi terzi, un carico di vino della società [OSCURATO:SOCIETA]. della quale egli era socio,amministratore unico e fideiussore verso le banche, stivato a bordo di unmercantile e giunto a destinazione in stato di alterazione e non piùcommerciabile.Dedusse che l'obiettivo del Marino e della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato quello diprovocare il dissesto della SPAI, della quale egli era socio di maggioranza,e la conseguente vendita delle quote di sua proprietà della [OSCURATO:PERSONA] allamoglie ([OSCURATO:PERSONA]), attività necessaria per far fronte alle perdite.

Da talevicenda era nato un procedimento penale, conclusosi con assoluzioneinnanzi alla Corte d'Assise di Lecce.Il Tribunale di Palermo con sentenza parziale n. 248 del 2012 rigettò leeccezioni pregiudiziali e preliminari spiegate dai convenuti e rimise la causaNumero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026sul ruolo per la prosecuzione dell'istruzione, disponendo CTU in merito allafalsità dei documenti impugnati.Con sentenza del 16 ottobre 2015 il Tribunale respinse la querela di falso econdannò l'attore al pagamento della pena pecuniaria.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] e si costituivanocon separati atti l’Agenzia delle Entrale, che spiegava appello incidentale ele altre parti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], che veniva dichiarato contumace.La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 24 dicembre 2021 rigettavale impugnazioni.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e, con unico atto, AnnaGiovenco, in proprio e nella qualità di vedova ed erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e conseparato atto Antonino e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non svolgono attività processuale in questasede.Motivi della decisioneCon il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3c.p.c. (348 c.p.c.) che la Corte avrebbe negato l'ingresso alla perizia di partedepositata dall'odierno ricorrente, sul presupposto che configurasse unaviolazione del divieto di nova in appello.

In secondo grado aveva sostenutoche la perizia di parte non incontrasse tale preclusione.Il ricorrentes ostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto ammettere ildeposito dei nuovi documenti in fase appello in quanto non troverebbeapplicazione ratione temporis la preclusione al deposito di nuovi documentiin appello, introdotta a suo dire solo dal D.L. 83/2012 convertito in L.134/2012 di modificazione dell’art. 345 c.p.c.

In virtù del testo previgenteNumero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026di detta norma, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ammettere ildeposito dei nuovi documenti, in quanto indispensabili per la decisione.Il motivo è infondato.È noto come l'art. 345 c.p.c., disciplinante i c.d. nova in appello, abbiasubito nel tempo due modifiche di rilievo.

Con la prima, ex art. 46 c. 18legge 69/2009 (in vigore dal 4/7/2009 ed applicabile ai giudizi pendenti atale data – si ricorda che il giudizio di primo grado della presentecontroversia è stato introdotto con citazione del 14/5/2007-) sono stateintrodotte le parole “e non possono essere prodotti nuovi documenti” e, piùavanti, è stato aggiunto l'inciso “o produrli”.Nel 2012, poi, l'articolo 345 c.p.c. ha subito una ulteriore modifica essendostato soppresso l'inciso “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili aifini della decisione della causa”.........“ovvero”.Con riferimento alla applicabilità delle modifiche sul tema introdotte dal D.L.n. 83/2012, questa Corte ha affermato che “la modifica, in senso restrittivorispetto alla produzione documentale in appello, dell'art. 345, comma 3,c.p.c., operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando unadisciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio "tempus regit actum",solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia statapubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigoredella l. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11settembre 2012 (Cass. civ. Sez.

II Sent., 14/03/2017, n. 6590; Cass. civ.Sez.

II Ord., 28/07/2021, n. 21606).Tale ultima ordinanza puntualizza che “anche di recente questa Corte (Cass.n. 9241/2020) ha ribadito che, quanto all'individuazione del testo dell'art.345 c.p.c., nella specie ratione temporis applicabile, deve farsi riferimentoal principio secondo cui, non recando la L. n. 134 del 2012, che ha appuntoprovveduto alla novellazione dell'art. 345 c.p.c. (a differenza dellaprecedente L. n. 69 del 2009) una disciplina transitoria e in assenza diesplicite previsioni contrarie, trova applicazione il principio dell'immediataNumero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026applicabilità della legge processuale (in linea con quanto affermato ancheda Corte Cost. n. 155 del 1990), che in base alla regola generale postaall'art. 11 preleggi, ha riguardo non solo ai processi iniziati successivamentealla sua entrata in vigore ma anche a singoli atti di processi iniziatianteriormente ma compiuti posteriormente a tale momento (v.

