Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:716
Testo integrale del provvedimento
62023CO0658_INF
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 3 settembre 2024 –
Investcapital
(causa C‑658/23)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza della Corte o che non dà adito a ragionevoli dubbi – Direttiva 2008/52/CE – Mediazione in materia civile e commerciale – Normativa nazionale che prevede una sessione informativa obbligatoria sulla mediazione – Giurisprudenza costituzionale che invalida tale normativa – Compatibilità di tale giurisprudenza con la direttiva – Principio del primato del diritto dell’Unione – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Possibilità per il giudice di rivedere una clausola abusiva»
1.
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Mediazione in materia civile e commerciale – Direttiva 2008/52 – Ricorso alla mediazione – Ambito di applicazione – Giurisprudenza costituzionale che invalida una normativa nazionale che prevede una sessione informativa obbligatoria sulla mediazione – Esclusione – Assenza di possibilità per gli organi giurisdizionali nazionali di disapplicare una tale giurisprudenza – Ammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/52, artt. 1, § 2, e 5, § 2)
(v. punti 35‑39, 41‑43, 45, dispositivo 1)
2.
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Revisione da parte del giudice nazionale del contenuto di una clausola abusiva – Riduzione dell’importo delle penalità di mora imposte da una clausola contrattuale a carico del consumatore – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6, §,1 e 7, § 1)
(v. punti 49-58, dispositivo 2)
Dispositivo
1)
L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, in combinato disposto con il principio del primato del diritto dell’Unione,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a che i giudici di uno Stato membro non possano disapplicare una decisione della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalida una normativa nazionale in forza della quale la ricevibilità di taluni ricorsi, che possono rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, è subordinata al rispetto, da parte del ricorrente, dell’obbligo di partecipare a una sessione informativa sui vantaggi della mediazione, dal momento che una siffatta decisione non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione e non può pertanto essere contraria a quest’ultima.
2)
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a che il giudice nazionale, avendo accertato il carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un consumatore e un professionista per il motivo che tale clausola prevede l’applicazione di penalità di mora dovute dal consumatore in caso di inadempimento dei suoi obblighi contrattuali fissando un determinato importo giornaliero senza prevedere un massimale, riduca l’importo totale di tali penalità introducendo un tale massimale, anziché disapplicare detta clausola.