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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28565/2024

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Cyt [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, ha rigettato le domande di ammissione del credito avanzate nell'interesse dei ricorrenti e volte ad ottenere il pagamento di euro 235.745,41 oltre interessi, credito vantato da costoro, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della "3G [OSCURATO:SOCIETA].", i cui beni sono stati definitivamente confiscati all'esito del procedimento di prevenzione avviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in sede penale perché ritenuto intestatario fittizio delle quote della predetta società ed associato mafioso.

Il Tribunale ha, in primo luogo ritenuto tardiva la domanda di ammissione del credito, in quanto proposta oltre il termine di 180 giorni previsto dalla legge e decorrente dalla data della confisca definitiva, intervenuta il 10 giugno 2021, ritenendo, altresì, di non poter dar luogo alla rimessione nel termine per impugnare, anch'essa comunque ritenuta tardiva dal Tribunale, in quanto gli istanti, già al momento dell'accettazione dell'eredità in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano avuto conoscenza del procedimento di prevenzione "anche solo per via della pubblicazione dell'avviso ai creditori da parte dell'Agenzia nel novembre 2021" (fg. 10 del provvedimento impugnato).

In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che il credito fosse strumentale all'attività illecita esercitata dal proposto e che nel creditore originario difettasse il requisito della buona fede.

2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto.

Deducono: 1) violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine al momento nel quale il creditore [OSCURATO:PERSONA], che non aveva partecipato al procedimento di prevenzione, aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento definitivo di confisca; ciò, ai fini della valutazione della tempestività dell'istanza di ammissione del credito.

In forza della mancata partecipazione al procedimento di prevenzione, si assume che l'effettiva conoscenza in capo al creditore [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei ricorrenti, fosse scaturita a seguito dell'avviso dell'[OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 2021, sicché le domande presentate il 10 e 13 maggio 2022 dovevano ritenersi tempestive, anche tenuto conto che la legittimazione a presentare l'istanza in capo ai ricorrenti, quali eredi dell'originario creditore, deceduto il 4 dicembre 2021, poteva radicarsi solo a seguito dell'accettazione dell'eredità intervenuta il 17 marzo del 2022;2) violazione di legge e mancanza di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto che il creditore originario aveva ottenuto dal giudice civile il riconoscimento del credito vantato nei confronti della società confiscata, siccome riveniente dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Palermo l'11 luglio 2013, divenuto esecutivo il 27 gennaio 2014.

In forza di tale decreto ingiuntivo quale "titolo irrevocabile", il credito di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più potuto essere sottoposto a verifica da parte del Tribunale in sede di prevenzione; 3) violazione di legge per avere il Tribunale errato nell'applicazione dell'art. 52, comma 1, lett. b, d.l.vo n. 159/2011 ritenendo la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e l'assenza di buona fede e di inconsapevole affidamento del creditore.

In primo luogo, infatti, il ricorso sottolinea che si era trattato di una normale fornitura di materiali alla società confiscata finalizzata alla costruzione di immobili, senza versamento di alcuna somma di danaro da parte del creditore.

In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe parannetrato la sua decisione, volta ad escludere la buona fede del creditore, ai criteri fissati dall'art. 52, comma 3, d.l.vo 159/2011. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era estraneo alla attività illecita della società confiscata ed al proposto, svolgendo lecitamente ed in forma familiare, l'attività commerciale di lavorazione di marmi, poi forniti alla 3G del tutto lecitamente e con regolari fatture dal 2002 al 2010, periodo antecedente a quello nel quale erano emersi i profili di illiceità relativi alla gestione mafiosa della società poi oggetto di confisca.

Altrettanto lecita - e dunque produttiva di affidamento - era stata la stipula del contratto preliminare relativo a due appartamenti costruiti dalla società confiscata e della permuta degli immobili con compensazione relativa ai materiali forniti dal creditore [OSCURATO:PERSONA], che non aveva peccato, pertanto, di alcuna negligenza o leggerezza da lui esigibili.

Il ricorso contesta anche gli ulteriori elementi utilizzati dal Tribunale per evidenziare l'assenza di buona fede del creditore (fgg. 15-17 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato.