Cass. n.3688/2011), non incidendo su quelli anteriormente compiuti i cui effettirestano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum,dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere, sicché l'appello èdisciplinato, quanto ai documenti nuovi producibili, dalla leggetemporalmente in vigore all'epoca della proposizione dell'impugnazione (v.Cass. n. 26654/2014; Cass. n. 6099/2000; Cass. n. 6293/2021).Ne discende quindi che (Cass. n. 26522/2017) la nuova previsione dell'art.345 c.p.c. è applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio diprimo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi, il cheesclude che, in relazione ad impugnazioni in appello di tale sentenza possainvocarsi, per l'ammissibilità della nuova produzione documentale, ilcarattere di indispensabilità della prova che invece - costituiva criterioselettivo nella versione precedente della medesima norma, essendo infattinecessario che la parte dimostri di non aver potuto produrla nel giudizio diprimo grado per causa ad essa non imputabile (conf.

Cass. n. 6590/2017;Cass. n. 6148/2020).Poiché la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 15 ottobre 2015opera il più restrittivo regime posto dalla riforma dell'art. 345 c.p.c. cherende incensurabile la conclusione del giudice di merito, che ha escluso dallapropria valutazione la documentazione versata in atti dal ricorrente solo inappello.Ulteriore conseguenza è quella dell'assorbimento delle censure con le qualisi intende contestare la valutazione di non indispensabilità della prova (eciò sul presupposto invocato da parte appellante che dovrebbe farsi invecerichiamo ai criteri dettati da Cass.

S.U. n. 10790/2017 circa la correttaNumero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026interpretazione della previgente formulazione dell'art. 345 c.p.c.), avendoportata decisiva la ratio decidendi fondata appunto sulla necessità che lamancata produzione sia non imputabile alla parte, in ragione della regolaprocessuale applicabile ratione temporis.Per potere ammettere nuovi documenti sarebbe stato necessario che laparte dimostrasse di non averli potuti produrre in primo grado per causa adessa non imputabile, residuando, pertanto, i casi di caso fortuito e forzamaggiore.

Onere che, come correttamente osservato dalla Corteterritoriale, a pag. 28 della sentenza gravata, con valutazione nonsindacabile in questa sede, non è stato assolto.Quanto al riferimento ad una nuova perizia di parte, la stessa non costituisce“documentazione” e le deduzioni del consulente di parte sono stateutilizzate dal Verginelli nelle sue difese in appello e valutate dalla Corteterritoriale e ritenute insufficienti nel merito con valutazione, anche questa,non sindacabile in questa sede, per quanto si dirà con riferimento al secondomotivo.Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn.3 e 5 c.p.c. (115, co. 1, c.p.c.) che la Corte avrebbe erroneamente ritenutoinfondate le censure in ordine alla falsità dei documenti oggetto di querela.La Corte avrebbe sostanzialmente eluso l'applicazione dei criteri cheregolano la materia, omettendo di valutare nel loro complesso le risultanzeistruttorie acquisite, sì da diluire la valenza del materiale probatorio in atti.In particolare, il ricorrente svolge tre censure:in primo luogo, ritiene errata la decisione nella parte in cui la Corte d'appellonon prende in esame il principio di non contestazione riferito specificamentealla circostanza che i documenti in esame, censurati di falso, sarebbero statiredatti con il carattere tipografico Garamond pro.

In sostanza la Corteterritoriale non avrebbe potuto ritenere inutile la prova attraversoconsulenza tecnica su tale profilo, poiché da parte dei convenuti non visarebbe stata contestazione specifica sul punto.Numero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026In secondo luogo, il ricorrente ritiene che la Corte avrebbe ritenutoinsufficienti gli elementi probatori della falsità dei documenti e comunquenon viziata la consulenza d'ufficio che avrebbe escluso il profilo della falsità.Infine, la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in considerazioneuna serie di elementi fattuali e probatori con ciò incorrendo nel vizio di cuiall'articolo 360, numero 5 c.p.c.Il motivo è inammissibile.Quanto al primo aspetto, il principio di non contestazione non opera indifetto di specifica allegazione dei fatti che avrebbero dovuto essere oggettodi contestazione, né tale specificità può essere desunta dall'esame deidocumenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deveessere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere leallegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificareimmediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni,quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. (Cass. n. 22055del 22/09/2017, Rv. 646016 - 01).Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciarel’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivantedalla assenza di contestazioni della controparte su una determinatacircostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa dirisposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modopuntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12840 del 22/05/2017, Rv. 644383 - 01).Pertanto, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intendadenunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, richiedel’allegazione di due elementi: i fatti che dovrebbero essere contestati e ciòallegazioni delle parti e la prova dell’assenza di contestazioni dellacontroparte su una determinata circostanza attraverso la specificaindicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria e degliNumero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità ol’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto.Nel caso di specie la deduzione contenuta nel secondo periodo di pagina 28del ricorso per Cassazione è assolutamente insufficiente e generica giacchési fa riferimento alla circostanza che nessuna delle parti avrebbe contestatoche i documenti avessero quella specifica caratterizzazione grafica senzatrascrivere gli atti di costituzione o le memorie successive delle contropartie, prima ancora, le deduzioni contenute nell'atto di appello o in eventualiscritti difensivi precedenti di parte attrice.Quanto al secondo profilo, parte ricorrente, nella specie, pur denunciando,formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza disecondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici efunzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuovainammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamentecristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedentigradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutereanaliticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici evicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o diquella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dalgiudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenernela sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuoveistanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancoralegittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.Quanto alle censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. le stesse sono inammissibiliricorrendo l'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma5, c.p.c., per cui il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto postea base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza diNumero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.3, 28/02/2023, n. 5947, Rv. 667202 - 01).Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in favore dei controricorrenti Agenzia delle Entrate e Antonio eCarlo [OSCURATO:PERSONA] in € 5.000,00 ciascuno ed in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoMassimiliano Marino, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in euro 6.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltreesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 23 aprile 2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Catalano-controricorrenti-Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarinoEmilia, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2072/2021depositata il 24/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoLuigi Verginelli convenne innanzi al Tribunale di Palermo l'Agenzia delleDogane, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],affinché fosse accertata e dichiarata la falsità di due verbali di prelevamentocampioni a firma di [OSCURATO:PERSONA], per l'UTIF e di [OSCURATO:PERSONA] perla [OSCURATO:PERSONA], di due avvisi di spedizione campioni e di duecertificati di analisi.L'attore sostenne che mediante tali documenti era stato costruito un alibi,che aveva consentito di scagionare il suo ex socio nella società EnodistilS.p.A., [OSCURATO:PERSONA], dalle accuse di aver adulterato, con la complicitàdi terzi, un carico di vino della società [OSCURATO:SOCIETA]. della quale egli era socio,amministratore unico e fideiussore verso le banche, stivato a bordo di unmercantile e giunto a destinazione in stato di alterazione e non piùcommerciabile.Dedusse che l'obiettivo del Marino e della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato quello diprovocare il dissesto della SPAI, della quale egli era socio di maggioranza,e la conseguente vendita delle quote di sua proprietà della [OSCURATO:PERSONA] allamoglie ([OSCURATO:PERSONA]), attività necessaria per far fronte alle perdite. Da talevicenda era nato un procedimento penale, conclusosi con assoluzioneinnanzi alla Corte d'Assise di Lecce.Il Tribunale di Palermo con sentenza parziale n. 248 del 2012 rigettò leeccezioni pregiudiziali e preliminari spiegate dai convenuti e rimise la causaNumero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026sul ruolo per la prosecuzione dell'istruzione, disponendo CTU in merito allafalsità dei documenti impugnati.Con sentenza del 16 ottobre 2015 il Tribunale respinse la querela di falso econdannò l'attore al pagamento della pena pecuniaria.