CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 27060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le memorie del 20/01/2023 e del 22/04/2023, con cui la difesa del ricorrente, anche nel replicare alla requisitoria ed alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per léaccoglimento dei motivi di ricorso, allegando alla prima memoria copia della sentenza irrevocabile della Corte di appello di Catania n. 2181/2020 che ha assolto léimputato da due delle ipotesi di ricettazione contestate nel presente giudizio. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 9/11/2021, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Catania, in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Ai sensi dell'«art. 606 lett. b), d) ed e) cod. proc. pen., deduce: «inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, sul divieto del ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen.». Sebbene il titolo del motivo articolato attenga al profilo relativo alla improcedibilità dell'azione penale con riguardo a due delle tre ipotesi di ricettazione contestate nel presente giudizio (vedi oltre sub 1.1.), la difesa del ricorrente muove, altresì, censure con riferimento a ciascuno dei motivi di appello che erano stati dedotti dinanzi alla Corte di merito. In particolare: 1.1. in relazione al primo motivo di appello - con cui si era chiesto il non doversi procedere perché l'imputato era stato già condannato in altro giudizio in ordine alla ricettazione di due dei tre assegni compresi nel capo di imputazione - lamenta che la motivazione resa dalla Corte territoriale, secondo cui il primo giudice avrebbe implicitamente ritenuto improcedibile l'azione con riguardo a dette ipotesi, risulti contraddetta dalla motivazione della sentenza del Tribunale, in cui era riportato che «l'imputato va condannato per il delitto ascrittogli in rubrica» e «dichiara colpevole del reato ascrittogli» senza fare alcun riferimento al precedente giudicato; 1.2. rispetto al secondo motivo di appello - con cui si era dedotta l'erronea indicazione nel capo di imputazione della data del commesso reato con riguardo ad uno degli assegni contestati (da ritenersi commesso nel luglio-agosto 2010 a fronte di una contestazione che indicava il 30/11/2011) - si duole che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto non rilevante la questione, non avvedendosi che tale discrasia poteva assumere rilievo ai fini della prescrizione del reato, laddove si escludesse la contestata recidiva; 1.3. con riguardo al terzo motivo - con cui si era contestata l'affermazione di responsabilità - lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dei relativi motivi di doglianza, nonché, ai fini dell'attendibilità della persona offesa, della mancata corrispondenza tra le dichiarazioni da questa rese in fase di indagini preliminari e, successivamente, al dibattimento circa la descrizione somatica del ricorrente rispetto alla sua reale fattezza fisica. Proprio in virtù di tale contrasto, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere attendibile la versione dell'imputato, il quale aveva negato di conoscere la persona offesa. Inoltre, in punto di attendibilità intrinseca della persona offesa, illogica e contraddittoria era l'affermazione secondo cui questa aveva reso dichiarazioni scevre da motivi di rancore e acredine verso il ricorrente, poiché, avendo invece subito un pregiudizio dalla condotta illecitamente perpetrata ai suoi danni, aveva ragione di nutrire un certo risentimento verso chiunque fosse stato accusato nel giudizio di merito; 1.4. in ordine al quarto motivo - con cui si era dedotta l'insussistenza della recidiva qualificata (reiterata, specifica e infraquinquennale) - deduce la violazione del quarto comma dell'art. 99 cod. pen., sul rilievo che mancava nei confronti del ricorrente una precedente pronunzia che lo avesse dichiarato recidivo. Con riguardo, poi, alla recidiva specifica, la Corte di appello aveva fatto riferimento a due condanne datate per appropriazione indebita e truffa, senza verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito fosse l'effettivo sintomo di riprovazione e di pericolosità del soggetto, così disattendendo le numerose indicazioni offerte dalla Suprema corte e dalla Corte costituzionale in materia. Inoltre, la difesa evidenzia come «il Gullotta non abbia commesso alcun reato della stessa indole di quello di cui alla sentenza impugnata», venendo meno, così, l'applicazione della recidiva specifica. Quanto, infine, alla recidiva infraquinquennale, la lontananza nel tempo (sette anni) dalla commissione del reato avrebbe dovuto far propendere per una mera occasionalità della ricaduta del ricorrente nell'illecito penale. Sotto questo profilo, la Corte territoriale aveva omesso di valutare la personalità del reo, facendo ricorso ad una mera formula di stile, riferendo che il suddetto corredo penale esprimesse una maggiore capacità a delinquere dell'imputato; 1.5. relativamente al quinto motivo di appello - con cui si è chiesto il riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione, nonché delle circostanze attenuanti generiche - lamenta come, da un lato, rigettando la concessione dell'attenuante di particolare tenuità del fatto sulla base dell'elevato importo dell'assegno ricettato, la Corte di appello ha trascurato di svolgere un'approfondita indagine in relazione alle capacità economiche della persona offesa e del danno cagionato alla stessa; dall'altro, negando la concessione delle attenuanti generiche sulla base del corredo penale del Gullotta, delle modalità di azione, del valore dell'assegno ricettato e della sua spiccata natura a delinquere, la Corte territoriale ha omesso di valutare la personalità del ricorrente, decidendo in modo arbitrario, illogico e carente. Peraltro, la Corte d'appello non aveva preso in considerazione il comportamento dell'imputato, il quale, sottoponendosi ad esame e redendo sommarie informazioni, avrebbe meritato la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato. 1. Con riguardo al primo motivo - che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della dedotta causa di improcedibilità in relazione a due delle tre ipotesi di ricettazione contestate - dalla lettura della sentenza di primo grado risulta: - che si è dato espressamente conto - richiamando anche quanto riferito dal pubblico ministero in udienza al Tribunale - che il ricorrente, in relazione alla ricettazione di due degli assegni bancari in contestazione (espressamente indicati) era stato già giudicato e riconosciuto colpevole con sentenza del Tribunale di Catania n. 2036 del 26/06/2013, acquisita in atti; - che l'unico reato oggetto del presente giudizio restava quello relativo al terzo assegno bancario e, precisamente, quello contraddistinto dal n. 3027350589-03, datato 30/10/2010 e dell'importo di euro duemila; - che solo riguardo a tale reato è stata pronunciata la sentenza di condanna e inflitta la relativa pena, per come si ricava: dall'espresso riferimento «al reato ascrittogli in rubrica, siccome riqualificato»; al relativo calcolo della pena, essendo la reclusione stata stabilita nel minimo edittale, in assenza di qualsiasi aumento per la continuazione; all'ulteriore precisazione contenuta nel dispositivo ove la condanna risulta inflitta in relazione «al reato ascrittogli, come modificato». Di conseguenza, i riferimenti testuali richiamati dal ricorrente a fondamento della sua doglianza non si rivelano affatto pertinenti, alla luce del contenuto della motivazione resa dal primo giudice e degli esiti ai quali lo stesso è pervenuto. Pertanto, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui «il Tribunale abbia ritenuto implicitamente improcedibile l'azione penale per il reato di ricettazione degli assegni già oggetto della sentenza di condanna, ancorché non irrevocabile» risulta del tutto coerente con i dati di fatto emersi in quel giudizio e si sottrae al lamentato vizio di contraddittorietà della motivazione. 2. Il secondo motivo - che lamenta l'assenza di rilievo data dalla Corte d'appello all'errore relativo all'indicazione nel capo di imputazione della data del commesso reato - è inammissibile poiché non proposto in appello. Il ricorrente, infatti, con il secondo motivo di appello si lamentò dell'errata indicazione del tempus commiSsi delicti unicamente ai fini della violazione del diritto di difesa, senza nulla argomentare in ordine alle conseguenze di estinzione del reato per prescrizione che avrebbero potuto conseguire laddove si fosse al contempo esclusa la recidiva qualificata. Inoltre, la corretta applicazione ad opera della sentenza impugnata della recidiva reiterata (vedi oltre sub 4), rende in ogni caso inammissibile la doglianza per carenza di interesse.3. Il terzo motivo - in punto di affermazione di responsabilità ed attendibilità della persona offesa - è, per un verso, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, per altro, generico, in quanto omette di confrontarsi con le puntuali argomentazioni in forza delle quali si sono superate le obiezioni difensive, affermandosi l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa; al riguardo, si è fatto riferimento ad elementi di conferma aventi carattere convergente ed individualizzante contro l'imputato (si precisa che alla persona offesa venne rilasciato il certificato di residenza della moglie dell'imputato, che poi consegnava ai Carabinieri e che la persona offesa aveva cercato vanamente l'imputato presso la sua abitazione). 4. Il quarto motivo di ricorso - che lamenta l'erronea applicazione della recidiva qualificata ed il vizio di motivazione - è infondato. 4.1. Quanto alla questione se, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale, va richiamato il principio di diritto che si ricava dalla notizia di decisione delle Sezioni unite del 30/03/2023, secondo cui «ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione». Peraltro, nel caso di specie è stato apportato un aumento di pena che risulta inferiore a quello stabilito per la recidiva obbligatoria e conforme, invece, a quello previsto per l'ipotesi facoltativa. Dalla lettura della sentenza impugnata, risulta, infatti, che il giudice del merito ha fatto conseguire al riconoscimento dello status di recidivo un aumento di pena pari ad anni uno di reclusione, che risulta conforme al riconoscimento della recidiva facoltativa, nonostante sia stata contestata all'imputato sia la recidiva specifica che quella infraquinquennale. 4.2. Quanto al vizio di motivazione, risultano indicate le precedenti condanne annoverate dal ricorrente per reati contro il patrimonio (truffa e appropriazione indebita), nonché l'epoca in cui la condanna per truffa è divenuta irrevocabile (06/06/2008) rispetto alla data di consumazione del reato per cui si procede (30/10/2010). Inoltre, si dà atto di come i reati commessi siano espressione, per modalità e contesto (descritti in fatto) ed i precedenti penali specifici annoverati dall'imputato, di un giudizio di maggiore pericolosità sociale, nell'ambito, dunque, di un percorso criminale che si è ritenuto non definitivamente interrotto. Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae al denunciato vizio di motivazione, in ossequio al principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, il dovere di motivazione è adempiuto dal giudice del merito nel caso in cui, con argomentazione succinta, dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (ex multis, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 -01). 5. Il quinto motivo - che censura il diniego dell'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato. 5.1. Nessun rilievo assumono, ai fini dell'integrazione dell'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen., le condizioni economiche del danneggiato, profilo, peraltro, non sottoposto alla cognizione del giudice dell'appello avendo in quella sede il ricorrente fatto riferimento esclusivamente all'importo portato dall'assegno, di per sé non affatto lieve per come evidenziato dalla Corte di merito trattandosi della somma di euro duemila, di non poco conto anche in ragione del valore di acquisto riferito all'epoca dei fatti. 5.2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Nel caso in esame, si sono richiamati plurimi elementi di disvalore costituiti dai precedenti penali, dalle modalità della condotta e dall'entità non affatto trascurabile della somma portata dall'assegno e tanto basta a ritenere soddisfatto l'onere di motivazione. Del resto, il ricorrente vorrebbe far conseguire al mero esercizio di prerogative difensive, quali il rendere sommarie informazioni o sottoporsi ad esame dibattimentale, elementi circostanziali favorevoli senza specificare in quale misura il contenuto del dichiarato inciderebbe in termini di minor disvalore sul fatto di reato. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.