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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02063/2026

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nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 27391/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] tortorella; -ricorrenti - contro -) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona del Presidente del Consiglio e dei rispettivi ministri pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrenti - che viene formalmente dichiarato proposto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. avversola sentenza del Tribunale di Roma 9 aprile 2021 n. 6126 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto:medici specializzandi - risarcimento del danno da violazione delle direttive comunitarie.

N.R.G.: 27391/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025

1. Nel 2017 gli odierni ricorrenti - unitamente ad altri soggetti - , tutti laureati in medicina ed in possesso di diploma di specializzazione post lauream, convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363.

2. Con sentenza 9 aprile 2021 n. 6126 il Tribunale dichiarò prescritto il diritto.

Applicò il termine di prescrizione quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della l. 183/2011.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con ordinanza 14.9.2022 n. 6626 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile il gravameai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c.

4. L’ordinanza di primo grado è stata impugnata per cassazione, ai sensi dell’art. 348-terc.p.c., dalle parti soccombenti.

5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio e le altre amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di impugnazione i ricorrenti sostengono che erroneamente fu ritenuto prescritto il loro diritto.

Espongono una tesi così riassumibile: -) essi furono sì remunerati durante la frequenza della scuola di specializzazione, ma in modo inadeguato, a causa dell’inadempimento da parte dello Stato italiano ai (pretesi) obblighiimposti dalla Direttiva 93/16; -) a tale Direttiva lo stato italiano diede attuazione soltanto “con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007”; N.R.G.: 27391/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 -) pertanto solo da tali date (il ricorso non chiarisce quale delle tre) iniziò a decorrere il termine decennale di prescrizione.

1.1. Il ricorso presenta tanti e tali profili diinammissibilità e di infondatezza che non si saprebbe da quale cominciare.

1.2. Innanzitutto il ricorso è inammissibile per insuperabile confusività dell’esposizione della censura.

Non è infatti possibile stabilire quale provvedimento i ricorrenti abbiano inteso impugnare.

A p. 1 si legge che il ricorso è proposto “avverso la sentenza n. 6126/21” del Tribunale di Roma; ed anche a p. 14 si conclude chiedendo la cassazione della “sentenza impugnata”.

Per contro alle p. 12 e13 si formulano censure chiaramente rivolte contro la decisione d’appello; si deduce che la Corte d’appello ha applicato princìpi stabiliti da questa Corte per differenti fattispecie; si sostiene che la Corte d’appello ha “completamente travisato il thema decidendum” ; che le sue statuizioni (“dette statuizioni”) sono erronee.

Questa insuperabile incertezza rende inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c..

1.3. Se si volesse sciogliere la suddetta ambiguità ritenendo che il ricorso sia proposto contro la sentenza di primo grado, esso sarebbe inammissibile perché contiene unicamente censure rivolte avverso l’ordinanza d’appello.

E comunque la sentenza di primo grado fu ineccepibile alla luce dei princìpi stabiliti da questa Corte, in identica fattispecie, circa gli effetti della l. 183/2011(Cass. Sez. 3, 20/12/2023, n. 35571, alla cui motivazione si. può qui rinviare ex art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.).

1.4. Se invece si volesse sciogliere la suddetta ambiguità ritenendo che il ricorso sia proposto contro l’ordinanza d’appello, esso sarebbe parimenti inammissibile, questa volta ex art. 360 - bis c.p.c. , dal momento che il (fantasioso) diritto azionato dagli attori, a tutto concedere, sarebbe sorto N.R.G.: 27391/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 nel momento stesso in cui essi frequentarono le scuole di specializzazione senza essere adeguatamente remunerati, e non certo al momento di attuazione della Direttiva 1993/16, come ripetutamente affermato da questa Corte: infatti “la Direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. 368/99” (Sez. 3, Ordinanza n. 22485 del 04/08/2025; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del24.3.2021; Sez.

L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez.

L -, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01).

2. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 385 c.p.c..

2.1. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).

In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 50.000 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione, “oltre interessi e rivalutazione monetaria” (atto di citaz., p. 12-13).

N.R.G.: 27391/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Diversi attori (ad es., [OSCURATO:PERSONA] ) frequentarono un corso di specializzazione quinquennale: la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 250.000 oltre interessi e rivalutazione.

3.2. Il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle specializzazioni quinquennali si concluse nel 2000, al valore della domanda si devono sommare diciassette anni di interessi e rivalutazione (il giudizio di primo grado, come detto, fu introdotto nel 2017).

Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 342.785,16attuali.

A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 260.001 e 520.000 euro.

8.3. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale ([OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore - pari al minimo - di euro 4.111, in considerazione della natura ormai “settled” delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e poi di un ulteriore 10% per ciascun ricorrente dall’11° (compreso) al 25°, e quindi di un ulteriore 90%, e così complessivamente del 360% (ex multis, Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).

Il totale ascende dunque ad euro 4.111 maggiorati del 360%, ovvero euro 18.910,6, che vanno posti a carico dei ricorrenti in solido ex art. 97 c.p.c..

