CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 19407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30311 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Prefetto della Provincia di Viterbo; intimato avverso l’ordinanza n. 236/2021del 1° ottobre2021 del Giudice di pace di Viterbo. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° marzo 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 30311/2021 camera di consiglio1.3.2023 1. ― E’ impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Giudice di pace di Viterbo ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; con tale ricorso è stata proposta opposizioneavverso il decreto di allontanamento disposto in dannodel detto Voicu, a norma dell’art. 20, comma3, d.lgs. n. 30 del 2007. 2. ― Il ricorso si fonda su due motivi. 3. ― Il Ministero dell’interno ha depositato un atto di costituzione in cui non è svolta alcuna difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo è eccepita l’inc ompetenza del Giudice di pace ad emettere il provvedimento impugnato. Col secondo si oppone la violazionedell’art. 4, comma 1 e comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Col terzo mezzo si denuncia la carenza di motivazione e la conseguente violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere nell’adozione del provvedimento di allontanamento. 2. ― Il ricorso è nel complesso infondato . Il principio dell’apparenza ind u ce a ritenere che il ricorso per cassazione sia ammissibile. Sebbene, infatti, la decisione di primo grado sull’opposizione al decreto di allontanamento, di competenza del Tribunale, non siamai ricorribile per cassazione (Cass. 6 agosto 2010, n. 18427e Cass. 31 agosto 2010, n. 18924), l ’ individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quantoprevisto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice(Cass. 21 giugno 2021, n. 17646) . Nella specie , il Giudice di pace ha implicitamente qualificato l’azione proposta come un’opposizioneall’espulsione ex art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, e non come un ricorso avverso il provvedimento di allontanamento Sez. I–RG 30311/2021 camera di consiglio1.3.2023 emesso nei confronti di cittadino dell’Unione, nel quadro della disciplina delle limitazioni di ingresso contemplate, in proposito,dall’art. 20 d.lgs. n. 30/2007(per il quale non era competente) : d epon gono in tal senso il rito adottato e la forma del provvedimentoemesso. 3. ─ Il primo motivo èinfondato dal momento che l’incompetenza per materia può essere eccepita dal solo convenuto,nella comparsa di rispostaed essere rilevata d’ufficio dal giudice , ma non oltre l’udienza di prima comparizione delle parti(art. 38, commi 1 e 3, c.p.c.) . 4. ─ Il secondo e il terzo mezzo sono invece inammissibili, sia in quanto le censure sono declinate su di un piano di astrattezza, sia in quantosi dirigono contro il decreto del Prefetto, e non contro l’ordinanza del Giudice di pace, la cui ratio decidendinon viene neppure enunciata. E’ qui appena il caso di ricordare che,in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989). 5. ─ Al rigetto del ricorso non segue pronuncia sulle spese, giacchél’Amministrazione non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il rico