CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 30224/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oli in data 20/05/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale CristinaMarzagalli ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha parzialmenteaccolto l’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza conla quale del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale avevaapplicato, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere perchégravemente indiziato di una serie di delitti di rapina e furto aggravati.In particolare, il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza applicativa conriferimento al capo Z12, confermando nel resto il provvedimento restrittivo.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, affidandolo aiseguenti motivi:2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 274, lett. c), 125, comma 3 e 309,comma 9, cod. proc. pen. in relazione al giudizio di attualità delle esigenzecautelari, ad avviso della Difesa, erroneamente ricavato da elementi (stabilitàassociativa, gravità dei fatti e professionalità criminale) riferibili al gruppo e nonindividualmente alla persona di [OSCURATO:PERSONA];2.2. violazione di legge in relazione agli artt. 125, commi 3 e 3 bis, 125 comma3, 309, comma 9, cod. proc. pen., per mancanza di motivazione circa lainidoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari a contenere il pericolo direcidiva, tenuto conto della reale consistenza dei fatti;2.3. violazione di legge in relazione agli artt. 309, comma, 9, 292, comma 2,125, comma 3, cod. proc. pen., per l’omessa valutazione delle argomentazionidifensive con le quali era stata contestata la qualifica di soggetto apicale ( capo –organizzatore) dell’indagato, la cui posizione, secondo la prospettazionedifensiva, era diversa da quella dei correi (in particolare di Carbone e Cangiano),posto che [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva un ruolo di comando e che, al pari di coloro cuiera stata applicata la misura minore dell’obbligo di presentazione alla PoliziaGiudiziaria, risultava coinvolto in un ridotto numero di reati fine; né la storiagiudiziaria del ricorrente e la sua dimestichezza con le armi, valorizzati dalTribunale per giustificare l’applicazione della misura cautelare di massimo rigore,avrebbero reale valenza dimostrativa della qualifica di capo del ricorrente;2.4. violazione di legge in relazione agli artt. 275, comma 3 e 125, comma 3,cod. proc. pen., avuto riguardo alla scelta della misura coercitiva massima,fondata su una qualifica associativa di soggetto apicale, “meramente assertiva”in quanto basata su elementi descrittivi: l’esperienza criminale, le frequentazionie la manualità con le armi, piuttosto che su indicatori specifici;2.5. violazione di legge in relazione agli artt. 273, comma 1, 292, comma 2 lett.c) e c-bis, 309, comma 9, 125 comma 3, cod. proc. pen., per la omessarivalutazione del quadro indiziario a fronte dell’annullamento dell’ordinanzagenetica in relazione al capo Z12).[OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità delle dispiegate doglianze.1. Tutti i motivi contestano, sotto diversi profili, il giudizio di attualità delleesigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare massima applicata aLametta, in luogo di quella degli arresti domiciliari e verranno trattaticongiuntamente.La ricorrenza del pericolo di reiterazione dei reati e la inidoneità della misuradegli arresti domiciliari a contenere il pericolo di recidiva sono argomenti che ilTribunale ha affrontato in modo specifico valutando atti e comportamenticoncreti dell’indagato ed analizzando in modo approfondito ed ampio le censuredifensive, superate con motivazione logica e priva di aporie, con la quale ilricorrente non si confronta.Va anzitutto ricordato che in tema di misure cautelari personali, il requisitodell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta neldelitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazioneprognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisiaccurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzativedella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, laquale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanzatemporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni direcidivanza (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289262 – 01; Sez.2, n. 55216 del 18/09/2018, Rv. 274085 – 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022,Rv. 282991 – 01).Va altresì precisato che la constatazione del dato temporale, valorizzato dalladifesa per escludere la perdurante attualità in capo a [OSCURATO:PERSONA] del pericolo direiterazione non essendo contestati episodi delittuosi successivi al 2023, non puòessere disgiunta dalla valutazione di gravità dei fatti, con particolare riguardoalle modalità di commissione del reato ed alla professionalità dimostrata daicorrei nel porre in essere un'attività illecita in serie ( Sez. 5, n. 1154 del11/11/2021, dep. 2022, Rv. 282769 – 01) sicchè, correttamente, i giudici delriesame hanno formulato un giudizio prognostico di recidiva che, sulla base deicriteri di cui all'art. 133 cod. pen., si riconnette, appunto, alla realtà emergentedagli atti del procedimento ed alle valutazioni della pericolosità che è dato trarnecon esclusione di una considerazione di possibile adeguatezza della diversamisura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, indicatadalla difesa, avuto riguardo proprio alle allarmanti modalità dei fatti esaminati(realizzazione seriale di gravissimi atti predatori compiuti in più persone riunite,con armi micidiali, travestimenti e accorgimenti vari) ed alla personalitàdell’indagato, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, già condannato peranaloghi delitti, senza che le precedenti condanne abbiano sortito alcun effettodeterrente (cfr. pag. 22 dell’ordinanza impugnata); a nulla rileva, poi,l’intervenuto annullamento della misura cautelare con riferimento ad uno dei capidell’incolpazione provvisoria, avendo il Tribunale sottolineato l’immutato rapportodi proporzione tra i residui reati addebitati all’indagato (connotati “da inauditagravità”) e la misura massima applicata (pag. 23 dell’ordinanza impugnata).2. Il Tribunale ha, dunque, motivato in maniera esauriente sulla impossibilità diapplicare misure cautelari meno afflittive posto che, secondo i principi consolidatidi questa Corte e condivisi da questo collegio, con riferimento ai criteri di sceltadelle misure coercitive custodiali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, inrelazione alle esigenze di prevenzione di cui all' art. 274, comma 1, lett. c) cod.proc. pen., può essere ritenuta quando la gravità del fatto, le motivazioni di essoe la pericolosità dell'indagato depongano per la propensione all'inosservanzadelle prescrizioni, soprattutto nei casi, dove è apparso evidente il protrarsi di unacondotta svolta con stabilità e professionalità ( Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019,Rv. 275786).3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremilain favore della cassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1– ter disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]