CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 43990/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SIRACUSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 29 maggio 2024, il Tribunale di Siracusa, quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] tra le sentenze meglio indicate nel provvedimento impugnato e ha rideterminato la complessiva pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed € 1.250,00 di multa. Le ha altresì concesso il beneficio dell’indulto limitatamente alla pena detentiva di anni tre di reclusione e alla pena pecuniaria di € 1.250,00 di multa. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa limitatamente alla concessione del beneficio dell’indulto per erronea applicazione dell’art. 1, comma 1, l.n. 241/2006, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva già fruito, in virtù di provvedimento del Tribunale di Macerata in data 15/09/2006, del condono della pena nella misura di anni due e mesi quattro e giorni ventisette di reclusione, allora in esecuzione. Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza nelle statuizioni relative al condono. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta con la quale chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha dimostrato attraverso le annotazioni inserite nel certificato del casellario giudiziario e le risultanze del certificato di esecuzione del procedimento SIEP 123/2005 che con provvedimento del Tribunale di Macerata in data 15/09/2006, [OSCURATO:PERSONA] aveva già beneficiato dell’indulto, concesso ai sensi dell’art. 1, comma 1, l.n. 241/2006, nella misura di anni due e mesi quattro e giorni ventisette di reclusione. Poiché l’indulto previsto dall’art. 1 l.n. 241/2006 può essere concesso in misura non superiore a tre anni per le pene detentive e a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive, il provvedimento impugnato, concedendo il beneficio per altri anni tre di reclusione, ha travalicato in questa parte i limiti posti dalla legge. 3. L’ordinanza è pertanto illegittima e va rimossa disponendo un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa per valutare la concedibilità del beneficio entro la misura consentita dall’art. 1 l.n. 241/2006. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla misura dell'indulto applicabile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Siracusa. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]