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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02689/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE PPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, decidendo in sede rescissoria, dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione - che aveva dichiarato utilizzabili delle intercettazioni previamente escluse dal compendio probatorio - confermava la condanna del ricorrente per una condotta di ricezione di nove chilogrammi di eroina, avvenuta il 7 aprile del 2000 in Melito di Napoli.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. travisamento della prova: la Corte d'appello avrebbe travisato la perizia fonica che aveva valutato la compatibilità delle voci registrate nel corso delle intercettazioni con quella del ricorrente; segnatamente: si deduceva che sarebbe stato travisato il contenuto della perizia nella parte in cui valutava l'intercettazione n. 17 R.I.T. 981/00 poiché, secondo quanto dichiarato dal tecnico (verbale stenotipico del 24 novembre 2020) la voce captata, non sarebbe attribuibile allo Stefanini, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale:

2.2. vizio di motivazione: non sarebbe stata valorizzata l'assoluzione per la porzione di condotta relativa ai fatti del 3 maggio 2000; si deduceva inoltre che la prima consegna - ovvero quella avvenuta il 28 marzo 2000, con successiva restituzione della sostanza, ritenuta di cattiva qualità, il 7 aprile - risultava conclusa tra un gruppo di albanesi ed un tale "Mimmo", che la stessa Corte di Appello aveva ritenuto essere una persona diversa dal Miccoli, con il quale lo Stefanini collaborava; pertanto se il "gruppo dei barlettani", individuato dalla Corte di appello, era composto da Miccoli e Stefanini e se questo gruppo risulta operativo solamente in relazione alla seconda delle condotte illecite contestate (per la quale vi era stata assoluzione), non si comprenderebbe la ragione per la quale la Corte avesse ritenuto il concorso dello Stefanini in una condotta illecita perpetrata, dodici mesi prima, da una persona estranea al "gruppo dei barlettani" (diversa dal presunto socio, ma consumata insieme ad un altro Mimmo rimasto ignoto nel processo).

Si deduceva, inoltre, che sarebbe stata illegittimamente utilizzato come prova l'interrogatorio di garanzia nel corso del quale il ricorrente aveva negato di essere stato a Melito; del pari, sarebbe illogico attribuire la condotta delittuosa allo Stefanini solo perché non sarebbero emerse, nel corso delle indagini, altre persone con il nome di Mario. 2.3 Violazione di legge: la incertezza in ordine alla natura la sostanza del sequestro aveva condotto l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità; queste valutazioni avrebbero dovuto influire anche sull'esatta qualificazione giuridica della condotta tenuto conto che l'assenza di sequestri non dava alcuna certezza in ordine alla tipologia dello stupefacente detenuto, al reale quantitativo trattato o ceduto; si deduceva che, non essendo possibile individuare la natura della sostanza, il suo quantitativo ed il principio attivo, si sarebbe dovuto attribuire alla condotta una qualificazione giuridica più favorevole, ovvero quella di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 relativa alle droghe c.d.

"leggere". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato ed assorbe il secondo.1.1.

La Corte di appellop-Zg ha interpretato le valutazioni peritali valorizzando le allegazioni relative (a) alla non totale diversità della frequenza attribuibile alla voce del "Mario", captata con la intercettazione n. 17, R.I.T. 981\00, (b) al fatto che la conversazione in questione era stata captata in un momento particolarmente concitato, che giustificava il mutamento di frequenza (pag. 7 della sentenza impugnata): si tratta tuttavia di valutazioni che non si confrontano, e non superano, il dato emergente con chiarezza dalle trascrizioni dell'esame del perito, che ha affermato con nettezza che la voce registrata nella conversazione n. 17, R.I.T. 981\00 non è riconducibile al ricorrente (foglio 13 delle trascrizioni stenotipiche relative all'esame del perito).

La decisività di tale conversazione - nella quale interviene personalmente il "Mario" impegnato nella transazione illecita, impone di annullare sul punto la sentenza impugnata per nuovo esame, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

2. Il terzo motivo, che invoca la riqualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309\90, non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove poste a sostegno dell'attuale inquadramento (che ritiene che la transazione illecita in giudizio riguardi droghe "pesanti" e non "leggere"), attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame la Corte di appello, confermando analoga valutazione effettuata dal Tribunale, riteneva con motivazione ineccepibile, che le emergenze raccolte nel corse delle indagini, riversate nel processo dal teste Peri - indicassero che le transazioni oggetto di giudizio si insediassero nell'ambito di un vasto e fiorente traffico di sostanza stupefacente proveniente dall'Albania, che aveva condotto al sequestro di grossi quantitativi dì eroina; inoltre, che si versasse in un caso di traffico di droga c.d.

