CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 18292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5928-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2019 n. 05928 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -2- avverso la sentenza n. 2691/2018 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 16/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva e d otteneva un decreto ingiuntivo, nei confronti dell'ASL di Salerno, per il pagamento della somma di € 1.826,02, oltre interessi e spese, quale importo dovuto, in qualità di difensore distrattario, per l'attività svolta in una procedura di espropriazione presso terzi risultata essere incapiente. Assumeva che le somme erano state liquidate con l'ordinanza di assegnazione, ma parzialmente non incassate per incapienza, sicché l'esecutata, quale soccombente nel processo esecutivo, era rimasta debitrice delle stesse, fondate sulla prova scritta costituita dall'ordinanza medesima. L'ASL di Salerno si opponeva al provvedimento monitorio sostenendone l'inammissibilità, attesa l'insussistenza del diritto di agire al di fuori del processo esecutivo per ottenere il recupero delle relative spese in quello non soddisfatte e dato, altresì, l'abusivo frazionamento del credito posto in essere dall'istante che aveva notificato tanti decreti ingiuntivi quante erano le procedure esecutive in cui si era verificata la medesima incapienza e conseguente insoddisfazione. Il giudice di pace di Salerno con la sentenza n. 4083/2016 rigettava l'opposizione con pronuncia confermata in sede di appello dal Tribunale di Salerno con la sentenza n. 2691 del Ric. 2019 n. 05928 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -3- 16 luglio 2018 che, dopo avere rigettato la eccezione di abusivo frazionamento del credito, reiterata dall’appellante, e ciò in quanto il creditore non poteva ritenersi tenuto a richiedere in modo unitario il rimborso delle spese riportate dalle diverse ordinanze di assegnazione, rigettava anche la contestazione circa la fondatezza della domanda monitoria. In particolare, rilevava che ai sensi dell’art. 95 c.p.c. le spese del processo di esecuzione restano a carico del debitore esecutato. Ai sensi dell’art. 510 c.p.c. al giudice dell’esecuzione compete la determinazione delle somme dovute ai creditori per capitale, interessi e spese, avendo il provvedimento di liquidazione la sola funzione di verifica del credito vantato per le spese della proceduta. Ma nel caso in cui il diritto del creditore a tale titolo resti insoddisfatto nella procedura, residua l’interesse a conseguire un titolo esecutivo, come nella fattispecie, mediante la richiesta diun decreto ingiuntivo per le somme che non hanno avuto capienza nella procedura. In tal senso rileva che l’ordinanza di assegnazione è valido titolo per la concessione del decreto ingiuntivo. Avverso la sentenza del Tribunale ricorre per cassazione l'ASL di Salerno, formulando un motivo. Resiste con controricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha altresì depositato memoria in prossimità dell’udienza. 2. Preliminarmente rileva il Collegio che nel co n t ro ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] riferisce che in data 19 novembre 2018 ha Ric. 2019 n. 05928 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -4- rinunciato al diritto azionato in via monitoria nonché alla corrispondenteazione, come da pec inviata all’ASL. In particolare, in detta missiva avrebbe altresì dedotto che intendeva rinunciare alla sentenza del giudice di pace nonché a quella del Tribunale, rinunciando sia alla somma ingiunta che alle somme liquidate a titolo di spese di lite. Per l’effetto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. 3.Ritiene il Collegio che effettivamente possa addivenirsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, e ciò alla luce del principio secondo cui la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere Cass. n. 19845 del 23/07/2019). 4.Tuttavia, pur in presenza della cessazione della materia del contendere, si impone la valutaz ione della soccombenza virtuale in vista della regolazione delle spese del giudizio, non avendo parte ricorrente inteso abdicare al diritto alle spese sostenute nel presente giudizio. Ric. 2019 n. 05928 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -5- 5. I l motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 339 e 553 c.p.c. per avere il Tribunale di Salerno violato il principio processuale secondo cui l’ordinanza di assegnazione, resa all’esito del procedimento espropriativo presso terzi, non può costi tuire titolo per la pronuncia del decreto ingiuntivo, non potendo disporre al di fuori del processo esecutivo per il caso di incapienza, non avendo contenuto decisorio e non potendo, quindi, applicarsi il principio della soccombenza, regolatore dell’onere delle spese nel diverso giudizio di cognizione. Rileva il Collegio che il motivo risulta fondato, e ciò in considerazione che per analoghe vicende, intercorse tra le medesime parti, è già stato affermato il principio per cui il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass. n. 24571/2018; Cass. n. 26429/2020; Cass. n. 29855/2018; Cass. n. 3720/2020). Ric. 2019 n. 05928 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -6- Reputa il Collegio che debba darsi continuità a tale orientamento, anche per la particolare forza persuasiva delle argomentazioni che lo sorreggono, con la conseguenza che il giudizio di soccombenza virtuale si risolve a sfavore di parte controricorrente. Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere si accompagna pertanto la condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese dei gradi di merito e del presente giudizio come da dispositivo. 6. Inoltre, deve darsi seguito al prin cipio secondo cui il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, "determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità" (Cass., Sez. 3, n. 3542 del 10 febbraio 2017). P. Q. M. Ric. 2019 n. 05928 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -7- La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna il controricorrente alla rifusione delle spese processuali del ricorrente liquidate per il primo grado in 600,00 euro, per il secondo grado in 600,00 euro,