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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 04703/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto (riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. equivalente alla contestata recidiva); ritenuto che il primo motivo non contiene rituali censure di legittimità ma, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, ha prospettato un'alternativa lettura del compendio probatorio senza neppure assumerne il travisamento ed anzi per il tramite di assunti apodittici (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), non confrontandosi compiutamente con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha disatteso il gravame rimarcando come gli imputati (compreso il Nassi) si trovassero all'interno di un un'area recintata e chiusa da un cancello nei pressi di un manufatto altrui e, dunque, non avessero rinvenuto le res di cui si sono impossessati in un'area abbandonata; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva indicando a chiare lettere gli elementi dai quali ha tratto la pericolosità dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), ivi comprese le specifiche modalità di realizzazione del reato in imputazione, e l'impugnazione non muove alcuna censura a tale piano argomentativo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto (riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. equivalente alla contestata recidiva); ritenuto che il primo motivo non contiene rituali censure di legittimità ma, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, ha prospettato un'alternativa lettura del compendio probatorio senza neppure assumerne il travisamento ed anzi per il tramite di assunti apodittici (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), non confrontandosi compiutamente con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha disatteso il gravame rimarcando come gli imputati (compreso il Nassi) si trovassero all'interno di un un'area recintata e chiusa da un cancello nei pressi di un manufatto altrui e, dunque, non avessero rinvenuto le res di cui si sono impossessati in un'area abbandonata; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva indicando a chiare lettere gli elementi dai quali ha tratto la pericolosità dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), ivi comprese le specifiche modalità di realizzazione del reato in imputazione, e l'impugnazione non muove alcuna censura a tale piano argomentativo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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