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; N.R.G.: 27391/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 (-) condanna i ricorrenti in solidoalla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 18.910,6, oltre eventuali spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 27391/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] tortorella; -ricorrenti - contro -) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona del Presidente del Consiglio e dei rispettivi ministri pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrenti - che viene formalmente dichiarato proposto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. avversola sentenza del Tribunale di Roma 9 aprile 2021 n. 6126 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto:medici specializzandi - risarcimento del danno da violazione delle direttive comunitarie. N.R.G.: 27391/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 1. Nel 2017 gli odierni ricorrenti - unitamente ad altri soggetti - , tutti laureati in medicina ed in possesso di diploma di specializzazione post lauream, convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363. 2. Con sentenza 9 aprile 2021 n. 6126 il Tribunale dichiarò prescritto il diritto. Applicò il termine di prescrizione quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della l. 183/2011. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con ordinanza 14.9.2022 n. 6626 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile il gravameai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c. 4. L’ordinanza di primo grado è stata impugnata per cassazione, ai sensi dell’art. 348-terc.p.c., dalle parti soccombenti. 5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio e le altre amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di impugnazione i ricorrenti sostengono che erroneamente fu ritenuto prescritto il loro diritto. Espongono una tesi così riassumibile: -) essi furono sì remunerati durante la frequenza della scuola di specializzazione, ma in modo inadeguato, a causa dell’inadempimento da parte dello Stato italiano ai (pretesi) obblighiimposti dalla Direttiva 93/16; -) a tale Direttiva lo stato italiano diede attuazione soltanto “con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007”; N.R.G.: 27391/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 -) pertanto solo da tali date (il ricorso non chiarisce quale delle tre) iniziò a decorrere il termine decennale di prescrizione. 1.1. Il ricorso presenta tanti e tali profili diinammissibilità e di infondatezza che non si saprebbe da quale cominciare. 1.2. Innanzitutto il ricorso è inammissibile per insuperabile confusività dell’esposizione della censura. Non è infatti possibile stabilire quale provvedimento i ricorrenti abbiano inteso impugnare. A p. 1 si legge che il ricorso è proposto “avverso la sentenza n. 6126/21” del Tribunale di Roma; ed anche a p. 14 si conclude chiedendo la cassazione della “sentenza impugnata”. Per contro alle p. 12 e13 si formulano censure chiaramente rivolte contro la decisione d’appello; si deduce che la Corte d’appello ha applicato princìpi stabiliti da questa Corte per differenti fattispecie; si sostiene che la Corte d’appello ha “completamente travisato il thema decidendum” ; che le sue statuizioni (“dette statuizioni”) sono erronee. Questa insuperabile incertezza rende inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c.. 1.3. Se si volesse sciogliere la suddetta ambiguità ritenendo che il ricorso sia proposto contro la sentenza di primo grado, esso sarebbe inammissibile perché contiene unicamente censure rivolte avverso l’ordinanza d’appello. E comunque la sentenza di primo grado fu ineccepibile alla luce dei princìpi stabiliti da questa Corte, in identica fattispecie, circa gli effetti della l. 183/2011(Cass. Sez. 3, 20/12/2023, n. 35571, alla cui motivazione si. può qui rinviare ex art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.). 1.4. Se invece si volesse sciogliere la suddetta ambiguità ritenendo che il ricorso sia proposto contro l’ordinanza d’appello, esso sarebbe parimenti inammissibile, questa volta ex art. 360 - bis c.p.c. , dal momento che il (fantasioso) diritto azionato dagli attori, a tutto concedere, sarebbe sorto N.R.G.: 27391/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 nel momento stesso in cui essi frequentarono le scuole di specializzazione senza essere adeguatamente remunerati, e non certo al momento di attuazione della Direttiva 1993/16, come ripetutamente affermato da questa Corte: infatti “la Direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. 368/99” (Sez. 3, Ordinanza n. 22485 del 04/08/2025; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L -, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01). 2. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 385 c.p.c.. 2.1. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 50.000 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione, “oltre interessi e rivalutazione monetaria” (atto di citaz., p. 12-13). N.R.G.: 27391/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Diversi attori (ad es., [OSCURATO:PERSONA] ) frequentarono un corso di specializzazione quinquennale: la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 250.000 oltre interessi e rivalutazione. 3.2. Il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle specializzazioni quinquennali si concluse nel 2000, al valore della domanda si devono sommare diciassette anni di interessi e rivalutazione (il giudizio di primo grado, come detto, fu introdotto nel 2017). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 342.785,16attuali. A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 260.001 e 520.000 euro. 8.3. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale ([OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore - pari al minimo - di euro 4.111, in considerazione della natura ormai “settled” delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e poi di un ulteriore 10% per ciascun ricorrente dall’11° (compreso) al 25°, e quindi di un ulteriore 90%, e così complessivamente del 360% (ex multis, Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). Il totale ascende dunque ad euro 4.111 maggiorati del 360%, ovvero euro 18.910,6, che vanno posti a carico dei ricorrenti in solido ex art. 97 c.p.c.. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; N.R.G.: 27391/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 (-) condanna i ricorrenti in solidoalla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 18.910,6, oltre eventuali spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.
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