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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 ottobre 2025

Cassazione n. 08589/2026

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vvocato [OSCURATO:PERSONA]controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-resistente-avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro emesso nel procedimento n.7492/2025 depositato il 20/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 23208/2025Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 8589/2026Data pubblicazione 07/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Laura Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-resistente-avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro emesso nel procedimento n.7492/2025 depositato il 20/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 23208/2025Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 8589/2026Data pubblicazione 07/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Laura Tricomi
Decreto Cassazione n. 08589/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris