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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04503/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; dato atto dell'assenza del difensore; e• [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 9 novembre 2017, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] LECCESE per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, con particolare riferimento alla condotta di essersi presentato con ritardo all'ufficio di pubblica sicurezza, rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione.

1.1. I giudici di merito, concordemente respingendo l'argomentazione difensiva che oggi viene, come si vedrà, riproposta con il ricorso per cassazione, hanno ritenuto sussistente l'indicata violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, nella condotta di essersi presentato con ritardo all'ufficio di pubblica sicurezza rispetto all'orario da quest'ultimo determinato alla luce del provvedimento emesso dal Tribunale di Bari in data 3 ottobre 2013 e del successivo decreto di aggravamento emesso in data 10 ottobre 2014.

2. [OSCURATO:PERSONA] LECCESE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione poiché l'individuazione dell'orario di presentazione è stata effettuata arbitrariamente e in assenza di potere da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza, senza cioè che l'autorità giudiziaria abbia individuato tale specifico elemento che è determinante ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata all'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Non risulta controverso che il Tribunale di Bari, con i provvedimenti dianzi citati, ha disposto l'applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno prescrivendo, tra l'altro, al prevenuto di presentarsi presso il competente ufficio di pubblica sicurezza il martedì e il giovedì, oltre che la domenica.

L'ufficio di pubblica sicurezza delegato per l'esecuzione, all'atto della notificazione dei richiamati provvedimenti giurisdizionali, precisava che l'obbligo di presentazione doveva essere adempiuto alle 11:00 degli indicati giorni di martedì, giovedì e domenica.

Il prevenuto, del resto, ottemperava a tali prescrizioni ad eccezione dei giorni 19 ottobre 2014 e 11 dicembre 2014 quando si presentava in ritardo, venendo conseguentemente denunciato per la violazione del richiamato art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

Risulta, d'altra parte, non controverso che il prevenuto è stato anche denunciato per non essere stato rinvenuto all'interno dell'abitazione nella notte del 21 novembre 2014; per tale condotta, contestata unitariamente ex art. 81 cpv. cod. pen. con quelle dianzi descritte, il medesimo è stato condannato con la sentenza oggi impugnata, ma non ha sviluppato motivi di ricorso.

2. Ciò premesso, va ricordato che «in tema di misure di prevenzione personali, integra il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2001 la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull'apposito registro.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva giudicato sussistente il reato per essersi il sorvegliato speciale presentato in ritardo di un'ora rispetto al tempo stabilito» (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiaré, Rv. 262895; in precedenza Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, P.G. in proc.

Badaloni, Rv. 240456).

Alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, quindi, il ritardo (anche minimo: Sez. 1, Badaloni, cit.) all'obbligo di presentazione costituisce violazione del precetto.

2.1. Orbene, il ricorso dubita che la determinazione dell'orario di presentazione possa essere rimessa all'apprezzamento dell'autorità di pubblica sicurezza: ciò determinerebbe una illegittima integrazione del precetto da parte dell'autorità amministrativa, spettando, piuttosto, al giudice di individuare l'orario.

3. La censura è però infondata.

3.1. Va ricordato che, a norma dell'art. 8, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, «Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto: 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza; 2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa».

Il legislatore ha, dunque, previsto che compete al tribunale di individuare i giorni in cui il prevenuto ha l'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, trattandosi di una prescrizione sicuramente limitativa della libertà personale la cui adozione è dunque necessariamente rimessa all'autorità giudiziaria.

D'altra parte, il legislatore ha pure previsto che l'autorità di pubblica sicurezza possa invitare il prevenuto a presentarsi presso di essa «ad ogni chiamata», con ciò rimettendo a detta autorità il potere di ulteriormente limitare la libertà del prevenuto per esercitare i necessari poteri di controllo finalizzati a prevenire la commissione di reati.

3.2. A mente dell'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 (che ricalca l'originaria previsione dell'art. 5

I. n. 1423 del 1956), il tribunale «inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale» sottese all'adozione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale.

Ciò rende evidente, per un verso, la natura flessibile delle prescrizioni e, per altro verso, la necessaria finalità preventiva di ciascuna di esse, non potendosi adottare prescrizioni ingiustificatamente vessatorie.

Costituisce, quindi, espressione della ratio sottesa alla previsione normativa dianzi richiamata la possibilità, rimessa alla valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza delegata alla vigilanza sul prevenuto, di invitare il sorvegliato a presentarsi «ad ogni chiamata».

Tale potere, particolarmente incisivo, deve dunque essere esercitato in modo giustificato e proporzionato alle esigenze di difesa sociale che giustificano la limitazione della libertà personale.

3.3. Tanto premesso in punto di modalità di esercizio del potere attribuito all'autorità di pubblica sicurezza, va anche ricordato che l'individuazione dell'orario di presentazione non può essere rimessa alla scelta del prevenuto, perché così facendo la polizia giudiziaria, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, sarebbe irrazionalmente sottoposta alla volontà del sorvegliato (circa l'irrilevanza dell'impegno lavorativo assunto dal prevenuto in orario incompatibile con l'obbligo di presentazione: Sez. 5, Fiarè, cit.).

3.4. Ebbene, con specifico riguardo alla questione oggetto del giudizio, vi è da rilevare che spetta all'autorità di pubblica sicurezza di individuare l'orario di presentazione presso di essa nei giorni stabiliti dal tribunale, poiché essa soltanto può stabilire le modalità di presentazione, sia allo scopo di organizzare autonomamente i propri servizi amministrativi e di prevenzione, sia al fine di meglio esercitare i propri doveri di controllo sul prevenuto per esigenze di difesa sociale, eventualmente individuando specifici ed estemporanei obblighi di presentazione «ad ogni chiamata».

Si è, del resto, già in precedenza chiarito che «in tema di misure di prevenzione è conforme alla ratio dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1965, n.1423, volta a realizzare in concreto l'applicazione della misura di prevenzione assicurando l'effettività della sorveglianza, nonché al tenore letterale della disposizione stessa che, al comma quarto, consente al giudice di imporre "tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale", la prefissione di orari determinati nei quali adempiere l'obbligo di presentazione ad un ufficio di p.s. da parte di un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno.

In motivazione la Corte ha precisato che la presentazione in orario antimeridiano, prescritta dal giudice, era stata ulteriormente specificata dall'autorità di p.s. con l'indicazione di un'ora precisa e che ciò rientra tra le facoltà di tale autorità stante l'obbligo di presentarsi ad essa "ad ogni chiamata"» (Sez. 1, n. 8764 del 17/02/1999, Terracciano, Rv. 213951).

3.4. Il ricorso è dunque infondato in diritto, dovendosi affermare il seguente principio, correttamente applicato dal giudice di merito: «in tema di misure di prevenzione è conforme alla ratio dell'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011, n.1423, volta a realizzare in concreto l'applicazione della misura di prevenzione assicurando l'effettività della sorveglianza, nonché al tenore letterale della disposizione stessa che, al comma 5, consente al giudice di imporre "tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale", la prefissione di giorni determinati nei quali adempiere l'obbligo di presentazione ad un ufficio di pubblica sicurezza da parte di un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, residuando in capo all'autorità di p.s. la possibilità di ulteriormente specificare l'indicazione di un'ora precisa perché ciò rientra tra le facoltà di tale autorità, stante l'obbligo di presentarsi ad essa "ad ogni chiamata"».