1. Quanto al primo motivo, la domanda di ammissione del credito non poteva ritenersi tardiva, dal momento che lo stesso Tribunale, a fg. 10 del provvedimento impugnato, non àncora la conoscenza effettiva della definitività del provvedimento di confisca di prevenzione ad alcuna evenienza certa, ritenendo, al contrario, in parte giustificabile la mancata conoscenza in capo al creditore [OSCURATO:PERSONA] dovuta alle sue precarie condizioni di salute, dando rilevanza, nella pacifica assenza di partecipazione al procedimento di prevenzione da parte del creditore, alla pubblicazione dell'avviso dell'Agenzia del novembre 2011, rispetto al quale l'istanza era tempestiva.

2. Il secondo motivo è infondato.

E' pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che nell'ambito del procedimento di prevenzione, al Tribunale sia riconosciuta piena autonomia nella valutazione di sussistenza dei requisiti di strumentalità del credito e buona fede del creditore previsti dall'art. 52, comma 1, lett. b), d.l.vo 159/2011.

Tali requisiti vanno tenuti distinti dall'accertamento inerente all'an ed al quantum del credito in ipotesi determinati in sede civile e che avrebbero potuto determinare la preclusione invocata in ricorso.

Sul punto, Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020, Franca, Rv. 278189, secondo cui, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il giudice della confisca, in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento, è vincolato agli esiti dell'accertamento definitivo in sede civile sull' "an" e sul "quantum" del credito, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto alla attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore.

Nello stesso senso, in motivazione, Sez. 2, n. 24311 del 01/04/2022, Coscia, Rv. 283626.

3. Il terzo motivo è infondato.

Il Tribunale ha offerto congrua e non manifestamente illogica motivazione in ordine alla strumentalità del credito rispetto all'attività illecita della società fallita e alla mancanza di buona fede e di incolpevole affidamento del creditore.

E' stata messa in luce la pericolosità sociale del proposto da epoca ben più risalente rispetto ai rapporti commerciali intrattenuti con il creditore Finocchio, culminati in una ordinanza di custodia cautelare intervenuta nel 2010 a carico del [OSCURATO:PERSONA] per partecipazione ad associazione mafiosa anche attraverso l'uso distorto della società poi sottoposta a confisca, affidata a prestanome ma gestita, per sua stessa ammissione, dal proposto; si tratta di epoca nella quale erano ancora in corso i rapporti di dare/avere tra la società 3G ed il creditore Finocchio.

In tale contesto, l'apporto economico del creditore - prima convenuto nel versamento di contanti e poi nella fornitura di materiali alla società (cfr. fg. 2 dell'ordinanza che richiama gli accordi tra le parti) - è stato ritenuto dal Tribunale oggettivamente strumentale rispetto alla illecita attività del proposto, che proprio attraverso la gestione di tale compagine dimostrava la sua mafiosità essendo in collegamento con grossi esponenti di [OSCURATO:PERSONA] del tempo, indicati dal Tribunale e ritenuti suoi referenti.Infine, una volta dimostrata, senza vizi logico-ricostruttivi, la strumentalità del credito all'attività illecita del proposto, il Tribunale ha evidenziato, attraverso una valutazione complessiva e coordinata di diversi elementi, le numerose anomalie che avevano caratterizzato i rapporti commerciali tra il creditore ed il proposto, prima fra tutte la circostanza che quest'ultimo aveva avuto a che fare con [OSCURATO:PERSONA] nonostante costui non avesse formalmente alcun ruolo nella società confiscata, "secondo quanto accertato in sede penale in merito al fatto che Maranzano si era occupato di persona delle vendita delle unità immobiliari di [OSCURATO:PERSONA]" (fg. 16 dell'ordinanza impugnata).

Inoltre, il Tribunale ha rilevato la mancata trascrizione o registrazione del contratto preliminare stipulato tra le parti e l'assenza per lungo tempo di garanzie richieste dal creditore, pur a fronte dell'ingente versamento di materiali anche in rapporto alle modeste dimensioni dell'azienda del Finocchio da lui stesso affermate.

