CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17614/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato la serie "impressionante" di precedenti per delitti contro il patrimonio, il notevole danno economico arrecato alle aziende vittime delle attività predatorie ed osservato come la pena fosse stata già contenuta nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14