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; dato atto dell'assenza del difensore; e• [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 9 novembre 2017, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] LECCESE per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, con particolare riferimento alla condotta di essersi presentato con ritardo all'ufficio di pubblica sicurezza, rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione. 1.1. I giudici di merito, concordemente respingendo l'argomentazione difensiva che oggi viene, come si vedrà, riproposta con il ricorso per cassazione, hanno ritenuto sussistente l'indicata violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, nella condotta di essersi presentato con ritardo all'ufficio di pubblica sicurezza rispetto all'orario da quest'ultimo determinato alla luce del provvedimento emesso dal Tribunale di Bari in data 3 ottobre 2013 e del successivo decreto di aggravamento emesso in data 10 ottobre 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] LECCESE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione poiché l'individuazione dell'orario di presentazione è stata effettuata arbitrariamente e in assenza di potere da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza, senza cioè che l'autorità giudiziaria abbia individuato tale specifico elemento che è determinante ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Non risulta controverso che il Tribunale di Bari, con i provvedimenti dianzi citati, ha disposto l'applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno prescrivendo, tra l'altro, al prevenuto di presentarsi presso il competente ufficio di pubblica sicurezza il martedì e il giovedì, oltre che la domenica. L'ufficio di pubblica sicurezza delegato per l'esecuzione, all'atto della notificazione dei richiamati provvedimenti giurisdizionali, precisava che l'obbligo di presentazione doveva essere adempiuto alle 11:00 degli indicati giorni di martedì, giovedì e domenica. Il prevenuto, del resto, ottemperava a tali prescrizioni ad eccezione dei giorni 19 ottobre 2014 e 11 dicembre 2014 quando si presentava in ritardo, venendo conseguentemente denunciato per la violazione del richiamato art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Risulta, d'altra parte, non controverso che il prevenuto è stato anche denunciato per non essere stato rinvenuto all'interno dell'abitazione nella notte del 21 novembre 2014; per tale condotta, contestata unitariamente ex art. 81 cpv. cod. pen. con quelle dianzi descritte, il medesimo è stato condannato con la sentenza oggi impugnata, ma non ha sviluppato motivi di ricorso. 2. Ciò premesso, va ricordato che «in tema di misure di prevenzione personali, integra il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2001 la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull'apposito registro. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva giudicato sussistente il reato per essersi il sorvegliato speciale presentato in ritardo di un'ora rispetto al tempo stabilito» (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiaré, Rv. 262895; in precedenza Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, P.G. in proc. Badaloni, Rv. 240456). Alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, quindi, il ritardo (anche minimo: Sez. 1, Badaloni, cit.) all'obbligo di presentazione costituisce violazione del precetto. 2.1. Orbene, il ricorso dubita che la determinazione dell'orario di presentazione possa essere rimessa all'apprezzamento dell'autorità di pubblica sicurezza: ciò determinerebbe una illegittima integrazione del precetto da parte dell'autorità amministrativa, spettando, piuttosto, al giudice di individuare l'orario. 3. La censura è però infondata. 3.1. Va ricordato che, a norma dell'art. 8, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, «Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto: 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza; 2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa». Il legislatore ha, dunque, previsto che compete al tribunale di individuare i giorni in cui il prevenuto ha l'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, trattandosi di una prescrizione sicuramente limitativa della libertà personale la cui adozione è dunque necessariamente rimessa all'autorità giudiziaria. D'altra parte, il legislatore ha pure previsto che l'autorità di pubblica sicurezza possa invitare il prevenuto a presentarsi presso di essa «ad ogni chiamata», con ciò rimettendo a detta autorità il potere di ulteriormente limitare la libertà del prevenuto per esercitare i necessari poteri di controllo finalizzati a prevenire la commissione di reati. 3.2. A mente dell'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 (che ricalca l'originaria previsione dell'art. 5 I. n. 1423 del 1956), il tribunale «inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale» sottese all'adozione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale. Ciò rende evidente, per un verso, la natura flessibile delle prescrizioni e, per altro verso, la necessaria finalità preventiva di ciascuna di esse, non potendosi adottare prescrizioni ingiustificatamente vessatorie. Costituisce, quindi, espressione della ratio sottesa alla previsione normativa dianzi richiamata la possibilità, rimessa alla valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza delegata alla vigilanza sul prevenuto, di invitare il sorvegliato a presentarsi «ad ogni chiamata». Tale potere, particolarmente incisivo, deve dunque essere esercitato in modo giustificato e proporzionato alle esigenze di difesa sociale che giustificano la limitazione della libertà personale. 3.3. Tanto premesso in punto di modalità di esercizio del potere attribuito all'autorità di pubblica sicurezza, va anche ricordato che l'individuazione dell'orario di presentazione non può essere rimessa alla scelta del prevenuto, perché così facendo la polizia giudiziaria, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, sarebbe irrazionalmente sottoposta alla volontà del sorvegliato (circa l'irrilevanza dell'impegno lavorativo assunto dal prevenuto in orario incompatibile con l'obbligo di presentazione: Sez. 5, Fiarè, cit.). 3.4. Ebbene, con specifico riguardo alla questione oggetto del giudizio, vi è da rilevare che spetta all'autorità di pubblica sicurezza di individuare l'orario di presentazione presso di essa nei giorni stabiliti dal tribunale, poiché essa soltanto può stabilire le modalità di presentazione, sia allo scopo di organizzare autonomamente i propri servizi amministrativi e di prevenzione, sia al fine di meglio esercitare i propri doveri di controllo sul prevenuto per esigenze di difesa sociale, eventualmente individuando specifici ed estemporanei obblighi di presentazione «ad ogni chiamata». Si è, del resto, già in precedenza chiarito che «in tema di misure di prevenzione è conforme alla ratio dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1965, n.1423, volta a realizzare in concreto l'applicazione della misura di prevenzione assicurando l'effettività della sorveglianza, nonché al tenore letterale della disposizione stessa che, al comma quarto, consente al giudice di imporre "tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale", la prefissione di orari determinati nei quali adempiere l'obbligo di presentazione ad un ufficio di p.s. da parte di un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno. In motivazione la Corte ha precisato che la presentazione in orario antimeridiano, prescritta dal giudice, era stata ulteriormente specificata dall'autorità di p.s. con l'indicazione di un'ora precisa e che ciò rientra tra le facoltà di tale autorità stante l'obbligo di presentarsi ad essa "ad ogni chiamata"» (Sez. 1, n. 8764 del 17/02/1999, Terracciano, Rv. 213951). 3.4. Il ricorso è dunque infondato in diritto, dovendosi affermare il seguente principio, correttamente applicato dal giudice di merito: «in tema di misure di prevenzione è conforme alla ratio dell'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011, n.1423, volta a realizzare in concreto l'applicazione della misura di prevenzione assicurando l'effettività della sorveglianza, nonché al tenore letterale della disposizione stessa che, al comma 5, consente al giudice di imporre "tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale", la prefissione di giorni determinati nei quali adempiere l'obbligo di presentazione ad un ufficio di pubblica sicurezza da parte di un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, residuando in capo all'autorità di p.s. la possibilità di ulteriormente specificare l'indicazione di un'ora precisa perché ciò rientra tra le facoltà di tale autorità, stante l'obbligo di presentarsi ad essa "ad ogni chiamata"». 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
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