CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 15770/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 22399-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. SINATRA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 18799/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 22399 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- Rilevato che: 1. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 18799/2021 definiva il procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel dispositivo di tale sentenza la Corte condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], ammessa al gratuito patrocinio, liquidandole in complessivi euro 2.300 di cui 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. 2. [OSCURATO:PERSONA] chiede che venga disposta la correzione materiale, nell'osservanza dell'art. 380 bis c.p.c., della sentenza n. 18799/2021 inserendo nel dispositivo dove si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, che liquida in complessivi Euro 2.300 di cui 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali la frase 'da eseguirsi a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2022'. Considerato che: 3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di rinviare la causa alla Pubblica Udienza della Sezione ordinaria. E' emersa la questione, particolarmente significativa, relativa a chi spetta la gitirnatio ad causam, {alla parte o all'avvocato personalmente, per la particolarità dell'errore materiale di cui si chiede la correzione. P. Q.M. La Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Sezione ordinaria. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 2 marzo 20