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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44029/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la manifesta illogicità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di censure già dedotte e motivatamente disattese in appello, con motivazione congrua e non certo illogica (pag. 5 della sentenza impugnata); Considerato che, secondo le Sezioni unite di questa Corte, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda" (Sez.

U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 - 01); Ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso, relativi alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, congrua e non manifestamente illogica sui punti censurati (pagg. 5-6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la manifesta illogicità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di censure già dedotte e motivatamente disattese in appello, con motivazione congrua e non certo illogica (pag. 5 della sentenza impugnata); Considerato che, secondo le Sezioni unite di questa Corte, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda" (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 - 01); Ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso, relativi alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, congrua e non manifestamente illogica sui punti censurati (pagg. 5-6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 sett
Sentenza Cassazione n. 44029/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris