CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2025
Cassazione n. 16451/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATANZARO, via LuigiPascai n.6, DOM. DIG., presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])) che la rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., DOM. DIG., rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 69H24 D086 S)-controricorrente-avverso la SENTENZA n.459/2025 della CORTE D’APPELLO DI CATANZAROdepositata il 30/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 18474/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 16451/2026Data pubblicazione 27/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il Consigliere delegatoMassimo Falabella