"pesante", trovava conferma anche nel contenuti di alcune conversazioni intercettate (pag. 8 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche e coerente con le emergenze processuali, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.3.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento al travisamento della deposizione del perito fonico, con specifico riguardo alla attribuzione della voce captata nella conversazione n. 17, R.I.T. 981\00 al ricorrente ed alla sua decisività in ordine all'accertamento della responsabilità per le condotte contestate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE PPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, decidendo in sede rescissoria, dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione - che aveva dichiarato utilizzabili delle intercettazioni previamente escluse dal compendio probatorio - confermava la condanna del ricorrente per una condotta di ricezione di nove chilogrammi di eroina, avvenuta il 7 aprile del 2000 in Melito di Napoli. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. travisamento della prova: la Corte d'appello avrebbe travisato la perizia fonica che aveva valutato la compatibilità delle voci registrate nel corso delle intercettazioni con quella del ricorrente; segnatamente: si deduceva che sarebbe stato travisato il contenuto della perizia nella parte in cui valutava l'intercettazione n. 17 R.I.T. 981/00 poiché, secondo quanto dichiarato dal tecnico (verbale stenotipico del 24 novembre 2020) la voce captata, non sarebbe attribuibile allo Stefanini, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale: 2.2. vizio di motivazione: non sarebbe stata valorizzata l'assoluzione per la porzione di condotta relativa ai fatti del 3 maggio 2000; si deduceva inoltre che la prima consegna - ovvero quella avvenuta il 28 marzo 2000, con successiva restituzione della sostanza, ritenuta di cattiva qualità, il 7 aprile - risultava conclusa tra un gruppo di albanesi ed un tale "Mimmo", che la stessa Corte di Appello aveva ritenuto essere una persona diversa dal Miccoli, con il quale lo Stefanini collaborava; pertanto se il "gruppo dei barlettani", individuato dalla Corte di appello, era composto da Miccoli e Stefanini e se questo gruppo risulta operativo solamente in relazione alla seconda delle condotte illecite contestate (per la quale vi era stata assoluzione), non si comprenderebbe la ragione per la quale la Corte avesse ritenuto il concorso dello Stefanini in una condotta illecita perpetrata, dodici mesi prima, da una persona estranea al "gruppo dei barlettani" (diversa dal presunto socio, ma consumata insieme ad un altro Mimmo rimasto ignoto nel processo). Si deduceva, inoltre, che sarebbe stata illegittimamente utilizzato come prova l'interrogatorio di garanzia nel corso del quale il ricorrente aveva negato di essere stato a Melito; del pari, sarebbe illogico attribuire la condotta delittuosa allo Stefanini solo perché non sarebbero emerse, nel corso delle indagini, altre persone con il nome di Mario. 2.3 Violazione di legge: la incertezza in ordine alla natura la sostanza del sequestro aveva condotto l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità; queste valutazioni avrebbero dovuto influire anche sull'esatta qualificazione giuridica della condotta tenuto conto che l'assenza di sequestri non dava alcuna certezza in ordine alla tipologia dello stupefacente detenuto, al reale quantitativo trattato o ceduto; si deduceva che, non essendo possibile individuare la natura della sostanza, il suo quantitativo ed il principio attivo, si sarebbe dovuto attribuire alla condotta una qualificazione giuridica più favorevole, ovvero quella di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 relativa alle droghe c.d. "leggere". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato ed assorbe il secondo.1.1. La Corte di appellop-Zg ha interpretato le valutazioni peritali valorizzando le allegazioni relative (a) alla non totale diversità della frequenza attribuibile alla voce del "Mario", captata con la intercettazione n. 17, R.I.T. 981\00, (b) al fatto che la conversazione in questione era stata captata in un momento particolarmente concitato, che giustificava il mutamento di frequenza (pag. 7 della sentenza impugnata): si tratta tuttavia di valutazioni che non si confrontano, e non superano, il dato emergente con chiarezza dalle trascrizioni dell'esame del perito, che ha affermato con nettezza che la voce registrata nella conversazione n. 17, R.I.T. 981\00 non è riconducibile al ricorrente (foglio 13 delle trascrizioni stenotipiche relative all'esame del perito). La decisività di tale conversazione - nella quale interviene personalmente il "Mario" impegnato nella transazione illecita, impone di annullare sul punto la sentenza impugnata per nuovo esame, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bari. 2. Il terzo motivo, che invoca la riqualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309\90, non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove poste a sostegno dell'attuale inquadramento (che ritiene che la transazione illecita in giudizio riguardi droghe "pesanti" e non "leggere"), attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte di appello, confermando analoga valutazione effettuata dal Tribunale, riteneva con motivazione ineccepibile, che le emergenze raccolte nel corse delle indagini, riversate nel processo dal teste Peri - indicassero che le transazioni oggetto di giudizio si insediassero nell'ambito di un vasto e fiorente traffico di sostanza stupefacente proveniente dall'Albania, che aveva condotto al sequestro di grossi quantitativi dì eroina; inoltre, che si versasse in un caso di traffico di droga c.d. "pesante", trovava conferma anche nel contenuti di alcune conversazioni intercettate (pag. 8 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche e coerente con le emergenze processuali, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento al travisamento della deposizione del perito fonico, con specifico riguardo alla attribuzione della voce captata nella conversazione n. 17, R.I.T. 981\00 al ricorrente ed alla sua decisività in ordine all'accertamento della responsabilità per le condotte contestate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. C
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