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] e si costituivanocon separati atti l’Agenzia delle Entrale, che spiegava appello incidentale ele altre parti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], che veniva dichiarato contumace.La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 24 dicembre 2021 rigettavale impugnazioni.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e, con unico atto, AnnaGiovenco, in proprio e nella qualità di vedova ed erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e conseparato atto Antonino e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non svolgono attività processuale in questasede.Motivi della decisioneCon il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3c.p.c. (348 c.p.c.) che la Corte avrebbe negato l'ingresso alla perizia di partedepositata dall'odierno ricorrente, sul presupposto che configurasse unaviolazione del divieto di nova in appello. In secondo grado aveva sostenutoche la perizia di parte non incontrasse tale preclusione.Il ricorrentes ostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto ammettere ildeposito dei nuovi documenti in fase appello in quanto non troverebbeapplicazione ratione temporis la preclusione al deposito di nuovi documentiin appello, introdotta a suo dire solo dal D.L. 83/2012 convertito in L.134/2012 di modificazione dell’art. 345 c.p.c. In virtù del testo previgenteNumero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026di detta norma, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ammettere ildeposito dei nuovi documenti, in quanto indispensabili per la decisione.Il motivo è infondato.È noto come l'art. 345 c.p.c., disciplinante i c.d. nova in appello, abbiasubito nel tempo due modifiche di rilievo. Con la prima, ex art. 46 c. 18legge 69/2009 (in vigore dal 4/7/2009 ed applicabile ai giudizi pendenti atale data – si ricorda che il giudizio di primo grado della presentecontroversia è stato introdotto con citazione del 14/5/2007-) sono stateintrodotte le parole “e non possono essere prodotti nuovi documenti” e, piùavanti, è stato aggiunto l'inciso “o produrli”.Nel 2012, poi, l'articolo 345 c.p.c. ha subito una ulteriore modifica essendostato soppresso l'inciso “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili aifini della decisione della causa”.........“ovvero”.Con riferimento alla applicabilità delle modifiche sul tema introdotte dal D.L.n. 83/2012, questa Corte ha affermato che “la modifica, in senso restrittivorispetto alla produzione documentale in appello, dell'art. 345, comma 3,c.p.c., operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando unadisciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio "tempus regit actum",solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia statapubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigoredella l. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11settembre 2012 (Cass. civ. Sez. II Sent., 14/03/2017, n. 6590; Cass. civ.Sez. II Ord., 28/07/2021, n. 21606).Tale ultima ordinanza puntualizza che “anche di recente questa Corte (Cass.n. 9241/2020) ha ribadito che, quanto all'individuazione del testo dell'art.345 c.p.c., nella specie ratione temporis applicabile, deve farsi riferimentoal principio secondo cui, non recando la L. n. 134 del 2012, che ha appuntoprovveduto alla novellazione dell'art. 345 c.p.c. (a differenza dellaprecedente L. n. 69 del 2009) una disciplina transitoria e in assenza diesplicite previsioni contrarie, trova applicazione il principio dell'immediataNumero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026applicabilità della legge processuale (in linea con quanto affermato ancheda Corte Cost. n. 155 del 1990), che in base alla regola generale postaall'art. 11 preleggi, ha riguardo non solo ai processi iniziati successivamentealla sua entrata in vigore ma anche a singoli atti di processi iniziatianteriormente ma compiuti posteriormente a tale momento (v. Cass. n.3688/2011), non incidendo su quelli anteriormente compiuti i cui effettirestano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum,dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere, sicché l'appello èdisciplinato, quanto ai documenti nuovi producibili, dalla leggetemporalmente in vigore all'epoca della proposizione dell'impugnazione (v.Cass. n. 26654/2014; Cass. n. 6099/2000; Cass. n. 6293/2021).Ne discende quindi che (Cass. n. 26522/2017) la nuova previsione dell'art.345 c.p.c. è applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio diprimo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi, il cheesclude che, in relazione ad impugnazioni in appello di tale sentenza possainvocarsi, per l'ammissibilità della nuova produzione documentale, ilcarattere di indispensabilità della prova che invece - costituiva criterioselettivo nella versione precedente della medesima norma, essendo infattinecessario che la parte dimostri di non aver potuto produrla nel giudizio diprimo grado per causa ad essa non imputabile (conf. Cass. n. 6590/2017;Cass. n. 6148/2020).Poiché la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 15 ottobre 2015opera il più restrittivo regime posto dalla riforma dell'art. 345 c.p.c. cherende incensurabile la conclusione del giudice di merito, che ha escluso dallapropria valutazione la documentazione versata in atti dal ricorrente solo inappello.Ulteriore conseguenza è quella dell'assorbimento delle censure con le qualisi intende contestare la valutazione di non indispensabilità della prova (eciò sul presupposto invocato da parte appellante che dovrebbe farsi invecerichiamo ai criteri dettati da Cass. S.U. n. 10790/2017 circa la correttaNumero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026interpretazione della previgente formulazione dell'art. 345 c.p.c.), avendoportata decisiva la ratio decidendi fondata appunto sulla necessità che lamancata produzione sia non imputabile alla parte, in ragione della regolaprocessuale applicabile ratione temporis.Per potere ammettere nuovi documenti sarebbe stato necessario che laparte dimostrasse di non averli potuti produrre in primo grado per causa adessa non imputabile, residuando, pertanto, i casi di caso fortuito e forzamaggiore. Onere che, come correttamente osservato dalla Corteterritoriale, a pag. 28 della sentenza gravata, con valutazione nonsindacabile in questa sede, non è stato assolto.Quanto al riferimento ad una nuova perizia di parte, la stessa non costituisce“documentazione” e le deduzioni del consulente di parte sono stateutilizzate dal Verginelli nelle sue difese in appello e valutate dalla Corteterritoriale e ritenute insufficienti nel merito con valutazione, anche questa,non sindacabile in questa sede, per quanto si dirà con riferimento al secondomotivo.Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn.3 e 5 c.p.c. (115, co. 1, c.p.c.) che la Corte avrebbe erroneamente ritenutoinfondate le censure in ordine alla falsità dei documenti oggetto di querela.La Corte avrebbe sostanzialmente eluso l'applicazione dei criteri cheregolano la materia, omettendo di valutare nel loro complesso le risultanzeistruttorie acquisite, sì da diluire la valenza del materiale probatorio in atti.In particolare, il ricorrente svolge tre censure:in primo luogo, ritiene errata la decisione nella parte in cui la Corte d'appellonon prende in esame il principio di non contestazione riferito specificamentealla circostanza che i documenti in esame, censurati di falso, sarebbero statiredatti con il carattere tipografico Garamond pro. In sostanza la Corteterritoriale non avrebbe potuto ritenere inutile la prova attraversoconsulenza tecnica su tale profilo, poiché da parte dei convenuti non visarebbe stata contestazione specifica sul punto.Numero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026In secondo luogo, il ricorrente ritiene che la Corte avrebbe ritenutoinsufficienti gli elementi probatori della falsità dei documenti e comunquenon viziata la consulenza d'ufficio che avrebbe escluso il profilo della falsità.Infine, la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in considerazioneuna serie di elementi fattuali e probatori con ciò incorrendo nel vizio di cuiall'articolo 360, numero 5 c.p.c.Il motivo è inammissibile.Quanto al primo aspetto, il principio di non contestazione non opera indifetto di specifica allegazione dei fatti che avrebbero dovuto essere oggettodi contestazione, né tale specificità può essere desunta dall'esame deidocumenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deveessere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere leallegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificareimmediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni,quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. (Cass. n. 22055del 22/09/2017, Rv. 646016 - 01).Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciarel’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivantedalla assenza di contestazioni della controparte su una determinatacircostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa dirisposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modopuntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12840 del 22/05/2017, Rv. 644383 - 01).Pertanto, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intendadenunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, richiedel’allegazione di due elementi: i fatti che dovrebbero essere contestati e ciòallegazioni delle parti e la prova dell’assenza di contestazioni dellacontroparte su una determinata circostanza attraverso la specificaindicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria e degliNumero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità ol’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto.Nel caso di specie la deduzione contenuta nel secondo periodo di pagina 28del ricorso per Cassazione è assolutamente insufficiente e generica giacchési fa riferimento alla circostanza che nessuna delle parti avrebbe contestatoche i documenti avessero quella specifica caratterizzazione grafica senzatrascrivere gli atti di costituzione o le memorie successive delle contropartie, prima ancora, le deduzioni contenute nell'atto di appello o in eventualiscritti difensivi precedenti di parte attrice.Quanto al secondo profilo, parte ricorrente, nella specie, pur denunciando,formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza disecondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici efunzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuovainammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamentecristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedentigradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutereanaliticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici evicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o diquella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dalgiudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenernela sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuoveistanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancoralegittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.Quanto alle censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. le stesse sono inammissibiliricorrendo l'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma5, c.p.c., per cui il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto postea base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza diNumero registro generale 30485/2022Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 10341/2026Data pubblicazione 20/04/2026rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.3, 28/02/2023, n. 5947, Rv. 667202 - 01).Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in favore dei controricorrenti Agenzia delle Entrate e Antonio eCarlo [OSCURATO:PERSONA] in € 5.000,00 ciascuno ed in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoMassimiliano Marino, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in euro 6.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltreesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 23 aprile 2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 10341/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris