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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08952/2024

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26955/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro FORTUNIA S.P.A., con sede in Catania, via [OSCURATO:PERSONA]Agata, 70 in persona di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] avvocaticatania.it, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA , SEZIONE STACCATA CATANIAn. 1 081 / 2019 , depositata il 21 / 02 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate il 7 novembre 2008 notificava al curatore della Fortunia s.p.a., dichiarata fallita il 21 aprile 2006 , avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2003, recuperava a tassazione, ai fini Irpeg ed Irap, maggiori ricavi non contabilizzati.

Il curatore non impugnava l’atto impositivo nei termini.

Vi provvedeva, invece,l’amministratore volontario della società fallita cui l’avviso di accertamento veniva notificatoin data 1° dicembre 2012.

2. La C.t.p. rigettava l’eccezione di inammissibilità del ricorso e nel meritolo accoglieva parzialmente .

3. La sentenza veniva appellata da entrambe le parti.

La C.t.r. rigettava l’appello principale dell’Ufficio e dichiarava inammissibile l’appello incidentale della contribuente.

Considerato che:

1. Con il primomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art 43 legge fall., dell’art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.

2. Con ilsecondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ.

3. L’avviso di fissazione dell’odierna adunanzaè stato comunicato in data 7 dicembre 2023 all’indirizzo pec del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ciononostante, risulta all’ ufficio il decesso del difensore, in data anteriore alla comunicazione.

Alla odierna adunanza, infatti, è chiamato anche il ricorso n. 2281 del 2016 in cui si è costituito in Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la quale ha comunicato il decesso del precedente difensore in data 18 ottobre 2022.

4. Questa Corte ha chiarito che nel giudizio di cassazione la morte dell’unico difensore della parte costituita prima dell’udienza di discussione (o dell’adunanza in camera di consiglio), non determina l’interruzione del processo.

Tuttavia, la Corte ha il potere di differire l’udienza (o l’adunanza), disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentirle di nominare un nuovo difensore, salvo il caso, non risultante nella fattispecie in esame,in cui la stessa parte risulti già essere stata informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass. Sez.

U. 23/01/2006, n. 1206 e, tra le più recenti, Cass. 06/03/2024, n. 6074, Cass.17/01/2023, n. 1175,Cass. 24/05/2023, n. 14278) P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria disponendo che della presente ordinanza e della nuova udienza sia data comunicazione perso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26955/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro FORTUNIA S.P.A., con sede in Catania, via [OSCURATO:PERSONA]Agata, 70 in persona di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] avvocaticatania.it, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA , SEZIONE STACCATA CATANIAn. 1 081 / 2019 , depositata il 21 / 02 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate il 7 novembre 2008 notificava al curatore della Fortunia s.p.a., dichiarata fallita il 21 aprile 2006 , avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2003, recuperava a tassazione, ai fini Irpeg ed Irap, maggiori ricavi non contabilizzati. Il curatore non impugnava l’atto impositivo nei termini. Vi provvedeva, invece,l’amministratore volontario della società fallita cui l’avviso di accertamento veniva notificatoin data 1° dicembre 2012. 2. La C.t.p. rigettava l’eccezione di inammissibilità del ricorso e nel meritolo accoglieva parzialmente . 3. La sentenza veniva appellata da entrambe le parti. La C.t.r. rigettava l’appello principale dell’Ufficio e dichiarava inammissibile l’appello incidentale della contribuente. Considerato che: 1. Con il primomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art 43 legge fall., dell’art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. 2. Con ilsecondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. 3. L’avviso di fissazione dell’odierna adunanzaè stato comunicato in data 7 dicembre 2023 all’indirizzo pec del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ciononostante, risulta all’ ufficio il decesso del difensore, in data anteriore alla comunicazione. Alla odierna adunanza, infatti, è chiamato anche il ricorso n. 2281 del 2016 in cui si è costituito in Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la quale ha comunicato il decesso del precedente difensore in data 18 ottobre 2022. 4. Questa Corte ha chiarito che nel giudizio di cassazione la morte dell’unico difensore della parte costituita prima dell’udienza di discussione (o dell’adunanza in camera di consiglio), non determina l’interruzione del processo. Tuttavia, la Corte ha il potere di differire l’udienza (o l’adunanza), disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentirle di nominare un nuovo difensore, salvo il caso, non risultante nella fattispecie in esame,in cui la stessa parte risulti già essere stata informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass. Sez. U. 23/01/2006, n. 1206 e, tra le più recenti, Cass. 06/03/2024, n. 6074, Cass.17/01/2023, n. 1175,Cass. 24/05/2023, n. 14278) P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria disponendo che della presente ordinanza e della nuova udienza sia data comunicazione perso
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