A fronte di questi dati, non manifestamente illogica risulta la conclusione del Tribunale in ordine alla mancata dimostrazione della buona fede del creditore, sicché le diverse argomentazioni difensive rimangono relegate al merito del giudizio.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.05.2024.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Cyt [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, ha rigettato le domande di ammissione del credito avanzate nell'interesse dei ricorrenti e volte ad ottenere il pagamento di euro 235.745,41 oltre interessi, credito vantato da costoro, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della "3G [OSCURATO:SOCIETA].", i cui beni sono stati definitivamente confiscati all'esito del procedimento di prevenzione avviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in sede penale perché ritenuto intestatario fittizio delle quote della predetta società ed associato mafioso. Il Tribunale ha, in primo luogo ritenuto tardiva la domanda di ammissione del credito, in quanto proposta oltre il termine di 180 giorni previsto dalla legge e decorrente dalla data della confisca definitiva, intervenuta il 10 giugno 2021, ritenendo, altresì, di non poter dar luogo alla rimessione nel termine per impugnare, anch'essa comunque ritenuta tardiva dal Tribunale, in quanto gli istanti, già al momento dell'accettazione dell'eredità in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano avuto conoscenza del procedimento di prevenzione "anche solo per via della pubblicazione dell'avviso ai creditori da parte dell'Agenzia nel novembre 2021" (fg. 10 del provvedimento impugnato). In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che il credito fosse strumentale all'attività illecita esercitata dal proposto e che nel creditore originario difettasse il requisito della buona fede. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto. Deducono: 1) violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine al momento nel quale il creditore [OSCURATO:PERSONA], che non aveva partecipato al procedimento di prevenzione, aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento definitivo di confisca; ciò, ai fini della valutazione della tempestività dell'istanza di ammissione del credito. In forza della mancata partecipazione al procedimento di prevenzione, si assume che l'effettiva conoscenza in capo al creditore [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei ricorrenti, fosse scaturita a seguito dell'avviso dell'[OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 2021, sicché le domande presentate il 10 e 13 maggio 2022 dovevano ritenersi tempestive, anche tenuto conto che la legittimazione a presentare l'istanza in capo ai ricorrenti, quali eredi dell'originario creditore, deceduto il 4 dicembre 2021, poteva radicarsi solo a seguito dell'accettazione dell'eredità intervenuta il 17 marzo del 2022;2) violazione di legge e mancanza di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto che il creditore originario aveva ottenuto dal giudice civile il riconoscimento del credito vantato nei confronti della società confiscata, siccome riveniente dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Palermo l'11 luglio 2013, divenuto esecutivo il 27 gennaio 2014. In forza di tale decreto ingiuntivo quale "titolo irrevocabile", il credito di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più potuto essere sottoposto a verifica da parte del Tribunale in sede di prevenzione; 3) violazione di legge per avere il Tribunale errato nell'applicazione dell'art. 52, comma 1, lett. b, d.l.vo n. 159/2011 ritenendo la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e l'assenza di buona fede e di inconsapevole affidamento del creditore. In primo luogo, infatti, il ricorso sottolinea che si era trattato di una normale fornitura di materiali alla società confiscata finalizzata alla costruzione di immobili, senza versamento di alcuna somma di danaro da parte del creditore. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe parannetrato la sua decisione, volta ad escludere la buona fede del creditore, ai criteri fissati dall'art. 52, comma 3, d.l.vo 159/2011. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era estraneo alla attività illecita della società confiscata ed al proposto, svolgendo lecitamente ed in forma familiare, l'attività commerciale di lavorazione di marmi, poi forniti alla 3G del tutto lecitamente e con regolari fatture dal 2002 al 2010, periodo antecedente a quello nel quale erano emersi i profili di illiceità relativi alla gestione mafiosa della società poi oggetto di confisca. Altrettanto lecita - e dunque produttiva di affidamento - era stata la stipula del contratto preliminare relativo a due appartamenti costruiti dalla società confiscata e della permuta degli immobili con compensazione relativa ai materiali forniti dal creditore [OSCURATO:PERSONA], che non aveva peccato, pertanto, di alcuna negligenza o leggerezza da lui esigibili. Il ricorso contesta anche gli ulteriori elementi utilizzati dal Tribunale per evidenziare l'assenza di buona fede del creditore (fgg. 15-17 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato. 1. Quanto al primo motivo, la domanda di ammissione del credito non poteva ritenersi tardiva, dal momento che lo stesso Tribunale, a fg. 10 del provvedimento impugnato, non àncora la conoscenza effettiva della definitività del provvedimento di confisca di prevenzione ad alcuna evenienza certa, ritenendo, al contrario, in parte giustificabile la mancata conoscenza in capo al creditore [OSCURATO:PERSONA] dovuta alle sue precarie condizioni di salute, dando rilevanza, nella pacifica assenza di partecipazione al procedimento di prevenzione da parte del creditore, alla pubblicazione dell'avviso dell'Agenzia del novembre 2011, rispetto al quale l'istanza era tempestiva. 2. Il secondo motivo è infondato. E' pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che nell'ambito del procedimento di prevenzione, al Tribunale sia riconosciuta piena autonomia nella valutazione di sussistenza dei requisiti di strumentalità del credito e buona fede del creditore previsti dall'art. 52, comma 1, lett. b), d.l.vo 159/2011. Tali requisiti vanno tenuti distinti dall'accertamento inerente all'an ed al quantum del credito in ipotesi determinati in sede civile e che avrebbero potuto determinare la preclusione invocata in ricorso. Sul punto, Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020, Franca, Rv. 278189, secondo cui, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il giudice della confisca, in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento, è vincolato agli esiti dell'accertamento definitivo in sede civile sull' "an" e sul "quantum" del credito, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto alla attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore. Nello stesso senso, in motivazione, Sez. 2, n. 24311 del 01/04/2022, Coscia, Rv. 283626. 3. Il terzo motivo è infondato. Il Tribunale ha offerto congrua e non manifestamente illogica motivazione in ordine alla strumentalità del credito rispetto all'attività illecita della società fallita e alla mancanza di buona fede e di incolpevole affidamento del creditore. E' stata messa in luce la pericolosità sociale del proposto da epoca ben più risalente rispetto ai rapporti commerciali intrattenuti con il creditore Finocchio, culminati in una ordinanza di custodia cautelare intervenuta nel 2010 a carico del [OSCURATO:PERSONA] per partecipazione ad associazione mafiosa anche attraverso l'uso distorto della società poi sottoposta a confisca, affidata a prestanome ma gestita, per sua stessa ammissione, dal proposto; si tratta di epoca nella quale erano ancora in corso i rapporti di dare/avere tra la società 3G ed il creditore Finocchio. In tale contesto, l'apporto economico del creditore - prima convenuto nel versamento di contanti e poi nella fornitura di materiali alla società (cfr. fg. 2 dell'ordinanza che richiama gli accordi tra le parti) - è stato ritenuto dal Tribunale oggettivamente strumentale rispetto alla illecita attività del proposto, che proprio attraverso la gestione di tale compagine dimostrava la sua mafiosità essendo in collegamento con grossi esponenti di [OSCURATO:PERSONA] del tempo, indicati dal Tribunale e ritenuti suoi referenti.Infine, una volta dimostrata, senza vizi logico-ricostruttivi, la strumentalità del credito all'attività illecita del proposto, il Tribunale ha evidenziato, attraverso una valutazione complessiva e coordinata di diversi elementi, le numerose anomalie che avevano caratterizzato i rapporti commerciali tra il creditore ed il proposto, prima fra tutte la circostanza che quest'ultimo aveva avuto a che fare con [OSCURATO:PERSONA] nonostante costui non avesse formalmente alcun ruolo nella società confiscata, "secondo quanto accertato in sede penale in merito al fatto che Maranzano si era occupato di persona delle vendita delle unità immobiliari di [OSCURATO:PERSONA]" (fg. 16 dell'ordinanza impugnata). Inoltre, il Tribunale ha rilevato la mancata trascrizione o registrazione del contratto preliminare stipulato tra le parti e l'assenza per lungo tempo di garanzie richieste dal creditore, pur a fronte dell'ingente versamento di materiali anche in rapporto alle modeste dimensioni dell'azienda del Finocchio da lui stesso affermate. A fronte di questi dati, non manifestamente illogica risulta la conclusione del Tribunale in ordine alla mancata dimostrazione della buona fede del creditore, sicché le diverse argomentazioni difensive rimangono relegate al merito del giudizio. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.05.2024. Il Consigliere est
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