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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 19942/2024

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hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 21544 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ferraro (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale dell a Campanian. 3 222 / 15 /20 22 depositata in data 06 / 0 4 /20 22 ; Oggetto: accise–gasolio agricolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di pagamento notificatogli dall'Agenzia delle Dogane di Napoli , con il quale era formulata la richiesta di maggiore accisa per l'anno 2017 a seguito di vendite di gasolio ad uso agricol o a soggetti inesistenti oltre che alla vendita del medesimo bene a tale D i Benedetto in eccesso rispetto al limite autorizzato; -il giudice di primo grado rigettava l'impugnazione; -appellava il contribuente; -con la sentenza gravata il giudice dell'appello ha rigettato le doglianze delcontribuente e confermato la pronuncia della CTP; -ricorr e a questa Corte D e M artino Antonio con atto affidato a un solo motivodi ricorso; -l’Amministrazione doganale resiste con controricorso; Consideratoche: - l’unico motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 3 c.p.c.);alla luce della discrasia tra la statuizione della C T P e quella di seconde cure, si rileva da parte ricorrente la correlata applicabilità dell’eccezioneafferente la violazione del disposto di cui all’art. 360 c. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d .

Lgs546/92 in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c . , dell’art. 118 disp att.c.p.c., in relazione all’art. 360 cc. 4 - 5 c.p.c., dolendosi della nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione .

In particolare si lamenta che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto insussistente la buonafede in capo al contribuente; -il motivo è inammissibile; -esso, in realtà , critica l’accertamento in fatto operato della CTR che ha ritenuto non provata la buona fede del [OSCURATO:PERSONA], illustrando come Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 circostanze di puro fatto ( quali l’assenza della piattaforma informatica nellaregione Lazio, piattaforma presso la quale controllare l’autenticità deilibretti UMA dei propri clienti) avrebbero incolpevolmente impedito allostesso di verificare la spettanza dell’agevolazione in capo ai propri clienti; - sotto questo profilo, quindi, il motivo propone un riesame del fatto, cheè evidentemente inibito a questa Corte; - sotto altro profilo, la motivazione della sentenza – diversamente da quantoargomentato in ricorso – è invece adeguata, in quanto idonea a manifestare con chiarezza le ragioni che hanno condotto il giudice alla decisione; -come è noto, la nullità della sentenza per apparenza della motivazione ètale solo in caso di incomprensibilità del percorso logico seguito dalla sentenzaimpugnata ai fini della decisione (Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n.8053); il che qui non avviene; -pertanto, il ricorso va rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore d ella controricorrente, che si liquida no in € 10.000,00oltre a spese prenotate a debito .

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 21544 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ferraro (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale dell a Campanian. 3 222 / 15 /20 22 depositata in data 06 / 0 4 /20 22 ; Oggetto: accise–gasolio agricolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di pagamento notificatogli dall'Agenzia delle Dogane di Napoli , con il quale era formulata la richiesta di maggiore accisa per l'anno 2017 a seguito di vendite di gasolio ad uso agricol o a soggetti inesistenti oltre che alla vendita del medesimo bene a tale D i Benedetto in eccesso rispetto al limite autorizzato; -il giudice di primo grado rigettava l'impugnazione; -appellava il contribuente; -con la sentenza gravata il giudice dell'appello ha rigettato le doglianze delcontribuente e confermato la pronuncia della CTP; -ricorr e a questa Corte D e M artino Antonio con atto affidato a un solo motivodi ricorso; -l’Amministrazione doganale resiste con controricorso; Consideratoche: - l’unico motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 3 c.p.c.);alla luce della discrasia tra la statuizione della C T P e quella di seconde cure, si rileva da parte ricorrente la correlata applicabilità dell’eccezioneafferente la violazione del disposto di cui all’art. 360 c. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d . Lgs546/92 in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c . , dell’art. 118 disp att.c.p.c., in relazione all’art. 360 cc. 4 - 5 c.p.c., dolendosi della nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione . In particolare si lamenta che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto insussistente la buonafede in capo al contribuente; -il motivo è inammissibile; -esso, in realtà , critica l’accertamento in fatto operato della CTR che ha ritenuto non provata la buona fede del [OSCURATO:PERSONA], illustrando come Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 circostanze di puro fatto ( quali l’assenza della piattaforma informatica nellaregione Lazio, piattaforma presso la quale controllare l’autenticità deilibretti UMA dei propri clienti) avrebbero incolpevolmente impedito allostesso di verificare la spettanza dell’agevolazione in capo ai propri clienti; - sotto questo profilo, quindi, il motivo propone un riesame del fatto, cheè evidentemente inibito a questa Corte; - sotto altro profilo, la motivazione della sentenza – diversamente da quantoargomentato in ricorso – è invece adeguata, in quanto idonea a manifestare con chiarezza le ragioni che hanno condotto il giudice alla decisione; -come è noto, la nullità della sentenza per apparenza della motivazione ètale solo in caso di incomprensibilità del percorso logico seguito dalla sentenzaimpugnata ai fini della decisione (Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n.8053); il che qui non avviene; -pertanto, il ricorso va rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore d ella controricorrente, che si liquida no in € 10.000,00oltre a spese prenotate a debito . Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo
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